Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21789 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 468-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE S. ANTONIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2009 della COMM.TRIB.REG. della

BASILICATA, depositata il 06/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza. n. 215/01/2009 depositata il 6.11.2009, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’Associazione “Circolo Culturale S.Antonio”.

Ha confermato, infatti, la decisione della C.t.p. di Potenza che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2003.

2. Il giudice d’appello ha motivato la decisione confermando la ritenuta inesistenza della notificazione dell’atto impugnato.

3. Per la cassazione di tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo con il quale deduce violazione della L. n. 890 del 1982, art. 14 e art. 2730 c.c. e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 137 c.p.c., contestando la ritenuta inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento.

4. Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va rilevata, d’ufficio, la nullità dell’intero giudizio.

Nella specie, infatti, si controverte su avviso di accertamento (IRPEG, IRAP e IVA anno 2003) relativo alla Associazione Circolo Culturale S. Giovanni ed impugnato da S.V. nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta associazione.

2. Va, all’uopo, evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui si prospettino questioni personali.

3. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue la relativa necessità d’integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01, Sez 5, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010; Sez.5, n. 23762 del 21/10/2013, Rv. 628658-01).

4. Nella specie, il ricorso non attiene a questioni personali e non risulta che al giudizio, in tutti i precedenti gradi, abbiano preso parte tutti litisconsorzi necessari.

5. La ritenuta nullità della intera fase di merito comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata e resta, inoltre, travolta anche la sentenza di primo grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di prime cure affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

6. I motivi di ricorso rimangono assorbiti.

PQM

 

Dichiara la nullità dell’intero giudizio per difetto originario di contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, perchè proceda a giudizio a contraddittorio integro.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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