Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21788 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 29/08/2019), n.21788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6626/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.C.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 6/12/2016 il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, proposto dal sig. E.C., ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma a titolo di ristoro per la “restrizione in cella con la disponibilità di meno di tre metri quadrati di spazio” subita per 818 giorni.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice di merito il Ministero della Giustizia propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1218, 2946, 2947, L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che sia stata implicitamente rigettata la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., nella specie applicabile essendo “il rimedio di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter “una semplificazione processuale della più generale azione di cui all’art. 2043 c.c.”.

Lamenta l’erroneità della ravvisata applicazione dell’art. 2946 c.c., in quanto “con la novella del 2014 il legislatore, dando seguito alle “prescrizioni” contenute nella sentenza Torregiani”, ha voluto “solamente modificare il rimedio, già esistente, di cui all’art. 2043 c.c., semplificando il modello processuale in modo tale da assicurare, limitatamente alle fattispecie previste dall’art. 35 ter, rapidità ed effettività ad un rimedio giurisdizionale già previsto dall’ordinamento giuridico, ma che…, in precedenza, anche in ragione delle lungaggini del processo civile, non si prestava ad assicurare che le ipotesi di violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU fossero munite di adeguate misure compensative”.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 (conv. con modif. nella L. n. 117 del 2014), si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria (v. Cass., Sez. Un., 8/5/2018, n. 11018, e, conformemente, Cass., 3/8/2018, n. 20528).

Orbene, del suindicato principio il giudice ha nell’impugnato decreto fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha posto in rilievo che “la responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria e per essa del Ministero della Giustizia, configurabile nell’ipotesi in cui non venga assicurato al detenuto un regime carcerario conforme alle disposizioni sopra indicate, discende dalla violazione di obblighi certamente imposti ex lege preesistenti alla lesione, ovvero dall’inadempimento di essi” dovendo pertanto ritenersi che, “al di là del nomen iuris utilizzato dal legislatore nella rubrica “rimedio risarcitorio”… la responsabilità dello Stato abbia natura indennitaria, attesa l’esigua entità del quantum dei ristori e l’assenza di riferimenti testuali all’elemento soggettivo della responsabilità”.

Nella parte in cui ha ulteriormente precisato che “nella normativa in esame… si è disciplinato un “altro”, nel senso di nuovo e diverso, “rimedio”, la cui qualificazione in termini di “risarcitorio” o “compensativo” in realtà serve solo ad evidenziare che trattasi di una forma, legislativamente predeterminata e tipizzata, rectius, quantificata, di “ristoro” che lo Stato italiano ha inteso, unilateralmente, riconoscere ed attribuire ai detenuti che si sono trovati in condizioni di restrizione corrispondenti ai requisiti della violazione dell’art. 3 CEDU, e dunque integranti gli estremi delle condizioni inumane e degradanti, abbiano o non abbiano cagionato un reale danno al singolo”, trattandosi di “una dazione di danaro (ove non sia possibile uno sconto di pena), che è stata previamente quantificata (Euro 8 per ogni giorno di pregiudizio) e che prescinde completamente dalla verifica di quale sia stato l’effettivo danno qualificato come pregiudizio – subito da quel determinato detenuto”.

Là dove ha ancora sottolineato come “siffatta verifica, per giustificare un risarcimento del danno propriamente detto, dovrebbe essere concreta e “soggettiva”, cioè riferita a ciascun caso ed alla reale situazione in cui s’è trovato il soggetto e, soprattutto, alle specifiche conseguenze che su di lui si sono davvero prodotte, a quali profili della persona o della sua salute siano stati incisi ed a quali esiti tale incisione abbia potuto portare”, laddove “nulla di tutto questo è rinvenibile nel “rimedio” di che trattasi: perciò si è innanzi parlato di ristoro, peraltro impiegando il termine nell’accezione più “atecnica” possibile, poichè non si può ragionevolmente sostenere che il fatto oggettivo di essere stati detenuti in una cella comportante una disponibilità di spazio fino a mq 3 abbia provocato un pregiudizio suscettibile di essere “risarcito”, cioè integralmente – o comunque soddisfacentemente – rimosso con un giorno in meno di pena ogni dieci da scontare – sempre che simile condizione sia protratta per almeno quindici giorni – ovvero, in mancanza, con Euro 8 per ciascun giorno”.

Nella parte in cui è pervenuto quindi a concludere che “in definitiva, l’art. 35 ter o.p., non è diretto a risarcire (nel senso… tecnico della parola) alcunchè, non solo perchè prescinde dalla idoneità (in eccesso od in difetto) del quantum stabilito, ma prima ancora perchè prescinde dalla verifica della effettiva sussistenza di un danno conseguenza in capo al soggetto detenuto richiedente il rimedio di che trattasi”.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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