Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21788 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 28/10/2016), n.21788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18047-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), MA.AN. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE SPERATI, rappresentati e difesi dall’avvocato IACOPO

FRANCESCO ARMANNI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO,

46, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CERIELLO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1811/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI per delega non scritta;

udito l’Avvocato GIANLUCA PEREGO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Monza accolse la domanda di condanna formulata da M.A. ed Ma.An. nei confronti di F.G. al pagamento di somme che fossero state loro richieste quali eredi di M.L., non avendo esse potuto accettare l’eredità con beneficio di inventario per errore professionale commesso dal convenuto.

La corte di appello di Milano condivise invece le ragioni della compagnia di assicurazioni del professionista, riformando la sentenza impugnata sull’assunto della mancanza, in capo alle appellate, di un di interesse alla pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Hanno presentato ricorso per cassazione A. ed Ma.An. affidandosi a due motivi illustrati in memoria.

F.G. ha presentato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione dell’art. 100 c.p.c., assumendo la sussistenza, in capo alle ricorrenti, di un interesse ad agire concreto ed attuale, dovendosi rinvenire, differentemente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la possibilità che creditori del de cuius agiscano nei loro confronti quali eredi senza beneficio di inventario e, pertanto, reclamando la fondatezza della condanna condizionale al pagamento di dette somme stabilita dal tribunale nei confronti dell’odierno resistente.

A tal fine hanno sottoposto a critica le affermazioni contenute nella sentenza di appello sulla insussistenza di un interesse ad agire giuridicamente rilevante laddove si afferma come al momento della decisione non risultassero sussistere azioni di creditori del de cuius nei confronti delle odierne ricorrenti quali eredi del primo; aggiungendo come fosse pacifica la revoca del fallimento della società in accomandita semplice di cui era socio accomandatario il defunto, così che nemmeno eventuali creditori del fallimento avrebbero potuto agire nei confronti delle eredi del socio illimitatamente responsabile; precisando, infine, come la successione ereditaria si aprì il 13.12.2002, con conseguente maturata prescrizione di ogni diritto vantato in ragione dell’apertura di tale successione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo essendo invertiti nell’una e nell’altro gli importi per condanna alle spese nei confronti del notaio e dell’impresa assicuratrice.

3. La fondatezza del primo motivo (con conseguente assorbimento del secondo) discende dalla insufficienza della argomentazione svolta dalla corte territoriale già nella premessa del suo ragionamento, laddove si afferma che la predicabilità di un interesse ad agire concreto e attuale sarebbe esclusa, nel caso di specie, dalla mancata pendenza di azioni nei confronti delle odierne ricorrenti convenute quali eredi.

Tale stato di cose, è, infatti, suscettibile di modificarsi in qualsiasi momento, come chiaramente riconosciuto anche nella motivazione della sentenza impugnata: così che l’evenienza del mancato esperimento di azioni legali comunque esperibili non vale ad escludere l’interesse delle ricorrenti ad ottenere condanna condizionale dei resistenti al risarcimento dei danni esperibili.

Il che sembrerebbe chiaro anche ai giudici di appello, avendo essi avuto cura di precisare, inoltre, che il fallimento che coinvolse la società di cui fu accomandatario il de cuius sarebbe stato revocato.

Senonchè, come illustrato nel ricorso e documentato agli atti nel presente processo, mentre fu revocato il fallimento personale del de cuius in quanto dichiarato in violazione della L. Fall., art. 10, invece, il fallimento della società fu chiuso per ripartizione dell’attivo in data 11.11.2011. Con la conseguenza che i creditori rimasti insoddisfatti sono nella possibilità di esperire azioni nei confronti degli eredi del socio pur sempre illimitatamente responsabile fino al decorso dell’ordinario termine di prescrizione evidentemente ad oggi non ancora maturato.

Le esposte ragioni, illustrate nel ricorso, argomentano condivisibilmente la sussistenza in capo delle odierne ricorrenti ricorrenti di un interesse ad agire per il ristoro di eventuali danni derivanti da azioni dei creditori del de cuius caratterizzato dai requisito della attualità e della concretezza, per come previsto dall’art. 100 c.p.c..

4. La riforma della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Monza, da parte della corte di appello di Milano, si mostra, pertanto, erronea.

Ne discende l’annullamento della sentenza di appello.

Inoltre, non essendo richiesto alcun accertamento in fatto ai fini della decisione, e dovendo pertanto assumersi una decisione di merito, ritenuta la fondatezza della sentenza del tribunale, con riguardo ai motivi e alla decisione della corte di appello, riforma la sentenza di appello e accoglie la domanda inizialmente formulata.

Con riguardo alle spese di giudizio, in ragione del principio della soccombenza, devono essere confermate le spese del giudizio di primo grado e liquidate, come da dispositivo, a favore dell’odierna parte ricorrente, le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da M.A. e Ma.An.; conferma la sentenza del tribunale di Monza; condanna, in solido, Milano Assicurazioni s.p.a. e F.G. al pagamento a favore di M.A. e Ma.An. delle spese del giudizio di appello, complessivamente liquidate in Euro 6.000,00, oltre iva e cpa.

Condanna F.G. alle spese giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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