Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21788 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25924-2010 proposto da:

BAIA CALEO SOC. COOP., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO

BUOZZI 47, presso lo studio dell’avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 176/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA,

depositata il 04/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 176/34/2009, depositata il 4.8.2009, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Baia Caleo soc.coop.

Ha riformato, infatti, la decisione della C.t.p. di Napoli che aveva annullato la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 1998 relativamente a credito di imposta derivante da annualità precedenti rispetto alle quali le dichiarazioni fiscali ai fini dell’Iva risultavano essere state omesse, confermando la predetta cartella di pagamento.

2. Il giudice d’appello ha motivato la decisione evidenziando che dall’esame della documentazione depositata dalla Agenzia delle entrate emergeva sia l’omessa presentazione dichiarazione IVA per l’anno 1998 che l’omissione dei versamenti delle ritenute.

3. Per la cassazione di tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso affidato a sei motivi:

a) il primo motivo per violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, argomentando che l’atto di appello era inammissibile perchè proposto in violazione delle norme aventi ad oggetto la forma dell’atto di appello; in particolare l’atto di appello avrebbe censurato il ricorso introduttivo anzichè la sentenza impugnata;

b) il secondo motivo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, artt. 61 e 32, argomentando che non è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello; nella specie la decisione impugnata si fonda sull’esame di documentazione prodotta dall’Agenzia all’udienza del 16.3.2009;

c) il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto ed il sesto motivo per insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., in relazione alla motivazione offerta dai giudici di appello in ordine alla insussistenza del credito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha ribadito ed ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, non essendo configurabile il vizio denunciato di omessa pronuncia sulla questione preliminare di inammissibilità dell’atto di appello, essendovi comunque stata una pronuncia sull’appello e dunque, implicitamente anche sul motivo concernente la questione di inammissibilità, assorbita nella decisione di merito.

Questa Corte ha, infatti, affermato che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio, pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione implicitamente o esplicitamente – assorbita in altre statuizioni della sentenza che è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio se riprospettata con specifica censura” (Sez. 5, n. 3417 del 20/02/2015, Rv. 634649-01).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente degli ulteriori motivi proposti.

Questa Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1 stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1. Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio): con la conseguenza che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori (Sez. 5, n. 2787 del 08/02/2006, Rv. 589768 – 01).

Nella specie, erroneamente i Giudici di appello hanno posto a fondamento della decisione la documentazione tardivamente depositata dalla Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello.

3. Pertanto, la decisione impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

PQM

 

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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