Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21787 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 29/07/2021), n.21787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15677-2019 proposto da:

SCIR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA N. 4, presso lo

studio dell’avvocato FLAMINIA AGOSTINELLI, rappresentata e difesa

dagli avvocati DANTE MIRENGHI e GIUSEPPE DONATO, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) – s.r.l., in liquidazione, in persona del

Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in via

PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE DE SIERVO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ANGELO RUSSO, con procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 182/2019 del TRIBUNALE di SAVONA, depositato il

10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipato del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Scir s.r.l. chiese l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. delle somme di Euro 148.698,74 in chirografo, e di Euro 35.021,00 in prededuzione, oltre iva, a titolo di corrispettivo per servizi di noleggio e forniture di una gru edile; il giudice delegato accolse solo parzialmente le domande, insinuando al passivo la minore somma di Euro 50.662,74 in chirografo di cui Euro 15.000,00 in via postergata ex art. 2467 c.c., escludendo la differenza, in parte per essere stata la permanenza della gru nel cantiere della (OMISSIS) successiva al luglio 2014 imputabile alla stessa ricorrente e non all’utilizzo della (OMISSIS), in parte per la mancanza di idonea documentazione; il giudice delegato respinse invece del tutto la domanda in prededuzione per mancanza di utilità della permanenza della gru nel cantiere in Alassio.

La Scir s.r.l. propose opposizione allo stato passivo chiedendo l’integrale ammissione al passivo come richiesta; si costituì la curatela.

Con ordinanza emessa il 10.4.19, il Tribunale di Savona, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla rivendica della documentazione relativa alla gru, rigettò l’opposizione, osservando che: circa la domanda in chirografo (ammessa in parte) erano inammissibili i capitoli di prova in quanto generici, l’istanza di c.t.u. contabile e l’istanza di esibizione documentale, in quanto esplorative, mentre alcuni contratti prodotti erano inopponibili al fallimento perché privi di data certa; circa la domanda in prededuzione, la permanenza della gru nel cantiere non era da ritenere utile per la procedura, ma era dipesa dalle dispute sorte in ordine ai costi dello spostamento della gru, come emerso anche dalle prove testimoniali assunte.

La Scir s.r.l. ricorre in cassazione con unico motivo.

Resiste il fallimento con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., della L. Fall., art. 53, e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il Tribunale, ai fini della prova della data certa di alcuni contratti, relativi alla manutenzione della gru, non aveva tenuto conto di alcune fatture di BR Montaggi e LPMT emesse a favore della società fallita, dal 2010 al 2014, non ammettendo le prove orali dedotte.

Il motivo è inammissibile, in quanto tendente al riesame dei fatti di causa e alla rivalutazione delle istanze istruttorie. In particolare, il Tribunale ha ritenuto generici i capitoli di prova, indicati nel ricorso, specificandone i motivi (mancanza di riferimenti temporali o di luogo dei servizi espletati, omessa precisazione rispetto alla manodopera impiegata, mancata indicazione delle problematiche che avrebbero reso necessaria le opere di manutenzione della gru), con motivazione incensurabile in questa sede. Di conseguenza deve affermarsi altresì che la critica formulata nel motivo in questione non attinga la ratio decidendi inerente all’esclusione dal passivo dei crediti chirografari, atteso che il Tribunale non ha ammesso i mezzi di prova dedotti, diretti appunto a provare l’anteriorità al fallimento delle prestazioni contrattuali invocate, per ragioni afferenti alla non specificità degli stessi mezzi di prova.

Del pari, è da ritenere che la doglianza non colga neppure le ratio decidendi posta a sostegno della mancata ammissione al passivo dei crediti vantati in prededuzione, in quanto, come detto, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l’utilità della permanenza della gru all’interno del cantiere nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, ritenuta invece ascrivibile alle dispute sorte circa i costi dello spostamento della stessa gru. Tuttavia, tale ratio non è stata attinta dal motivo in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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