Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21787 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 27/10/2016), n.21787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 905/2014,

depositato il 19 giugno 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Antonella Barontini.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia il 27 dicembre 2012, i ricorrenti in epigrafe indicati (oltre altre persone non ricorrenti in questa sede) chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato nel giugno 1993, definito con sentenza di rigetto depositata il 27 settembre 2011; giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dei Carabinieri a quello degli Ispettori di Polizia;

che il consigliere designato rigettava la domanda sia per la carenza di specificazione della causa petendi e del petitum, sia per la mancata produzione della documentazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 4 cit. Legge;

che avverso questo decreto i ricorrenti proponevano opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter;

che il Ministero resisteva e formulava diverse eccezioni di inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, disattese le eccezioni procedimentali formulate dal Ministero resistente, rigettava l’opposizione;

che ad avviso della Corte erano condivisibili le ragioni poste dal consigliere designato a fondamento della sua decisione, atteso che la disposizione di cui all’art. 3, comma 3, prevede espressamente gli atti che la parte che agisce in equa riparazione è tenuta a produrre unitamente al ricorso, e, nella specie, i ricorrenti avevano adempiuto solo in parte all’ordine di produzione dato dal consigliere designato; peraltro, osservava il Collegio, i ricorrenti neanche in sede di opposizione avevano completato la prescritta produzione documentale;

che, proseguiva la Corte d’appello, la reiezione della domanda era stata giustificata anche dalla mancata esplicitazione della causa petendi; e, in proposito, la Corte osservava che il ricorso introduttivo era del tutto carente della esposizione dei fatti idonei alla individuazione della causa petendi, essendo composta da sole cinque righe, senza alcuna indicazione, neppure per sommi capi, del contenuto del procedimento presupposto, indispensabile per consentire al giudice la valutazione demandatagli dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti e del giudice e di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi);

che, concludeva la Corte d’appello, la domanda dei ricorrenti nel giudizio presupposto era pacificamente infondata, tanto che la stessa si basava sulla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, nonostante che la Corte costituzionale, sin dal 1990, avesse escluso la equiparazione dei trattamenti economici tra Polizia e Carabinieri; manifesta infondatezza della quale, ad avviso della Corte, le parti dovevano essere consapevoli, atteso che, dopo la iniziale istanza di fissazione di udienza e la coeva istanza di prelievo, nessuna altra attività sollecitatoria era stata svolta nel corso del giudizio; circostanza, questa, che induceva ad escludere che i ricorrenti potessero aver subito una qualche significativa sofferenza per la irragionevole protrazione del giudizio presupposto;

che avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 12 preleggi; violazione dell’art. 24 Cost. e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; dell’art. 6, par. 1, e art. 13 della CEDU, dolendosi che la Corte d’appello abbia ritenuto necessaria la produzione di documenti privi di qualsiasi valore ai fini della ricostruzione dello svolgimento del processo, perchè relativi o alla costituzione formale dell’Avvocatura dello Stato, della quale aveva dato atto la sentenza conclusiva del giudizio presupposto, ovvero perchè consistenti in un mero atto di riassunzione da parte di eredi di una delle parti del giudizio presupposto, peraltro non ricorrenti in equa riparazione;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 125 c.p.c. e art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso introduttivo non contenesse una idonea esplicitazione della causa petendi e del petitum; e rilevando che la causa petendi del giudizio di equa riparazione null’altro è che l’indicazione della irragionevolezza del tempo processuale trascorso tra domanda e decisione; con la precisazione che, nella specie, il detto elemento era chiaramente indicato nel ricorso introduttivo;

che con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 101 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia disatteso il consolidato orientamento per cui l’esito della lite è ininfluente ai fini della configurabilità del diritto all’equa riparazione e sostengono che la Corte d’appello abbia instaurato una indebita equiparazione tra infondatezza della domanda nel giudizio presupposto e infondatezza della domanda di equa riparazione, essendo a tali fini anche ininfluente la eventuale consapevolezza che le parti abbiano della manifesta infondatezza della domanda (salvo il possibile rilievo in ordine alla liquidazione dell’indennizzo);

che il secondo motivo, all’esame del quale deve procedersi in via prioritaria per ragioni di ordine logico, è infondato;

che questa Corte, con riferimento alla previgente disciplina della equa riparazione, ha affermato il principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’attore ha l’onere di precisare nel ricorso l’intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi non eccedenti gli standard di ragionevolezza, potendo la parte disporre del “quantum” della domanda, ma non dell’allegazione dei fatti storico – normativi che ne condizionano l’ammissibilità, e dovendo, conseguentemente, il giudice procedere alla valutazione unitaria della durata del processo anche se, l’attore, nel formulare la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in cui sarebbe, stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole” (Cass. n. 4437 del 2015);

che nel passaggio dalla previgente disciplina a quella introdotta nel 2012, applicabile nel caso di specie, la parte è onerata non solo della allegazione dei fatti di causa nei sensi suindicati, ma anche della produzione dei documenti indicati alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 e segnatamente, “atto di citazione, ricorso, comparse, memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”, ed è al contempo venuta meno la possibilità per la parte ricorrente, di sollecitare il potere istruttorio del giudice attraverso la richiesta di acquisizione degli atti del giudizio presupposto;

che, nella specie, dalla stessa riproduzione del contenuto del ricorso introduttivo riportata in ricorso (pag. 25, nota 6), emerge chiaramente la insufficienza delle indicazioni offerte in ordine alla causa petendi, intesa come elementi idonei ad evidenziare il ritardo nella definizione del giudizio presupposto, oltre che, ovviamente, l’oggetto del giudizio stesso;

che, d’altra parte, non appare idoneo a superare le evidenziate carenze il rilievo per cui il decreto impugnato ha individuato l’oggetto del giudizio presupposto e altri elementi idonei a formulare una valutazione in ordine alla consistenza della pretesa azionata in quel giudizio;

che, infatti, tra i documenti prodotti originariamente ovvero a seguito della richiesta di integrazione documentale fatta dal consigliere designato, ve ne erano alcuni che, evidentemente, consentivano una completa ricognizione del giudizio presupposto (atto introduttivo; sentenza del TAR); ma la mera produzione documentale non esonera il ricorrente dall’onere di specificazione nel proprio atto delle circostanze rilevanti delle quali documenti prodotti costituiscono dimostrazione;

che, dunque, il secondo motivo di ricorso va rigettato;

che l’esame dei restanti motivi di ricorso risulta superfluo, atteso che la ratio decidendi censurata con il secondo motivo è di per sè idonea a giustificare la reiezione del ricorso;

che trova infatti applicazione il consolidato principio per cui “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 2108 del 2012; Cass., S.U., n. 7931 del 2013);

che, dunque, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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