Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21787 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21087/2006 proposto da:

RAN SERVICE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 71, presso lo studio

dell’avvocato ARIETA Giovanni, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE SANTIS FRANCESCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 110/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SANTIS, che si riporta agli

atti difensivi e conclude per l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Pavia la società Ran Service srl. impugnava l’avviso di rettifica relativo all’Iva per l’anno 1996. Essa deduceva che l’atto impositivo era privo di idonea motivazione, ed inoltre ne mancavano i presupposti, avendo compiuto solo operazioni finanziarie e non di acquisto e cessione di prodotti vinosi.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che la contabilità non era stata riscontrata regolare sulla scorta della verifica svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di altra società avente porti di affari con la contribuente.

Il giudice adito annullava l’atto impositivo. Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale, la quale lo accoglieva con sentenza n. 110 del 17.5.2005, osservando che l’avviso di rettifica era congruamente motivato e che le ragioni addotte dall’ufficio erano fondate.

Contro questa decisione la Ran Service ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre l’agenzia delle entrate, costituitasi, non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge e difetto di motivazione, in quanto la CTR non considerava che l’avviso di rettifica non era adeguatamente motivato, facendo solo riferimento al verbale di constatazione redatto dalla polizia tributaria nei confronti della società Mavial con cui la contribuente avrebbe avuto rapporti commerciali.

Il motivo è fondato, atteso che la CTR non ha indicato le ragioni, in virtù delle quali ha ritenuto che l’atto impositivo fosse munito di idonea motivazione, dal momento che invece si è limitata ad enunciare apoditticamente che quell’avviso contenesse “…. tutti gli elementi richiesti per individuare le violazioni commesse …”. Si tratta all’evidenza di omessa motivazione, essendo solo apparente.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge e vizio di motivazione relativamente all’avviso di rettifica, giacchè esso non conteneva l’espressa indicazione del termine per impugnare, essendovi indicati solo il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 21, il secondo dei quali ne contiene due: uno di 60 giorni e altro di 90 in caso di pagamento per il rimborso.

La censura non ha pregio, atteso che comunque l’atto impositivo conteneva gli elementi relativi alla opposizione, sebbene per il termine vi fossero solo indicati gli articoli che li prevedono, e ciò al limite poteva anche bastare circa la conoscenza o conoscibilità di esso, data la natura di quell’atto, peraltro poi tempestivamente impugnato, e quindi con scopo, cui era preordinato, raggiunto.

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge e vizi di motivazione, poichè la CTR non considerava che le annotazioni rilevate dalla polizia tributaria nei riguardi della società Mavial, terza in rapporti di affari con la contribuente, altro non erano che inerenti ad operazioni puramente finanziarie, dal momento che questa, facente parte del medesimo gruppo Marrone, era abilitata ad erogare mutui, sicchè l’agenzia non poteva presumere che si fosse trattato di cessione di beni.

La doglianza, anche se sostanzialmente rimane assorbita dal primo motivo circa la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado, comunque va disattesa, posto che l’amministrazione si era basata sulla verifica svolta nei confronti di società terza, i cui rilievi venivano poi posti a base della rettifica con procedimento sintetico-induttivo.

Pertanto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e corretto sul punto inerente al primo motivo, sicchè il ricorso va accolto limitatamente ad esso, con conseguente cassazione della medesima, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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