Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21787 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24193/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALIBERTI SRL;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 77/2008 della COMM. TRIB. DELL’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 18/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 77/2008/21, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Aliberti srl.

Ha confermato, infatti, la decisione della C.t.p. di Caserta che aveva annullato la cartella di pagamento di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 2000 relativamente a credito di imposta derivante da annualità precedenti (1999) rispetto alle quali le dichiarazioni fiscali ai fini dell’IVA e dell’IRPEG risultavano essere state omesse.

2. Il giudice d’appello ha motivato la decisione evidenziando che non fosse legittima l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 36 bis e che dal bilancio 1999 della società emergeva il credito di imposta invocato dalla contribuente.

3. Per la cassazione di tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso le affidato a tre motivi.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, argomentando che la questione dell’applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 36 bis, era estranea al thema decidendum perchè non stata posta dalla contribuente;

Con il secondo motivo deduce violazione di norma di diritto sostanziali (D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 36 bis e 41), in relazione alla ritenuta non applicabilità dello strumento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;

Con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 1 e segg. – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla motivazione offerta dai giudici di appello in ordine alla sussistenza del credito di imposta.

La Aliberti srl è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente degli ulteriori motivi proposti.

Le Sezioni Unite (n. 17758 del 8.9.2016, Rv 640942-01) hanno affermato che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

E’ stato precisato, in particolare, che la Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha definito il perimetro degli omologhi controlli automatizzati disciplinati del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, chiarisce che si tratta di una procedura che “tende a rimuovere gli errori e le inesattezze risultanti in modo obiettivo dalla dichiarazione e che non comportano giudizi di valutazione ed estimazione delle componenti positive e negative del reddito” e che entrambe le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, stabiliscono che, “avvalendosi di procedure automatizzate”, l’amministrazione provvede “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”. Il senso di una normativa di tal genere non può che essere quello di un controllo fatto grazie all’utilizzo di quei mezzi informatici che consentono di correlare i dati esposti nelle dichiarazioni e le informazioni sul contribuente reperibili nell’anagrafe tributaria (regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784).

Orbene, la CTR ha erroneamente ritenuto che l’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente implicasse un’attività valutativa, originandosi, invece, la stessa da una verifica dei dati indicati dallo stesso contribuente e dalle incongruenze dagli stessi risultanti (Cass. n. 4360 del 2017). Sulla base di tali considerazioni, ha dunque errato la CTR nel ritenere non correttamente utilizzato lo strumento di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis (e necessario l’utilizzo di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41), potendo peraltro in fase processuale il contribuente pienamente dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio ha disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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