Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21787 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 09/10/2020), n.21787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3710-:2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato APRILE GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIZZOLLA PROSPERO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI TERRITORIO in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5814/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5814/48/2016 del 31 marzo 2016 pubblicata il 20 giugno 2016 ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 4591/2015 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente S.G. avverso l’avviso 16 maggio 2013 di accertamento della maggiore rendita catastale di Euro 4.885,68 previa determinazione della categoria (A/1) e del classamento (cl. 2) in relazione all’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), riportato in catasto alla Sez. CHI, foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), sub. (OMISSIS), oggetto della dichiarazione di variazione, mod. DOCFA, del 6 maggio 2012, presentata in seguito alla ristrutturazione e alla fusione delle preesistenti e adiacenti unità immobiliari della medesima particella, subalterni 31 e 32.

2. – La contribuente, mediante atto del 20 gennaio 2017, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 24 febbraio 2017.

4. – Con memoria del 15 ottobre 2019 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando quanto segue, in relazione ai motivi di gravame proposti dalla contribuente:

a) circa la irrilevanza di precedente variazione di classamento risalente all’anno 2006, siccome superata in dipendenza della ristrutturazione e fusione delle unità immobiliari, oggetto della dichiarazione di variazione del 6 maggio 2012; circa la mancata notificazione della ridetta variazione del 2006 e circa la invalidità della relativa notificazione, a mezzo posta raccomandata, con consegna al portiere non seguita dalla raccomandata di conferma;

b) circa il vizio di motivazione dell’atto impositivo;

c) circa la incongruità del classamento rispetto alle caratteristiche dell’immobile e al raffronto comparativo con immobili analoghi.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale ha correttamente ritenuto provata la notificazione, eseguita il 14 novembre 2016, della variazione del classamento delle due preesistenti unità immobiliari, subalterni 31, e 32; à termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, applicabile in via analogica, l’ufficio ha l’obbligo di conservare la documentazione pertinente alla notificazione per la durata di cinque anni; non può addossarsi l’obbligo della conservazione sine die dei documenti; la Agenzia delle entrate, mediante la produzione della ” copia dell’avviso di ricevimento della notifica dell’avviso di variazione a uno dei comproprietari ” (la de cuius T.G., dante causa della appellante), ha offerto, ad ogni modo, ” un inizio di prova della avvenuta rituale notifica dell’atto “.

Deve, peraltro, ritenersi che la appellante fosse a conoscenza del precedente classamento del 2006, fin dalla data (6 giugno 2012) della presentazione della più recente denunzia di variazione, la quale presuppone l’esame del certificato catastale aggiornato.

E’, pertanto, inammissibile ogni doglianza circa la precedente variazione catastale del 2006, non tempestivamente impugnata.

Peraltro la ridetta precedente variazione non è stata impugnata dalla contribuente neppure col libello introduttivo di primo grado, in quanto la parte nelle conclusioni ha chiesto ” di annullare solo l’avviso di rettifica del 2013 “.

1.2 – Tenuto conto del classamento delle preesistenti unità immobiliari, subalterni 31 e 32, il mero riferimento alla situazione in atto soddisfaceva l’obbligo della motivazione ” dell’avviso di rettifica ” impugnato; laddove la contribuente aveva prospettato la ristrutturazione e la fusione dei due appartamenti, sarebbe stata inconcepibile ogni variazione in peius; il nuovo appartamento, realizzato attraverso la fusione e la ristrutturazione dei due immobili ” già classati in cat. A/1 “, non poteva che conservare ” il mantenimento del classamento esistente “.

2.3 – Anche quanto al merito il gravame è infondato. L’immobile è ubicato ” nella zona più prestigiosa ” di Napoli, dotata di scuole, negozi (anche di lusso), ristoranti, ritrovi, verde pubblico, trasporti (tra i quali la nuova stazione della metropolitana in fase di completamento); ha una superficie di circa 150 metri quadrati, oltre i soppalchi; è collocato al quarto piano; nello stesso edificio numerosissimi altri appartamenti, tra cui quello dello stesso pianerottolo, sono accatastati alla categoria A/1; mentre gli appartamenti della categoria inferiore (A/2) si trovano ai piani inferiori oppure hanno una minore superficie; in conclusione l’immobile può certamente qualificarsi ” signorile “, come con buon governo di tutte le emergenze processuali ha confermato la Commissione tributaria provinciale.

2. – La ricorrente sviluppa tre motivi di ricorso, denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 11 preleggi, in relazione all’art. 1335 c.c., in relazione agli artt. 139,149 e 160 c.p.c., in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 26 e 60, in relazione alla L. 21 novembre 2000, n. 342, artt. 6 e 74, in relazione alla L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 14, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 21, in relazione alla L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 7 (primo motivo); in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 31 dicembre, 1992, art. 21, cit. (secondo motivo); in relazione alla L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione alla citata L. 21 novembre 2000, art. 74, in relazione al citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 2, comma 3, art. 3 e art. 19, comma 1, lett. f), (terzo motivo); nonchè promiscua mente (con tutti e tre i motivi) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

2.1 – Il primo motivo investe le valutazioni della Commissione tributaria regionale circa la notificazione del precedente avviso di accertamento dell’anno 2006.

La ricorrente oppone: l’avviso concerneva solo il preesistente subalterno 32; la mera fotocopia (irritualmente prodotta) dell’avviso di ricevimento – quietanzato dal portiere il 30 novembre 2006 – del plico raccomandato n. 771920305130 indirizzato alla madre ( T.G.) comproprietaria dell’appartamento, non offre la valida dimostrazione della notificazione mai ricevuta dai genitori, danti causa; nessuna notificazione aveva ricevuto essa contribuente (comproprietaria, all’epoca, dell’appartamento unitamente alla madre); la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, non è applicabile in via analogica.

2.2 – Col secondo motivo la ricorrente censura l’accertamento operato dalla Commissione tributaria regionale circa la definitività del pregres-so classamento del 2006: in proposito obietta (con citazione testuale del libello introduttivo) di aver ampiamente contestato la legittimità del relativo avviso, nulla rilevando la carenza di una specifica richiesta di annullamento del provvedimento; e oppone che la supposta conoscenza – aliunde acquisita del classamento delle preesistenti unità immobiliari non comporta la decadenza del diritto alla impugnazione.

2.3 – Col terzo motivo del ricorso la contribuente investe la decisione impugnata in ordine alla ritenuta validità dell’avviso di accertamento e in ordine alla fondatezza del medesimo; denunzia che l’atto, al pari del precedente accertamento del 2006, è nullo per carenza di motivazione, non avendo la Agenzia delle entrate indicato gli specifici elementi di fatto posti a fondamento della pretesa tributaria, in relazione alle caratteristiche tipologiche dell’immobile.

Oppone quindi: sulla medesima via insistono immobili della categorie A/2 e A/4; altri appartamenti del medesimo edificio sono accatastati alla categoria A/2, alle classi 2 o 3; la variazione catastale del subalterno 106 è stata vittoriosamente impugnata e la Commissione tributaria regionale ha annullato ” il nuovo classamento ” nella categoria A/1.

Deduce infine: l’immobile litigioso non possiede alcuna delle caratteristiche di particolare eleganza della categoria A/1; ha una estensione non superiore a 150 metri quadrati; è rimasto privo, in seguito alla fusione, della vista panoramica; non è dotato di più servizi, nè di più scale di accesso, nè di locali di rappresentanza; nè di opere esterne di rilevante importanza architettonica; nè di rifiniture caratterizzate da materiali pregiati o da lavorazioni accurate; nè di altezza e ampiezza superiori a quelle delle comuni abitazioni.

3. – Il ricorso è inammissibile.

In ciascuno dei motivi di ricorso risultano affastellate indicazioni di plurime norme di legge; la parte ne denunzia la violazione o la falsa applicazione, ma omette di specificare distintamente, per ciascuna di esse, le pertinenti singole fattispecie, accertate del giudice di merito, in relazione alle quali sia incorso l’error iuris e di darne adeguato conto; nel contempo la ricorrente censura, altresì, promiscuamente e indiscriminatamente, la sentenza impugnata per il preteso, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, senza neppure enunciare il fatto in parola e, tampoco, dimostrarne la decisività; sviluppa, piuttosto, deduzioni in punto di fatto per contrastare l’accertamento di merito della Commissione tributaria regionale, le quali deduzioni, alla evidenza, non sono riconducibili nè alle ipotesi richiamate – nè a quelle residue – dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Nè, per vero, può ritenersi consentito di ” rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse ” (v. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 – 01; cui adde Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681 – 01; Sez. Un., Sentenza n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 – 01).

Consegue la declaratoria della inammissibilità.

3.2 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3.3 – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA