Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21786 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 29/07/2021), n.21786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15542-2019 proposto da:

Avv. D.C., elettivamente domiciliato presso il suo

studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso del 21.3.18 l’avv. D.C. propose opposizione avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato il quale aveva ammesso al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. la minor somma di Euro 36.990,90 a titolo di compenso professionale, escludendo la parte del credito fatto valere per Euro 6303,40 limitatamente al compenso richiesto per un’istanza di ammissione alla procedura del sovraindebitamento, ritenuta dal giudice delegato “non ammissibile ed inutile”.

Con decreto del 28.3.18, la Corte d’appello di Milano rigettò l’opposizione, osservando che: la documentazione depositata relativa al credito non ammesso al passivo (inerente all’istanza di nomina di organismo di composizione delle crisi L. n. 3 del 2012 ex art. 15, comma 9) era inidonea per l’ammissione al passivo, non essendo ad essa allegata la procura o un accordo con il cliente; la documentazione integrativa redatta del curatore, su indicazione del giudice istruttore, che dimostrerebbe il conferimento dell’incarico professionale nella sua interezza, non risultava prodotta nella fase dell’opposizione, né era acquisibile d’ufficio poiché la suddetta documentazione non era stata menzionata nel verbale dello stato passivo.

D.C. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Non si è costituito il fallimento.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., della L. Fall., art. 95, e dell’art. 2751bis c.c., n. 2, per aver la Corte territoriale escluso l’ammissione al passivo del credito fatto valere, sulla base di una inammissibile valutazione sull’utilità della prestazione professionale, avendo espletato l’incarico professionale con diligenza, peraltro con insufficiente motivazione sui criteri d’esclusione del privilegio professionale richiesto, da configurare, in sostanza, una motivazione apparente o perplessa.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo la Corte d’appello pronunciato sull’esclusione del privilegio richiesto.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile in quanto tendente in sostanza al riesame dei fatti circa l’effettiva sussistenza di un mandato opponibile alla massa dei creditori; peraltro, rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla domanda, va osservato che il motivo non coglie la ratio decidendi, incentrata sulla mancata prova della procura ad litem circa le attività svolte oggetto del decreto impugnato, lamentando genericamente invece la mancata eccezione di fatti estintivi o impeditivi del credito oggetto di istanza d’ammissione al passivo, ovvero la mancanza di motivazione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha pronunciato sulla mancata prova dell’incarico professionale conferito all’avvocato ricorrente, e non già sulla valutazione di merito in ordine all’utilità della prestazione professionale svolta a favore della società all’epoca in bonis. Nulla per le spese, in quanto il fallimento non si è costituito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA