Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21786 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15218/2006 proposto da:

CENTRALE LATTE SCARL in persona del legale rappresentante e unico

liquidatore pro tempore C.P., elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio

dell’avvocato BENINCASA Maurizio, che lo rappresenta e difende con

procura speciale notarile del Not. Dr. GIOVANNI FINO in CORIGLIANO

CALABRO, rep. n. 54097 del 1558 del 28/04/2006;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 129/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 23/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BENINCASA, che si riporta al

contenuto del ricorso e ne chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Cosenza la società coop. Centrale del Latte srl. in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione relativa all’Iva per l’anno 1997, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato un maggiore imponibile per operazioni in nero; e ciò sulla scorta della verifica svolta da agenti della polizia tributaria. Essa deduceva che le scritture contabili erano regolari, e perciò mancavano i presupposti di quell’accertamento.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che il procedimento seguito era stato regolare sulla scorta della verifica svolta a suo tempo dalla polizia tributaria, le cui risultanze erano state riprodotte nell’atto impositivo, per la riscontrata carenza di fatture e della relativa registrazione.

Il giudice adito, in accoglimento di esso, annullava l’avviso di accertamento. Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale, la quale lo accoglieva con sentenza n. 129 del 15.6.2005, osservando che l’ufficio ben poteva basarsi su presunzioni, dal momento che alcune operazioni imponibili non erano state fatturate e registrate, sia in passivo che in attivo, e ciò sulla scorta dei dettagliati rilievi riscontrati dagli agenti della Guardia di finanza.

Contro questa decisione la Centrale del Latte ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, mentre l’agenzia delle entrate non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non poteva ritenere come non nuova la questione relativa alla produzione in appello di varia documentazione acquisita dai verbalizzanti in occasione di verifiche svolte nei confronti di terzi.

La doglianza è infondata, atteso che, come esattamente osservato dal giudice di appello, si trattava solo di specificazione degli argomenti addotti in primo grado nell’ambito delle ragioni svolte e dell’oggetto devoluto in giudizio. Peraltro è possibile nel processo tributario produrre nuovi documenti in appello. Invero in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, consente alle parti di produrre nuovi documenti nel corso del giudizio tributario di appello, ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine perentorio previsto dall’art. 32, comma 1, del citato decreto (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 1915 del 30/01/2007, n. 3611 del 2006).

2)Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge e vizi di motivazione, giacchè il giudice del gravame doveva rilevare la nullità dell’atto impositivo per carenza di questa, facendo esso riferimento al verbale di constatazione degli agenti di polizia tributaria.

La censura non ha pregio, dal momento che esattamente la CTR osservava che l’atto impositivo richiamava quel verbale, che peraltro era stato consegnato in copia al legale rappresentante della società, e che l’aveva ricevuto senza contestazione. Come è noto, l’atto amministrativo finale di imposizione tributaria, il quale sia il risultato dell’esercizio di un potere frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di un’adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali. Tale principio è desumibile sia dalle norme generali sull’attività amministrativa poste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (applicabili, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l’esercizio dei poteri, d’iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività; sia dalle norme tributarie generali di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12; sia, infine – per quanto concerne in particolare l’IVA – dalle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52, che, nel regolare minuziosamente la fase istruttoria del procedimento di accertamento, prevedono che gli uffici IVA, al pari degli altri finanziari, si avvalgano delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 10205 del 2003).

Peraltro la verifica aveva avuto modo di fare accertare l’inaffidabilità della contabilità tenuta dalla contribuente, alla luce dei vari riscontri rilevati dai finanzieri attraverso le analitiche risultanze, anche se i dati rilevati dalle scritture contabili non erano stati valutati tali da giustificare i minori ricavi dichiarati. Era allora onere della Centrale del Latte fornire la prova del proprio assunto, atteso che quello relativo alla non debenza della maggiore imposta si spostava proprio sulla contribuente. Del resto, come è noto, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso (V. pure Cass. Sentenze n. 2949 del 10/02/2006, n. 7208 del 2003).

Alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.

3) Il terzo motivo rimane assorbito dai precedenti.

4) Col quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., poichè il secondo giudice non considerava che tutto il latte conferito veniva ceduto dalla contribuente al Consorzio Agroalimentari Assolac, che, dai vari controlli subiti, non aveva denotato alcuna irregolarità nei rapporti con la Centrale di Latte. Si tratta di doglianza irrilevante, e comunque di carattere nuovo, e perciò inammissibile in questa sede.

5) Col quinto motivo la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 e altre norme di legge, nonchè vizi di motivazione, posto che la CTR non considerava che nessun vantaggio poteva derivare alla stessa dalla mancata fatturazione e annotazione di operazioni passive con la conseguente detrazione dell’Iva, rispetto a quelle attive, per le quali avrebbe poi dovuto versare l’imposta, che avrebbe dovuto essere corrispondente in entrambe le partite, e cioè in entrata ed uscita.

La censura non va condivisa, dal momento che dalla mancata annotazione delle operazioni nessun credito o detrazione potevano essere rivendicati, a prescindere dalla convenienza o meno della tenuta di quella contabilità, come esattamente rilevato dal giudice di appello, posto che intanto una pretesa fiscale può essere legittimamente rivendicata in quanto gli adempimenti ad essa connessi siano tutti posti in essere in maniera regolare.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, non va emessa alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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