Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21786 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25191/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.M., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo

Bettini, con domicilio eletto in Roma, via Montefalco 61, presso lo

studio dell’avv. Andrea Colacurto;

– controricorrente –

sul ricorso iscritto al n. 25191/2010 R.G. proposto da:

P.G.M., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo

Bettini, con domicilio eletto in Roma, via Montefalco 61, presso lo

studio dell’avv. Andrea Colacurto;

– ricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate;

-intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 107/64/09, depositata il 24 luglio 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, pur respingendo le eccezioni preliminari sollevate dal contribuente contro gli atti impositivi (avvisi di accertamento Iva anni 1997, 1998), aveva accolto l’impugnazione nel merito;

che, trattandosi nella specie di avvisi di accertamento fondati su indagini finanziarie, la Ctr ha ritenuto che i relativi importi (derivanti da una pluralità di assegni bancari provenienti dalla Stadium s.rl. e dei quali risultavano beneficiari il contribuente o suoi parenti, oltre che da prelievi diretti operati dallo stesso contribuente sui conti della società) rilevavano ai fini della imposizione diretta e non anche ai fini Iva “non avendo l’ufficio comprovato che il contribuente svolgesse un’attività rilevante ai fini Iva e quindi sottoposta all’obbligo di fatturazione”;

che il ricorso è proposto sulla base di due motivi, cui il contribuente ha reagito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo;

che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha portato a conoscenza della Corte l’avvenuta definizione della controversia tributaria, ai sensi del D.L. n. 98 del 2001, art. 39, comma 12, limitatamente all’avviso di accertamento per l’anno di imposta 1997;

che in primo luogo vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate nel controricorso;

che il ricorso è stato tempestivamente avviato per la notificazione a mezzo posta sia nel domicilio eletto e sia personalmente al contribuente e da costui ricevuto (cfr. avviso di ricevimento in atti);

che non andò invece a buon fine la notificazione nel domicilio eletto, perchè, in corso di giudizio, il difensore domiciliatario aveva variato la sede del proprio studio, e pur avendone dato comunicazione con la memoria depositata in corso di causa, nella cui epigrafe era indicato l’indirizzo del nuovo studio, il ricorso per cassazione fu indirizzato al domicilio originariamente dichiarato;

che l’Agenzia delle entrate ha rinnovato spontaneamente la notificazione nel domicilio eletto consegnando il plico per la spedizione il 6 novembre 2010;

che, in considerazione di quanto sopra (notificazione del ricorso eseguita personalmente al contribuente e da questi ricevuta; tempestiva rinnovazione della notificazione nel domicilio eletto; proposizione del controricorso), sono pertanto applicabili nel caso di specie i principi sanciti in materia dalla Sezioni Unite di questa Suprema corte, secondo cui “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 14916/2017)”;

che il ricorso, oltre che tempestivo, è anche coerente con il principio di autosufficienza;

che i motivi di ricorso per cassazione censurano la sentenza sia sotto il profilo della motivazione insufficiente su fatti controversi e decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., in relazione al fatto di non avere riconosciuto la rilevanza dei dati attinti dalle indagini bancarie anche ai fini Iva, imputando all’Ufficio di non avere fornito prova idonea a far ritenere che le “somme accertate e effettivamente percepite” costituissero il provento di un’attività imponibile ai fini Iva;

che i motivi sono fondati;

che le indagini bancarie costituiscono un metodo di accertamento di maggiore materia imponibile utilizzabile dal Fisco sia ai fini delle imposte sui redditi e sia ai fini Iva;

che nell’uno e nell’altro caso in movimenti in entrata e, nel caso degli imprenditori, anche quelli in uscita danno luogo a una presunzione legale, sulla quale il fisco può fondare un avviso di accertamento, con il conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria in conformità a quanto prevedono del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2 (Cass. n. 20981/2015);

che tale rilevanza probatoria dei movimenti bancari non richiede riscontri ulteriori, derivandone da essi, per ciò solo, l’onere del contribuente di fornire la prova contraria in rapporto al diverso modo di operare delle presunzioni ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Iva;

che ciò posto emerge con evidenza l’errore in cui è incorsa la Ctr nella valutazione delle movimentazioni bancarie, la cui rilevanza quale presunzioni legali non è circoscritta alle imposte sul reddito, ma è estesa anche all’Iva, ponendo a carico del contribuente l’onere di provare che esse non si riferiscono a operazioni imponibili;

che il primo motivo del ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1999, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e della L. n. 212 del 2000, art. 12;

che il motivo pone due questione diverse: da un lato l’errore del giudice nel non avere rilevato la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, in quanto essi richiamavano una verifica eseguita presso una diversa società, il cui verbale era stato a sua volta richiamato nel processo verbale di constatazione riguardante il contribuente; dall’altro nel non avere considerato che del secondo processo verbale di constatazione (quello che lo riguardava direttamente), il contribuente aveva avuto conoscenza solo a seguito della notificazione dell’avviso di accertamento, il che gli aveva precluso di presentare osservazioni nel termine di sessanta giorni previsto dalla norma della L. n. 212 del 2000, art. 12;

che il motivo è infondato;

che la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui gli atti richiamati nella motivazione dell’avviso di accertamento, qualora già non conosciuti dal contribuente, debbono per ciò solo essere allegati all’avviso di accertamento, ovvero in questo riprodotti nel loro contenuto essenziale, è manifestamente contraria agli insegnamenti di questa Suprema corte, la cui giurisprudenza è ispirata al seguente principio: “In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione” (Cass. n. 26683/2009; conf. Cass. n. 2614/2016);

che non è riscontrabile nemmeno la violazione dell’art. 12, comma 7, se è vero che tale norma si riferisce a verifiche eseguite presso la sede del contribuente, mentre nel caso di specie tale presupposto non è riscontrabile, nè, per la stessa ragione, è ravvisabile la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, se è vero che il processo verbale riguardante il contribuente fu redatto autonomamente dai militari verbalizzanti negli Uffici del Comanda di Brigata in (OMISSIS), senza partecipazione del contribuente;

che il secondo motivo, il quale deduce le medesime questioni sotto il profilo del vizio di motivazione, è assorbito;

che in conclusione il ricorso principale va accolto mentre va rigettato il ricorso incidentale;

che si giustifica la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra;

che il giudice di rinvio, posto che la ricostruzione del reddito è stata operata sulla base di accertamento bancari, dovrà inoltre considerare che mentre le operazioni di versamento hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, le operazioni bancarie di prelevamento, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, hanno tale valore solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa e non anche nei confronti dei lavoratori autonomi, per la Ctr dovrà accertare in quale categoria rientri il contribuente per gli effetti sopra indicati, con la precisazione che, a questi fini e con riferimento al caso di specie, sono parificabili agli accrediti i prelevamenti operati direttamente sul conto della Stadium s.r.l..

PQM

 

dà atto della intervenuta definizione della controversia tributaria ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (convertito in L. n. 111 del 2011, limitatamente all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno di imposta 1998; accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA