Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21786 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 09/10/2020), n.21786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Enestino Lu – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22080/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Lavoria R.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Monte Santo n. 2,

presso lo studio dell’avv. Carloni Simona, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Realfin Group s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Monte Santo n. 2,

presso lo studio dell’avv. Carloni Simona, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 300/16/16, depositata il 18 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre

2019 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 300/16/16 del 18/02/2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva gli appelli riuniti proposti da Realfin Group s.p.a. (di seguito Realfin) e dall’Agenzia delle entrate avverso, rispettivamente, la sentenza n. 76/02/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP di Firenze) e n. 131/01/14 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia (di seguito CTP di Pistoia);

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) la CTP di Pistoia aveva accolto il ricorso proposto da Lavoria RE s.r.l. (di seguito Lavoria), società integralmente controllata (direttamente o indirettamente) da Realfin, avverso quattro avvisi di accertamento a fini IRES ed IVA relativi agli anni d’imposta 2007-2010; b) gli accertamenti erano conseguiti ad una complessa operazione di vendita di immobili dalla controllante alla controllata a fronte della quale la seconda versava nelle casse della prima la complessiva somma di Euro 6.500.000,00, oltre IVA, della quale chiedeva il rimborso; c) l’Ufficio aveva ritenuto che l’operazione fosse fittizia e mascherava in realtà un finanziamento della società controllante da parte della controllata, sicchè, essendo il finanziamento esente IVA, il credito IVA detratto da Lavoria doveva ritenersi inesistente; d) nelle more del giudizio davanti alla CTP di Pistoia Realfin proponeva istanza di rimborso (condizionata all’esito sfavorevole del contenzioso instaurato da Lavoria) per l’IVA mai versata nelle casse dell’Erario in quanto cedente i terreni, nonchè istanza di sgravio con riferimento alla cartella emessa per il pagamento delle somme di cui Realfin si era formalmente dichiarata debitrice; e) avverso il diniego da parte dell’Erario, Realfin proponeva ricorso che veniva rigettato dalla CTP di Firenze; f) le sentenze della CTP erano impugnate sia dall’Agenzia delle entrate (sentenza della CTP di Pistoia) sia da Realfin (sentenza della CTP di Firenze); g) la CTR, riuniti gli appelli, li rigettava entrambi;

1.2. la CTR sosteneva che: a) la tesi dell’Agenzia delle entrate, per la quale i contratti di compravendita dei terreni simulavano, in realtà, un finanziamento della controllata alla controllante usufruendo indebitamente del vantaggio fiscale derivante dalla nascita del credito IVA, era infondata; b) conseguentemente, poichè le operazioni erano reali, alla cedente Realfin, che aveva percepito l’IVA da Lavoria, non spettava alcun rimborso della stessa (non avendola nemmeno mai versata all’Erario), nè, ovviamente, alcuno sgravio della cartella emessa in ragione del mancato pagamento;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Lavoria e Realfin resistevano con controricorso, proponendo quest’ultima anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4;

1.1. in buona sostanza, la difesa erariale si duole della coerenza logica della motivazione della CTR, che, non accedendo alla tesi della simulazione, avrebbe ritenuto effettiva l’operazione di compravendita immobiliare solo in ragione del fatto che dalla stessa sorgerebbe l’obbligo di pagamento dell’IVA;

2. il motivo è infondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

2.2. nel caso di specie, il ragionamento sulla base del quale la CTR conclude per l’assenza della simulazione contestata dall’Ufficio si fonda sulla ritenuta assenza di una giustificazione logica della stessa, tenuto conto del fatto che l’operazione risponde ad un interesse di entrambe le società in conformità al loro oggetto sociale;

2.1.1. la CTR aggiunge che: a) se avesse voluto limitarsi a chiedere un finanziamento, Realfin avrebbe potuto, anzichè costituirsi terzo datore di ipoteca in favore della controllata per finanziamenti dalla stessa richiesti, utilizzare i propri beni immobili direttamente al fine di ricorrere al credito bancario; b) il vantaggio fiscale dell’operazione deve escludersi perchè la controllata ha versato regolarmente l’IVA di cui Realfin resta debitrice;

2.3. trattasi di motivazione logica e articolata, che rende pienamente comprensibile il ragionamento giuridico seguito dal giudice di appello, sicchè la stessa – a parte ogni questione inerente alla sua sufficienza – non può in alcun modo dirsi del tutto carente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e art. 54, comma 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la motivazione della CTR sarebbe fondata su considerazioni generiche, non avendo la contribuente assolto all’onere probatorio sulla stessa spettante, a fronte degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, coerenti nel far presumere una simulazione dell’operazione immobiliare compiuta dalle due società;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. sotto la parvenza di una violazione di legge la ricorrente mira a mettere in risalto gli elementi di fatto di cui la CTR non avrebbe tenuto conto, così sostanzialmente contestando la valutazione di merito compiuta dalla CTR, che non può più essere posta in discussione in ragione dell’esistenza di una cd. doppia conforme (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);

5. in conclusione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va rigettato

6. il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate rende superfluo l’esame del ricorso incidentale di Refin, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale;

7. in conclusione va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate;

7.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016);

7.2. neppure detto pagamento può essere posto a carico del ricorrente incidentale il cui ricorso non è stato esaminato in quanto ritenuto assorbito, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 18348 del 25/07/2017; Cass. n. 1343 del 18/01/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da Refin Group s.p.a.; dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, T.G., per impedimento del Presidente del Collegio e del primo e secondo Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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