Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21785 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 29/07/2021), n.21785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12854-2019 proposto da:

CERAMIC NUMIDIA s.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO FALCUCCI, che lo rappresenta

e difende, unitamente all’avvocato GABRIELE MARIA D’ALESIO, con

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA,

16, presso lo studio dell’avvocato SILVIA COMOGLIO, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato GIANLEONARDO

OCCHIONERO, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1817/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Ceramic Numida s.a.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Asti l’avv. T.G., nella qualità di ex-commissario giudiziale del concordato preventivo della Euroimpianti s.r.l., esponendo: di essere creditrice della Euroimpianti s.r.l. in forza di sentenza della Corte d’appello di Costantine (Algeria) che aveva deciso la causa tra la stessa attrice e la Tecno Impianti-Consorzio Nosenzo – condannando quest’ultima al pagamento della somma di 1.248.195,59 dinari algerini; che nelle more del giudizio la Tecno Impianti era stata incorporata dalla Euroimpianti s.r.l. che poi era stata sciolta e messa in liquidazione il (OMISSIS); il liquidatore della predetta società aveva depositato il 16.5.04 domanda di concordato preventivo al Tribunale di Asti con il quale fu offerto il pagamento dei crediti privilegiati e il 40% dei chirografari, proposta garantita dalla M. s.r.l. quale cessionaria di tutte le attività del debitore concordatario, e dalla Ceric SA; che il concordato venne aperto il 16.6.04, nominando l’avv. T. quale commissario giudiziale; che la proposta fu approvata dai creditori e il concordato chiuso il (OMISSIS).

Premesso ciò, l’attrice esponeva che il commissario giudiziale non poteva non essere stato al corrente della causa pendente con la Ceramic Numidia in quanto: dal rapporto del collegio sindacale al bilancio della Euroimpianti al 31.12.08 era emerso che il liquidatore aveva rilevato nella nota integrativa che la causa pendente con la Ceramic Numidia aveva avuto esito negativo per cui si riservava di impugnare la sentenza e che tale situazione risultava anche dal bilancio di liquidazione; non era scusabile la mancata comunicazione alla Ceramic Numidia dell’intervenuta messa in liquidazione, dell’apertura e chiusura del concordato preventivo. Pertanto, l’attrice, lamentando la violazione della L. Fall., art. 161 ss, nella parte in cui impone al debitore di indicare l’elenco dei creditori nella domanda di concordato, ed invocando la responsabilità del liquidatore ex art. 2489 c.c., chiedeva disporsi la riapertura del concordato e la condanna del T. al risarcimento dei danni.

Si costituì quest’ultimo, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda.

Con sentenza del 24.8.16, il Tribunale di Asti dichiarò l’inammissibilità della domanda di riapertura del concordato e respinse la domanda di risarcimento, osservando che la Ceramic Numidia non era stata inserita nell’elenco dei creditori allegato alla proposta di concordato, né il credito emergeva dalle scritture contabili a disposizione del commissario.

Avverso tale sentenza la società attrice propose appello, deducendo che: il primo giudice aveva erroneamente valutato la questione della conoscibilità da parte del convenuto dell’esistenza del credito fatto valere che, sebbene non indicato nell’elenco dei creditori, emergeva comunque dai documenti societari, come indicati dalla stessa appellante; il commissario aveva violato la L. Fall., artt. 172 e 173, poiché il credito in questione sarebbe stato desumibile dalla documentazione ufficiale della società, sentito il consulente del lavoro e il legale della società.

Con sentenza del 17.10.18, la Corte d’appello di Torino respinse il gravame, osservando che: il credito dell’appellante non era stato indicato nell’elenco dei creditori depositato dalla Euroimpianti s.r.l. in quanto a tale data non era stato accertato giudizialmente in via definitiva; la documentazione prodotta dall’appellante era successiva alla data dell’omologa del concordato, attenendo al giudizio pendente innanzi al giudice algerino che avrebbe poi riconosciuto il credito con sentenza emessa dalla Corte territoriale di Constantine, di cui non era certificata la data di definitività; tale documentazione consisteva per la quasi totalità in corrispondenza relativa alla controversia pendente avanti il giudice algerino e non contemplava il commissario giudiziale quale destinatario, fatta eccezione per la relazione del collegio sindacale al bilancio al 31.12.08 che si riferiva alla causa allora pendente, mentre il concordato si chiuse successivamente con provvedimento del (OMISSIS); non erano pertanto ravvisabili i presupposti della responsabilità del commissario giudiziale per colpa o negligenza per non aver convocato, L. Fall., ex art. 171, la Ceramic Numidia all’adunanza dei creditori, in quanto tale credito non risultava dalle scritture contabili.

Ceramic Numidia s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi.

Resiste l’avv. T. con controricorso, eccependo la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., per non aver la Corte d’appello ammesso l’istanza di acquisizione dei documenti del concordato preventivo, ritenendola tardiva, così precludendo l’accertamento del fatto decisivo afferente alla conoscenza o conoscibilità, da parte del commissario giudiziale, della pendenza del giudizio tra la ricorrente e la Tecno Impianti.

Il secondo motivo deduce l’erronea motivazione del rigetto dell’istanza istruttoria, poiché considerata inammissibile in quanto tardiva.

Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la Corte territoriale considerato che nella relazione al bilancio 2008 il liquidatore rilevò che dopo la chiusura del suddetto bilancio si era avuta notizia che nel marzo 2009 la Corte d’appello algerina avesse emesso la sentenza favorevole alla Ceramic Numidia, riservandosi la possibilità di impugnarla. Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di nullità della procura alle liti della parte ricorrente. Invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell’ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l’onere di fornire la prova contraria (Cass., n. 8987/2020; n. 23724/07). Nel caso concreto, la difesa del T. eccepisce la nullità della procura speciale conferita dalla Ceramic Numidia sari per la mancata indicazione in essa del nome del legale rappresentante della società, nonché per l’illeggibilità della firma apposta, ma non allega di aver fornito la prova contraria. Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo il quale la nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d’ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l’atto d’appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale (Cass., n. 8104/21; n. 4020/06).

Nella fattispecie, non emerge che il controricorrente abbia sollevato l’eccezione di nullità nei gradi di merito.

Premesso ciò, i primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto tendenti al riesame dell’istanza istruttoria relativa all’acquisizione del fascicolo della procedura concordataria, emergendo dalla sentenza impugnata che tale istanza, proposta in appello, fu dichiarata inammissibile per tardività, e che la sentenza di primo grado non fu impugnata specificamente per tale questione.

Pertanto, è evidente che le doglianze siano dirette a provocare un’inammissibile nuova valutazione della suddetta istanza istruttoria, considerando altresì che la ricorrente non ha neppure indicato le ragioni che potessero giustificare la tardività della medesima istanza.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, sia perché generico, sia perché, comunque, diretto al riesame dei fatti. Invero, la ricorrente si duole genericamente dell’omesso esame della questione relativa alla responsabilità del convenuto che, invece, è stata ampiamente esaminata dalla Corte territoriale (v. pag. 5 della sentenza impugnata) non emergendo, dunque, alcun omesso esame di fatti decisivi per la decisione della causa.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 8100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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