Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21785 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 27/10/2016), n.21785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23221-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

e contro

L.R.D.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTI D’APPELLO di ROMA del 12/01/2015,

depositato il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 03.03.2015 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da L.R.D. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un procedimento promosso dal medesimo ricorrente per ottenere il riconoscimento di competenze lavorative, processo instaurato innanzi alla Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte Matese con ricorso depositato il 17.04.1998, definito con sentenza depositata il 07.02.2002, avverso la quale era stata proposta impugnazione avanti alla Corte di appello di Napoli con ricorso depositato il 07.02.2003, conclusasi con sentenza pubblicata il 16.06.2009, durato complessivamente dieci anni e due mesi, commisurato l’indennizzo in Euro 4.250,00 (pari ad Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo), per il periodo di durata irragionevole di cinque anni del giudizio presupposto.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Non sono state svolte difese dall’intimato.

In prossimità della pubblica udienza l’Amministrazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 per avere la corte di merito ritenuto) di fare applicazione in materia di equa riparazione della sospensione dei termini per il periodo feriale al termine decadenziale ivi previsto per la proposizione della domanda, trattandosi di termine sostanziale e non già processuale.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire che poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricomprasi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, e ciò in applicazione dei dicta della Corte delle leggi (sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n. 49 del 1990 e n. 380 del 1992), detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5895 del 2009; conforme, Cass. n. 2153 del 2010; di recente, Cass. n. 5423 del 2016).

Nè giova sul punto la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16783 del 2012, invocata dall’Amministrazione ricorrente, la quale ha affrontato la diversa questione della soggezione del diritto all’equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c..

Con il secondo mezzo, formulato “in via alternativa e subordinata”, l’Amministrazione deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 327 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere la Corte d’appello tenuto conto che per il passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio presupposto, trattato con il rito del lavoro, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale.

La censura non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.

Pur avendo questa Corte, anche a Sezioni Unite (sent. n. 749 del 2007), ripetutamente affermato l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, che trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 8 aprile 2002 n. 5015, 26 ottobre 2004 n. 20732, 18 gennaio 2006 n. 820, 8 maggio 2006 n. 10452), comprese le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass. 9 aprile 2004 n. 6956), tuttavia detto rilievo nella specie non comporta le conclusioni cui perviene l’Amministrazione ricorrente. Infatti depositata la sentenza in data 16.06.2009, è divenuta definitiva il 16.06.2010, con la conseguenza che il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge scadeva il 31.01.2011 (sei mesi e quarantasei giorni), depositato il ricorso di equa riparazione il 27.01.2011.

In conclusione, deve essere rigettato.

Non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese in mancanza di difese del L..

Non si deve, infine, far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, oltre a trattarsi di ipotesi d’impugnazione della amministrazione pubblica (cfr Cass. SS.UU. n. 9938 del 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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