Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21785 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27477-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

G.E., G.R., G.L., GR.

R., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato MANTOVANI BRUNO,

che li rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 326/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata l’08/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I contribuenti G.A., E., L., R. e Ro., eredi di B.S., impugnarono dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Avellino il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria a una loro istanza di rimborso della somma di L. 81.328.000, versata quale ritenuta sull’indennità di occupazione – di L. 406.641.000 – liquidata con sentenza n. 100/1997 del Tribunale di Ariano Irpino.

Sostennero l’illegittimità della ritenuta sul rilievo che la L. n. 413 del 1991, art. 11 non potesse essere applicato retroattivamente, l’occupazione del terreno essendo avvenuta nell’anno 1983.

Subordinatamente chiesero che l’imposta fosse calcolata sul plusvalore del suolo dichiarato in sede di successione.

Il ricorso venne accolto nei limiti del minor importo di L. 16.500.000; e i contribuenti proposero appello.

La commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, con la sentenza in data 8.7.2005, in parziale accoglimento del suddetto appello, determinò in L. 238.895.132 l’imponibile soggetto alla applicata ritenuta del 20%, considerando che, ai fini imponibili, la somma corrisposta agli eredi (al sopra detto titolo) dovesse essere diminuita dell’importo corrispondente al valore dichiarato in successione, rivalutato e aumentato delle relative “tasse” (rectius, imposte).

Richiamò un’asserita affermazione di Cass. n. 315/1994, attribuendole la definizione di plusvalenza quale incremento di valore di scambio di un bene fra il momento in cui esso entra nel patrimonio di un soggetto e il momento in cui ne esce. E in tal senso osservò che la tassazione colpisce la plusvalenza, non l’indennità corrisposta. La cassazione di questa sentenza è chiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’agenzia delle entrate, con ricorso affidato a tre motivi ai quali gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è nel complesso inammissibile nella parte in cui è proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non fu parte del giudizio di merito, essendo l’agenzia delle entrate, alla data in cui fu pronunciata la sentenza d’appello, unica titolare dei poteri giuridici strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie, in quanto successore a titolo particolare del Ministero in ordine a tali rapporti a decorrere dalla data relativa di operatività (1 gennaio 2001).

2. – I tre motivi redatti dall’amministrazione finanziaria possono essere così riassunti.

(1^) Il primo denunzia nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata sulla dedotta questione di inammissibilità del ricorso dei contribuenti per carenza di legittimazione passiva. Si sostiene che l’ufficio unico dell’agenzia delle entrate di Ariano Irpino aveva eccepito la mancata ricezione di domande in relazione al rimborso in oggetto, essendo risultato che gli eredi G. avevano avanzato la corrispondente istanza alla direzione regionale delle entrate della Campania, e dunque a un ufficio incompetente.

(2^) Il secondo denunzia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa indicazione delle ragioni di diritto della decisione adottata. Si sostiene che la sentenza non contiene richiami normativi circa le disposizioni disciplinanti la fattispecie, ritenute in concreto applicabili.

(3^) Il terzo denunzia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, stante che la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria nella misura in cui ha ritenuto di scomputare dalla base imponibile, costituita dalla percepita indennità di occupazione, il valore del suolo siccome risultante dalla dichiarazione di successione in morte della B.;

laddove, invece, essendo il bene già estraneo all’asse giustappunto in ragione della subita acquisizione appropriativa, il contenuto della ridetta dichiarazione non poteva ritenersi costitutivo di diritti reali, nè opponibile all’amministrazione. Donde l’aspetto, considerato dalla commissione regionale, non era tale da influire in modo alcuno sulla questione di specie.

3. – Osserva la Corte che è fondato il primo motivo, e tanto determina l’assorbimento degli altri.

In base al condivisibile orientamento recepito dalla più recente giurisprudenza, la presentazione dell’istanza di rimborso a un organo incompetente impedisce in generale la formazione del silenzio-rifiuto e determina l’improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di un provvedimento impugnabile (v. Cass. 4037/2010).

Resta salva la sola interferenza dei principi di collaborazione, cooperazione e buona fede ove violati (v. Cass. n. 4773/2009; n. 1645/2010).

La relativa eccezione non può ritenersi preclusa in appello, attenendo – secondo la prospettazione – alle condizioni di proponibilità della domanda.

Invero una simile affermazione si pone nel solco di quanto a suo tempo sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte: “La presentazione di un’istanza di rimborso ad un ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l’improponibilità – rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno – del ricorso alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile” (sez. un. n. 11217/1997).

4. – Ciò stante, si osserva che la relativa eccezione, sebbene sotto l’errato nomen di eccezione di inammissibilità, anzichè – come dovevasi di improponibilità, della domanda, risulta essere stata dall’amministrazione prospettata dinanzi alla commissione regionale in risposta agli avversi motivi di gravame contro la sentenza di primo grado.

Mentre al riguardo nulla risulta dalla sentenza in termini di benchè minima valutazione, anche solo implicitamente negativa, dei correlati elementi di fatto.

La questione, d’altronde, non può considerarsi implicitamente disattesa per assorbimento nella pronuncia di (parziale) accoglimento dell’appello principale degli eredi G., ostandovi proprio la natura della eccezione, in quanto fondata su un assunto – di improponibilità della domanda originaria per mancanza del suo presupposto (il silenzio-rifiuto) – correlato a uno specifico accertamento di fatto (sull’effettiva presentazione dell’istanza a ufficio incompetente e sulla mancanza di cooperazione e buona fede di questo); come tale richiedente una statuizione, di accoglimento o di rigetto.

5. – L’omessa pronuncia sulla ripetuta questione avente efficacia potenzialmente decisiva integra il vizio denunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4.

Il che conduce alla cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale. La quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Spese compensate. Accoglie il primo motivo del ricorso dell’agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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