Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21785 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/09/2017), n. 21785
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19771/2010 R.G. proposto da:
Domoline s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Strazzullo,
con domicilio eletto in Roma, Via di Santa Costanza 27, presso lo
studio dell’avv. Lucia Marini;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 14/4/10, depositata il 12 maggio 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 maggio
2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Ctr), che ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di quella provinciale, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l’anno 2004;
che con tale avviso il Fisco, avendo riscontrato irregolarità contabili, aveva proceduto alla ricostruzione induttiva dei ricavi;
che, in particolare, le irregolarità riguardavano il fatto che non erano stati contabilizzati costi che l’Ufficio assumeva certamente sostenuti: consumi per energia e le spese di consulenza;
che ulteriore violazione fu ravvisata nel fatto che per i costi per salari e stipendi, seppure fossero stati operati i versamenti, era stata omessa la presentazione del modello 770;
che la contribuente, nell’impugnare l’atto impositivo, aveva replicato che l’insieme dei costi rilevati dall’Ufficio, ammontanti nel complesso a circa 15.000,00, non potevano essere assunti quale sintomo di una attività produttiva, essendo piuttosto costi di start up;
che il ricorso per cassazione è proposto sulla base di tre motivi, dei quali è prioritario l’esame del secondo motivo, il quale deduce omessa e insufficiente contraddittoria motivazione circa l’esistenza di incongruenze tali da far ritenere complessivamente inattendibile la contabilità aziendale – Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;
che il motivo censura la motivazione della sentenza per avere ritenuto sussistenti i presupposti dell’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. c) e d), in presenza di irregolarità nella contabilità;
che il motivo è fondato;
che, in effetti, la motivazione della sentenza su questo punto si esaurisce nel rilievo che i documenti prodotti dalla contribuente (in particolare il certificato camerale da cui risultava che la società aveva cominciato a operare l’anno successivo e il libro matricola da cui risultava che i tre operai erano stati assunti solo il 18 ottobre 2004) costituivano presunzioni semplici, come tali superabili da prova contraria;
che tuttavia tale considerazione implica che fosse stata già raggiunta, ovviamente anche per presunzioni, la prova dei presupposti legittimanti il tipo di accertamento eseguito, là dove sul punto la valutazione della Ctr si esaurisce nel rilevare la mancata produzione in secondo grado delle “bollette dei consumi di acqua, energia elettrica e gas, unitamente ai bilanci del 2004, 2005 e 2006 con relazione tecnica descrittiva al fine di provare l’assunto”;
che al riguardo è fondata le replica della contribuente, secondo cui, posto che essa aveva negato che vi fossero consumi, la prova al riguardo spettava all’Ufficio;
che analogamente non si comprende la ragione per cui la Ctr ha ritenuto rilevanti, in pregiudizio della contribuente, la produzione dei bilanci successivi rispetto all’annualità oggetto di verifica;
che in conclusione la Ctr non chiarito le ragioni per cui ha ravvisato nella specie la sussistenza dei presupposti della ricostruzione induttiva del reddito;
che il motivo va pertanto, accolto, restandone assorbiti il primo motivo (il quale contiene inammissibilmente una critica globale della decisione) e il terzo motivo (che censura fondatamente la sentenza sul punto della determinazione del quantum dei ricavi presunti);
che si giustifica quindi la cassazione della sentenza, con rinvio per nuovo alla Commissione tributaria della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017