Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21784 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20591/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

TENCOPULEGGIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 13/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, ha respinto, con sentenza in data 13 maggio 2005, l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza della locale commissione provinciale, che aveva accolto un ricorso di Tecnopuleggia s.p.a. nei confronti di tre avvisi di rettifica notificati dall’ufficio Iva di Brescia, attinenti ad annotazione di fatture per inesistenti prestazioni di manodopera negli anni 1990, 1992 e 1994.

Ha motivato la decisione col preliminare rilievo che “le presunzioni semplici per avere giuridico fondamento non possono consistere in un risultato possibile di una sia pure non arbitraria deduzione, ma devono essere la conseguenza necessaria e quindi univoca e sicura, emergente da un procedimento logico-dimostrativo fondato su fatti noti”.

Adattato il principio alla materia dell’Iva, ha quindi evidenziato che “le doglianze proposte dall’ufficio con l’atto di appello sono carenti della necessaria specificazione di concrete ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata o a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado”; e che, nella specie “non risultano provate le accertate violazioni da parte dell’ufficio tributario”, per cui “venendo meno la causa originante degli avvisi di rettifica in discussione, viene conseguentemente meno la legittimità della pretesa”.

Ricorre per cassazione l’agenzia delle entrate, articolando un motivo contenente due censure.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; nonchè vizio di motivazione.

Lamenta (a) un errore di diritto quanto al rilievo della commissione regionale in punto di certezza acquisibile in forza del ragionamento presuntivo, vero essendo invece che il fatto ignoto, nello schema della presunzione, deve apparire come conseguenza ragionevole verosimile, non necessariamente certa, del fatto noto; e (b) una radicale insufficienza motivazionale, ai limiti della motivazione solo parvente, non risultando nella sentenza descritto il materiale probatorio da valutare, nè indicato il criterio di valutazione adottato in vista della decisione finale, negatoria della fittizietà delle operazioni fatturate.

2. – Osserva preliminarmente la Corte che l’impugnata sentenza contiene una previa affermazione di mancanza di specificità delle doglianze svolte in quella sede.

Trattasi però di affermazione relegata a livello di obiter dictum, non assurta cioè a ratio decidendi per la ragione che non risultano infine dalla medesima tratte le logiche conseguenze in punto di inammissibilità del gravame. Inammissibilità che, di contro, può essere considerata come in effetti implicitamente esclusa dalla commissione regionale a petto della decisione sul merito dell’impugnazione a essa devoluta, evidente essendo invero che il presupposto processuale di una simile decisione è costituito dalla condizione contraria (l’ammissibilità).

3. – Tanto premesso, può osservarsi che, secondo la più volte ribadita giurisprudenza di questa Corte (per un excursus, Cass. n. 2790/1985; n. 4878/1989, n. 9717/1991; n. 9782/1999; n. 5193/2000) in tema di prove per presunzioni è sufficiente che i fatti sui quali la presunzione si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come conseguenza dei fatti accertati in giudizio alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, con riferimento cioè a una connessione possibile e verosimile di accadimenti ritenuti probanti dal giudice secondo regole di esperienza, idonei a convincere circa la probabilità detta e circa la compatibilità del fatto supposto con quello accertato.

In sostanza – e contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione regionale – la legge, attraverso lo schema logico della presunzione, offre all’interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità, stante che, quando anche quest’ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale.

Consegue che è errato in diritto assumere – come invece fatto nella specie – che la presunzione semplice, per avere giuridico fondamento, deve consistere in una conseguenza necessaria e certa del procedimento logico fondato sul fatto noto.

Nè si comprende, in ragione della lacuna espositiva della sentenza, quali siano state, nel concreto, le circostanze dedotte in sede di accertamento in vista della conclusione afferente l’inesistenza delle operazioni fatturate.

In tal senso la motivazione – con cui semplicemente si rileva che “nella fattispecie (..) non risultano provate le accertate violazioni (..) e venendo quindi meno la causa originante degli avvisi di notifica in discussione, viene conseguentemente meno la legittimità della pretesa” – si presenta come solo apparente, non essendo in alcun modo spiegato perchè, nel caso di specie, il giudice di merito sia pervenuto a ritenere insufficienti gli elementi di prova intesi a sorreggere l’accertamento.

4. – Il giudizio, dunque, è inficiato nel presupposto in diritto della premessa maggiore e non è convenientemente motivato circa la sussistenza degli elementi posti a fonte di presunzione e circa la rispondenza di questi ai prescritti requisiti di precisione, gravità e concordanza.

Donde non si sottrae ai sindacato di legittimità. Ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio a diversa sezione della medesima commissione regionale per nuovo esame.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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