Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21783 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 29/08/2019), n.21783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19526/2016 proposto da:

G.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA SENATORE;

– ricorrente –

contro

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO, 8,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO;

– controricorrente –

e contro

M.A., G.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 105/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.M. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 105/16, del 15 gennaio 2016, della Corte di Appello di Milano, che – accogliendo il gravame esperito da N.L., contro la sentenza n. 546/13, del 10 giugno 2013, del Tribunale di Pavia – ha accolto l’azione ex art. 2901 c.c., esperita dal N., dichiarando l’inefficacia nei confronti dello stesso del contratto di compravendita con cui i coniugi M.A. e G.I. trasferirono all’odierno ricorrente la proprietà del primo piano dell’immobile sito in (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, G.M. di essere stato convenuto in giudizio da N.L., unitamente ai predetti M.A. e G.I., rispettivamente, il primo, cognato e, la seconda, sorella dell’odierno ricorrente.

L’attore, sul presupposto di essere creditore nei confronti del M. in ragione di un finanziamento al medesimo erogato, esperiva l’azione revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, del già indicato atto di compravendita, attraverso il quale i predetti coniugi M. – G. trasferirono all’odierno ricorrente il primo piano dell’immobile sopra meglio identificato, per il prezzo di Euro 120.000,00, immobile da essi acquistato, unitamente al piano terreno del medesimo fabbricato, il 1 gennaio 2006, al prezzo complessivo di Euro 300.000,00.

Deduce, inoltre, l’odierno ricorrente che sull’intero immobile risultava iscritta ipoteca a favore della società Intesa San Paolo, a garanzia di un mutuo contratto da entrambi i coniugi M. – G. proprio per l’acquisto del bene, per l’importo di Euro 200.000,00.

All’esito della compravendita oggetto del presente giudizio, i venditori destinarono parte del prezzo ricevuto, e per l’esattezza l’importo di Euro 67.000,00, all’estinzione parziale del mutuo, sicchè l’ipoteca dell’Istituto San Paolo, per un credito residuo di Euro 124.423,77, veniva ristretta al solo piano terreno dell’immobile.

Riferisce, peraltro, l’odierno ricorrente come i propri danti causa si fossero resi, successivamente, inadempienti rispetto alle obbligazioni di restituzione nascenti dal contratto di mutuo, tanto che – secondo quanto si legge nella sentenza resa dal giudice di prime cure, come riprodotta a pag. 4 del presente ricorso – il già citato Istituto di credito avviava, anteriormente all’instaurazione del presente giudizio, una procedura esecutiva, sulla porzione dell’immobile ipotecata, per un credito residuo di Euro 223.403,80.

Orbene, valorizzando tali elementi, il Tribunale pavese, adito dal N., rigettava la domanda revocatoria, ritenendo insussistenti i presupposti, oggettivo e soggettivo, dell’azione revocatoria.

Proposto gravame dal N., la Corte milanese lo accoglieva, riformando la sentenza impugnata e, dunque, accogliendo la proposta “actio pauliana”.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il G., sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c..

Si contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il presupposto dell’azione revocatoria costituito dal cd. “eventus damni”, sul rilievo che, nel caso di specie, si sarebbe verificata quella variazione qualitativa del patrimonio del debitore idonea a consentire l’esperimento dell’azione ex art. 2901 c.c..

La Corte milanese, infatti, avrebbe omesso di dare seguito al principio secondo cui il suddetto presupposto va sempre valutato, in casi come quello che qui occupa, con riguardo il potenziale conflitto fra l’attore, creditore chirografario e il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto alla entità della garanzia reale del secondo. In applicazione di tale principio la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare che il N. mai avrebbe potuto utilmente soddisfarsi con un’azione esecutiva sul bene immobile oggetto dell’azione revocatoria, in quanto l’ammontare del proprio credito (pari a Euro 120.000,00) era assorbito da quello dell’Istituto San Paolo, assistito, però, da privilegio.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 2 e dell’art. 2729 c.c..

La censura investe, in questo caso, la ritenuta sussistenza del presupposto costituito dal “consilium fraudis”, evidenziando come le affermazioni contenute nella sentenza del primo giudice, che avevano escluso la ricorrenza di tale presupposto, non siano state adeguatamente contraddette dalla Corte meneghina. Essa, infatti, ha ritenuto dimostrato tale presupposto sulla base delle seguenti circostanze: l’esistenza di un legame di parentela fra i coniugi M. – G. e l’odierno ricorrente; la diretta partecipazione di quest’ultimo, fin dal 2005, alle operazioni di acquisto dell’immobile oggetto di causa, nonchè alla vendita di altro e diverso bene del M., al fine di ricavare l’importo necessario proprio a soddisfare la pretesa creditoria del N. (cosa, peraltro, non avvenuta); la circostanza, infine, che i predetti coniugi M. – G. abbiano conservato la proprietà del piano terra dell’immobile oggetto del contratto in relazione a quale è stata esperita l’azione revocatoria.

In sostanza, il giudice di appello non avrebbe fatto buon governo delle norme in tema di presunzioni, le quali esigono che le stesse siano gravi precise e concordanti. Esso, infatti, avrebbe dato rilievo, “sic et simpliciter”, al rapporto di parentela, valorizzando, inoltre una circostanza, quella del coinvolgimento del G., fin dal 2005, nelle operazioni immobiliari del cognato e della sorella, rispetto alla quale persino il N. avrebbe mostrato disinteresse nei propri scritti defensionali, non essendo, infine, neppure esattamente comprensibile il rilievo costituito dalla circostanza relativa al mantenimento, in capo ai coniugi M. – G., della proprietà di porzione dell’immobile compravenduto.

3.3. Il terzo motivo ipotizza “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La censura relativa alla ritenuta sussistenza del “consilium fraudis” è proposta, questa volta, “sub specie” di vizio motivazionale.

4. Il N. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

L’inammissibilità del ricorso viene argomentata sul rilievo che nello stesso difetterebbe la sommaria esposizione dei fatti di causa (richiesta, invece, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), essendosi il G. limitato a riprodurre stralci delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado.

Quanto, invece, hai singoli motivi, del primo se ne postula l’inammissibilità, avendo il giudice di appello deciso la questione conformemente agli indirizzi di questa Corte in tema di “eventus damni”, di talchè ricorrerebbe, nella specie, l’ipotesi di cui all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1); in ogni caso, si assume la non fondatezza del motivo, in base a rilievo che l’onere di provare la insussistenza del rischio di infruttuosa esecuzione, in ragione dell’ampia residualità patrimoniale del debitore, incombe su chi risulti convenuto nel giudizio ex art. 2901 c.c..

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sarebbero, invece, inammissibili, giacchè l’uno tenderebbe a sollecitare, sotto l’apparenza della deduzione del vizio di violazione di legge, una rinnovata valutazione del merito della controversia, mentre l’altro non sarebbe più consentito ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

5. Ha presentato memoria unicamente il controricorrente, insistendo nelle proprie eccezioni, richiamandosi, soprattutto in relazione al primo motivo di ricorso, ad alcuni recenti arresti di questa Corte e, segnatamente, a Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. “In limine” va esaminata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), per dichiararne la non fondatezza.

6.1. Questa Corte, invero, già in passato, ha ritenuto sufficiente, per soddisfare il requisito di ammissibilità imposto dalla norma suddetta, che il ricorso per cassazione contenga una esposizione dei fatti di causa che sia “chiara ed esauriente”, ma non anche “analitica e particolareggiata” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01), occorrendo che dalla stessa risultino “le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi” (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01).

Orbene, l’atto di impugnazione, nel suo complesso, ancorchè stringatamente, consente di ricostruire il “thema disputandum ac decidendum” oggetto del giudizio di merito, ciò che esclude la fondatezza della proposta eccezione.

7. Ciò detto, il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo motivo è inammissibile.

7.1.1. Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che questa Corte – superando un precedente indirizzo – ha di recente affermato, con ripetuti arresti, che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorchè di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01).

Come, infatti, evidenzia la pronuncia di questa Corte all’origine di tale indirizzo, se è vero che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”, deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro”, sicchè “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde “non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell’atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11892 del 2016, cit.).

7.1.2. Differente, tuttavia, parrebbe essere il caso in esame, visto che – stando a quanto si legge a pag. 4 del ricorso, che sul punto riproduce un passaggio della sentenza di primo grado – il creditore ipotecario, diverso dall’attore in revocatoria, “già al momento introduttivo di questo giudizio aveva avviato la procedura esecutiva per un credito residuo di Euro 223.403,80”.

Stando così le cose, quella valutazione “prognostica” che il citato indirizzo esige non avrebbe, effettivamente, alcuna ragione d’essere, avendo essa come presupposto – per riprendere le parole dell’arresto che si pone come “leading case” dell’indirizzo illustrato – che la garanzia ipotecaria “non sia ancora fatta valere”, donde l’impossibilità di “conoscere se e come in futuro inciderà”. In altri termini, in presenza di azione esecutiva già esercitata dal creditore ipotecario, è destinato effettivamente ad operare il principio, richiamato dal ricorrente, secondo cui “il pregiudizio deve essere specificamente valutato – nella sua certezza ed effettività – con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all’entità della garanzia reale del secondo”.

Tuttavia, nel caso di specie, la circostanza che l’Istituto San Paolo abbia effettivamente (già) esercitato l’azione esecutiva, prima che il N. agisse a norma dell’art. 2901 c.c., è rimasta affermazione, innanzitutto, “confinata” alla parte “espositiva” del presente ricorso (peraltro redatta, sul punto, solo mediante riproduzione di stralci della sentenza di primo grado), neppure ripresa, sviluppata e documentata nell’illustrazione del presente motivo, sicchè la censura qui in esame “sconta” il difetto del requisito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), che la rende inammissibile.

7.2. Il secondo motivo di ricorso – che concerne la prova presuntiva del “consilium fraudis” – non è, invece, fondato.

7.2.1. Al riguardo occorre premettere che, “qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonchè Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto).

7.2.2. Nondimeno, sebbene astrattamente configurabile (o meglio, ammissibile), il motivo si rivela, in concreto, non fondato.

Sul punto non pare inutile rammentare che, in relazione ai caratteri della gravità, precisione e concordanza, che debbono connotare le presunzioni, questa Corte ha chiarito quanto segue. Ovvero, in particolare, che “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche “lex artis”)”, esprimendo nient’altro che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece, “condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia “certa”” (così Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.). Difatti, “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque accidit” (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica), sicchè il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziar prescelti, purchè dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”, dovendosi solo escludere “che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit.).

Quanto, invece, alla precisione, essa “esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso” di esso, mentre “non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti”; infine, la concordanza individua un “requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l’idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (così, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.).

7.2.2. Ora, a prescindere dal rilievo che una contestazione formulata in questi termini non si riscontra nel motivo di ricorso in esame (ciò che potrebbe indurre a ritenere lo stesso, per ciò solo non fondato), deve, in ogni caso, riconoscersi che il ragionamento svolto dalla Corte milanese è esente dal vizio di “malgoverno” delle norme sulle presunzioni.

Essa, per vero, ha valorizzato sia il rapporto di parentela/affinità che lega l’odierno ricorrente agli autori dell’atto dispositivo oggetto dell’azione revocatoria, sia il coinvolgimento dello stesso, non solo nelle pregresse vicende che portarono i suoi congiunti all’acquisto di quel bene (una porzione solo del quale fu, poi, al medesimo trasferita, di modo che essi ne hanno mantenuto, sia pure parzialmente, la disponibilità), ma persino nel tentativo di vendere altro bene appartenente ad M.A. e ciò, secondo la stessa ricostruzione dei fatti proposta dal G., al fine di conseguire la liquidità necessaria ad estinguere proprio il finanziamento ricevuto dal N., ovvero l’attore in revocatoria. Una circostanza, questa, che lascia ragionevolmente presumere (visto, oltretutto, che anche quel prestito, oltre al mutuo concluso con l’Istituto San Paolo, era stato utilizzato dai coniugi M. – G. per acquistare l’immobile poi trasferito, “in parte qua”, all’odierno ricorrente) che l’odierno ricorrente fosse a conoscenza di ogni aspetto relativo all’intera vicenda, comprese le esposizioni debitorie dei propri congiunti.

Immune da vizi è, pertanto, il ragionamento presuntivo sviluppato dalla Corte territoriale.

7.3. Il terzo motivo, infine, è inammissibile.

7.3.1. In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Nel caso di specie, come si illustrato, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della propria decisione, con motivazione che risulta tutt’altro che “imperscrutabile” o “radicalmente contraddittoria”.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

9. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando G.M. a rifondere a N.L. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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