Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21783 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/09/2017), n. 21783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26704/2010 R.G. proposto da:
D.R.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Oreste Cantillo e
dall’Avv. Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto presso di loro,
in Roma, via Ovidio n. 32, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania sez. staccata di Salerno n. 09/02/10, depositata il 12
gennaio 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 giugno 2017
dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
– D.R.A. impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo per omesso versamento dell’IVA relativa all’anno di imposta 2002 risultante dal controllo automatizzato della dichiarazione effettuato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis;
– il contribuente evidenzia che l’iscrizione era stata determinata dall’erronea indicazione nel modello Unico 2003 (rigo 22, quadro VE) dell’importo derivante da quattro fatture per prestazioni di servizi effettuati nel 2002 nei confronti del Comune di Calvanico, ma da questi pagate solo quattro anni dopo, sicchè, in data 15 settembre 2005, aveva presentato dichiarazione di rettifica dell’imponibile 2002, riportando al rigo VE 37 il relativo importo;
– con il ricorso per cassazione assume con due motivi:
– (a) la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 2909 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52 e segg., per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia avverso la decisione della CTP, rivolto esclusivamente alla statuizione sulla rettificabilità della dichiarazione e non anche verso l’ulteriore ratto posta a sostegno della pronuncia, costituita dal fatto che nessuna somma era stata corrisposta nel 2002 al contribuente dal Comune debitore;
– (b) la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, dovendosi ritenere il termine quadriennale per la dichiarazione rettificativa applicabile sia in caso di errori a favore che contro il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
– il primo motivo, in disparte che la censura per un error in procedendo è stata formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè ai sensi del n. 4, è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo il contribuente riprodotto l’intera sentenza di primo grado, dalla quale si assume debba evincersi la duplicità delle rationes poste a fondamento della decisione, ma solo un limitato stralcio (e neppure all’interno dell’articolazione del motivo di ricorso) asseritamente pertinente rispetto alla questione, sicchè ne resta preclusa l’autonoma valutabilità da parte della Corte;
– in ogni caso, alla stregua delle indicazioni comunque offerte, emerge che l’affermazione della CTP è meramente ipotetica (“se l’Ufficio avesse abbinato…”) e non attiene all’affermata tempestiva emendabilità della dichiarazione, cui lo stesso ricorrente ancora espressamente l’accoglimento del ricorso introduttivo, sicchè ha carattere meramente incidentale e non integra una autonoma ratio della decisione;
– il secondo motivo è, invece, fondato nei termini che seguono;
– le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13378 del 2016, componendo un contrasto insorto e relativo, tra l’altro, anche alla questione qui in esame, hanno affermato che “la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 38, è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa” precisando tuttavia che “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2”, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, “in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul’obbligazione tributaria”;
– orbene, la decisione impugnata non è conforme a tale principio avendo omesso ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni sollevate dal ricorrente in sede contenziosa sulla base della non emendabilità della dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2002;
– la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR competente per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017