Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21782 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26585/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 65/32/09, depositata il 21 settembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Toscana che, in riforma della sentenza della CTP di Prato, aveva ritenuto che l’Ufficio fosse incorso nella decadenza per la revoca del beneficio dell’Iva agevolata del 4%, non essendo applicabile la proroga biennale introdotta con la L. n. 289 del 2002; – rilevava, in particolare, che il contribuente aveva acquistato in data 17/5/1997 un immobile adibito a civile abitazione, usufruendo dell’agevolazione per l’acquisto prima casa di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986; che l’immobile era stato successivamente rivenduto per acquistare, nello stesso Comune, una nuova unità abitativa in data 28/7/2000, senza, tuttavia, adibirla ad abitazione principale, sicchè, con avviso di accertamento del 19/10/2005 veniva revocata l’agevolazione e liquidata la maggiore imposta, oltre sanzioni ed interessi;

– assume con un motivo la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 ed art. 1 bis, nonchè dell’art. 12 preleggi, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76,nonchè dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, dovendosi ritenere la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11,comma 1, applicabile anche alle agevolazioni prima casa di cui al comma 1 bis della medesima norma, introdotto con il D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, comma 1, lett. e, n. 3.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– il motivo è infondato;

– la questione, che ha dato origine ad un contrasto di orientamenti interni anche alla stessa Corte, è stata recentemente composta, con riguardo, tra l’altro, ad una fattispecie analoga a quella qui in esame, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18754 del 22 settembre 2016 che ha affermato il principio, condivisibile e da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi, secondo il quale “In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, per le violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4 per cento, in quanto l’art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull’incremento di valore degli immobili, sicchè, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un’operazione ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole”;

– il ricorso va pertanto respinto; atteso il pregresso contrasto sulla questione, solo recentemente risolto, le spese vanno compensate.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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