Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21782 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 07/07/2017, dep. 07/09/2018), n.21782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24482/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.U.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA

CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE BIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, in sede di rinvio, rigettandone l’appello, ha riconosciuto ad S.U.M.F., dottore commercialista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Secondo il giudice d’appello, infatti, il contribuente aveva dimostrato, producendo documentazione comprendente il registro dei beni ammortizzabili, che l’attività era svolta senza dipendenti e l’elemento organizzativo era pressochè inconsistente, essendo imperniata l’attività stessa in modo esclusivo sulla persona del professionista.

Il contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3,lett. c), eccependo la non modesta entità dell’organizzazione del contribuente. Assume infatti di aver evidenziato per l’anno 1998 spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, e per l’anno 1999 compensi a terzi, spese per lavoro dipendente per Euro 975, nonchè altre spese per prestazioni di lavoro; con il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione, dolendosi che sia stato valutato solo uno dei presupposti caratterizzanti l’autonoma organizzazione a scapito della effettiva presenza o meno di dipendenti e del loro apporto nel contesto professionale.

Preliminarmente il Collegio rileva, accogliendo l’eccezione sollevata dal S., che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, notificata il 18 luglio 2012, è stato notificato, ai sensi della L. 19 giugno 2009, n. 69, art. 55, il 31 gennaio 2013, data della spedizione, e ricevuto dal procuratore del S. il 5 febbraio 2013, e quindi oltre il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 325 c.p.c..

Un precedente tentativo di notifica del ricorso, spedito il 25 ottobre 2012, non risulta andato a buon fine per irreperibilità del destinatario in data 30 ottobre 2012, come si rileva dall’avviso di ricevimento agli atti.

Neppure, quindi, atteso il tempo trascorso dal 30 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, sembra astrattamente configurabile – indelibata, cioè, la ricorrenza, nel mancato buon fine della notifica, di ragioni non imputabili al notificante – la riattivazione del primitivo procedimento notificatorio.

Secondo l’insegnamento del giudice della nomofilachia, infatti, “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. sezioni unite, 15 luglio 2016, n. 14595).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La particolarità della vicenda induce a dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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