Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21781 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 29/08/2019), n.21781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11488-2017 proposto da:

L.F.C., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA MIRANDA, ANNA MARIA LOGGIA;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, in persona del Presidente

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO PIZZINI

26, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CICCONE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione in riassunzione notificato il 25 novembre 2003, L.F.C. esponeva di essere proprietaria di un immobile in Angri confinante, tra l’altro, con la strada pubblica, e lamentava che, a causa delle vibrazioni prodotte dal transito di automezzi pesanti sulla predetta strada e del pessimo stato di manutenzione, l’immobile era interessato da gravi lesioni. Pertanto, evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, l’amministrazione provinciale di Salerno chiedendo la condanna al risarcimento dei danni;

si costituiva l’amministrazione eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda, la carenza di legittimazione passiva, trattandosi di un tratto di strada la cui manutenzione era di competenza del Comune di Angri e, nel merito, l’infondatezza;

la causa, istruita con prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio era decisa con sentenza del 9 giugno 2010 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava inammissibile la domanda;

avverso tale decisione proponeva appello L.F.C. con atto di citazione notificato il 24 agosto 2010, lamentando il difetto e comunque la contraddittorietà della motivazione, oltre che la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 bis il cui regolamento attuativo sarebbe stato emanato cinque anni dopo l’inizio del giudizio. Si costituiva l’amministrazione provinciale insistendo per l’inammissibilità delle domande nuove proposte in appello e, in subordine, per il rigetto del gravame;

la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 28 aprile 2016, ritenuta ammissibile la domanda, accoglieva parzialmente l’impugnazione, ma la rigettava nel merito, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.F.C. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’amministrazione provinciale di Salerno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della procura speciale della ricorrente, la quale si riferirebbe genericamente al mandato conferito a un procuratore speciale per ogni fase e grado. L’eccezione è infondata poichè la procura attiene all’incarico conferito al procuratore speciale, e, seppure generica, fa implicito riferimento anche al giudizio di cassazione, menzionando espressamente la fase di gravame;

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 81 e 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale avrebbe confuso le nozioni di legitimatio ad causam ed ad processum. In realtà l’amministrazione aveva eccepito, nel merito, di essere estranea al rapporto giuridico, quindi si trattava di una questione di difetto di titolarità passiva del rapporto che doveva essere provata da chi lo eccepisce;

il motivo è infondato. La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull’attore l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Sez. 3 -, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018, Rv. 649436 – 01, Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 (Rv. 638371 – 01);

con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 e dell’art. 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale la certificazione del Comune di Angri del 22 ottobre 2003, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso sulla circostanza che la via in questione non è del Comune di Angri, ma dell’amministrazione provinciale di Salerno. Inoltre sulla base di tale presupposto, applicando l’art. 14 citato D.Lgs., la Corte avrebbe dovuto prendere atto che l’ente proprietario della strada era obbligato alla manutenzione della stessa;

il motivo è fondato limitatamente alla circostanza che la Corte territoriale rileva che la certificazione del responsabile del “settore entrate” del Comune di Angri attesterebbe “che la (OMISSIS) non è di proprietà del comune, ma dell’amministrazione provinciale”. La Corte prende in esame la frase successiva che riporta tra virgolette (la manutenzione “non viene eseguita da questo comune”) mentre omette di considerare che il responsabile del Comune attesta che la via è di proprietà dell’amministrazione provinciale e non esamina la questione dedotta dalla ricorrente secondo cui, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 l’ente proprietario della strada provvede alla manutenzione;

tale profilo assume valenza decisiva, perchè la Corte non esamina compiutamente il documento e non valuta gli eventuali effetti connessi alla proprietà del bene ed agli eventuali obblighi di manutenzione della strada. Verifiche che dovranno essere espletate dal giudice del rinvio;

con il terzo motivo si deduce, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo riferito dal CTU e cioè che (OMISSIS) non è situata all’interno del centro abitato di Angri, ma all’esterno, in prossimità del casello autostradale. Inoltre, il consulente non avrebbe individuato l’ente tenuto alla manutenzione poichè tale profilo risultava già affermato nel quesito predisposto dal giudice. Il motivo è inammissibile perchè la localizzazione della via è frutto di una valutazione in fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al secondo motivo; la sentenza va cassata con rinvio, attesa la necessità di esaminare compiutamente il documento in oggetto ed i relativi effetti connessi alla proprietà del bene.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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