Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21781 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20371/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Promaad Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Galli, con

domicilio eletto presso l’Avv. Stefania Ciaschi, in Roma, via F.

Paolucci Dè Calboli n. 1, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 21/38/10, depositata il 24 febbraio 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Lombardia che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’accertamento nei confronti della società contribuente per gli anni 2000-2003, ai fini Iva, Irpeg ed Irap, per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi perchè effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. c) e d), anzichè ai sensi dell’art. 41 del medesimo D.P.R., assumendo con quattro motivi:

– (a) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e art. 41, per essersi fondato l’accertamento anche sull’omessa regolare tenuta delle scritture contabili, non aggiornate fin dal 1998, e, comunque, non potendosi ritenere l’illegittimità dell’accertamento disposto, dovendosi ritenere ammissibile, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni, anche un accertamento ex art. 39 cit., essendo riconosciuti l’Amministrazione finanziaria, nelle due ipotesi, gli stessi poteri ai fini della ricostruzione del reddito;

– (b) omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per aver la CTR ritenuto assorbita, sull’affermata illegittimità dell’accertamento, la doglianza sulla mancata prova dell’effettiva detraibilità dell’Iva, senza chiarire il rapporto logico tra le questioni;

– (c) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 27,33 e 55, potendosi riconoscere l’imposta detraibile solo se risultante dalle liquidazioni periodiche;

– (d) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’indice di redditività del 20%, in linea con la media di settore e con le risultanze delle fatture attive della società, ritenendo la doglianza assorbita dalla dichiarata illegittimità dell’accertamento, senza chiarire il rapporto logico tra le questioni;

– Promaad Srl propone, a sua volta, ricorso incidentale con riguardo alla compensazione delle spese disposta dal giudice d’appello nonostante la totale soccombenza dell’Ufficio, e ricorso incidentale condizionato in ordine all’indice di redditività effettivo della società, pari al 9,8%, nonchè al riconoscimento della deducibilità dell’Iva pagata su tutte le fatture per acquisti che abbiano i caratteri della certezza e dell’inerenza, disapplicando, eventualmente, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55;

– il primo motivo del ricorso è fondato;

– è ben vero, infatti, che – per costante giurisprudenza – nel caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo “e può, a tal fine, utilizzare qualsiasi elemento probatorio, fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c. d. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio” (Cass. n. 3115 del 2006; v. da ultimo Cass. n. 11368 del 2017);

– va tuttavia rilevato che nell’accertamento induttivo extracontabile di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, l’Amministrazione finanziaria “determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma”, ossia ricorrendo, anche in questo caso, a presunzioni supersemplici;

– se ne può derivare, in linea generale, che i poteri riconosciuti all’Amministrazione finanziaria in queste ipotesi sono i medesimi perchè giustificati da situazioni di fatto diverse tra loro ma omogenee quanto a caratteristiche;

– come sottolineato dalla dottrina, del resto, in entrambe queste situazioni (come anche nella parallela previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per l’Iva), il contesto conoscitivo a disposizione del fisco è particolarmente povero sicchè è giustificato il riconoscimento all’ufficio “di provare il reddito con un più largo richiamo a dati e valori desunti dalla comune esperienza”;

– le due fattispecie normative, dunque, sono accomunate dal fatto che i dati valorizzabili per ricostruire la ricchezza sono, per colpa del contribuente o per fatto obiettivo, di carattere labile e, ognuna per il suo ambito, individua le specifiche e tassative ipotesi che giustificano il ricorso a questa particolare ipotesi di accertamento;

– venendo alla specifica vicenda, occorre inoltre osservare che, in concreto, non è controverso – risultando sia dalla CTR che dal controricorso – che:

– a) l’accertamento è stato compiuto d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate in base al solo presupposto della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2000-2003;

– b) la determinazione è stata operata induttivamente sulla base “dei ricavi effettivamente realizzati e fatturati” ovvero “del volume totale dei ricavi complessivamente conseguiti” e, dunque, in base a presunzioni supersemplici;

– c) la contestazione portata alla conoscenza del contribuente riguardava solamente la mancata presentazione delle dichiarazioni per gli anni in questione;

– se ne deriva che l’Amministrazione finanziaria ha effettuato l’accertamento avvalendosi di poteri (i.e. ricorrendo a presunzioni supersemplici) in relazione ad una ipotesi in cui essi sono riconosciuti dalla disciplina vigente; ha esposto al contribuente gli elementi di fatto su cui l’accertamento (e i poteri esercitati) è stato fondato; tali elementi sono rimasti invariati nel corso dell’intero giudizio di merito e su di essi si è articolata l’intera difesa del contribuente;

– l’unico elemento distonico è, dunque, costituito dall’aver riferito, nell’avviso di accertamento, l’esercizio di tali poteri all’art. 39, comma 2 e non all’art. 41, D.P.R. cit., ma tale irregolarità ha carattere meramente formale perchè non si è accompagnata ad una modifica delle circostanze o dei presupposti di fatto;

– in conclusione, pertanto, l’accertamento è stato posto in essere in relazione ad una ipotesi tipica, con l’esercizio dei poteri di ricostruzione patrimoniale ad essa corrispondenti, senza che sia avvenuto alcun mutamento delle circostanze di fatto e, dunque, con salvaguardia delle scelte defensionali rispetto ai fatti e alla tipologia dell’accertamento;

– gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale, restano assorbiti, mentre il ricorso incidentale condizionato è inammissibile essendo rimasta la parte interamente vittoriosa nel giudizio di merito;

– il ricorso, pertanto, va accolto con cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perchè provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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