Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21780 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 27/10/2016), n.21780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11197/2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI

ADOLFO, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE STARA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 52213/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 28/04/2014, depositato il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Salvatore Stara difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 28.10.2014 reso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, la Corte d’appello di Roma respingeva l’opposizione proposta da S.A. avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di equa riparazione nei confronti dei Ministero della giustizia relativa alla domanda per l’eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Cagliari, conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 7.2.2012 – base della decisione la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine semestrale, non avendo alcuna incidenza ai fini del passaggio in giudicato della sentenza pronuncia nel giudizio presupposto l’impugnazione ex art. 391 bis c.p.c..

Per la cassazione di tale decreto ricorre lo S., in base ad un unico motivo, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione del decreto impugnato sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e art. 6, par. 1 CEDU. Sostiene parte ricorrente che il termine semestrale di decadenza entro cui ai sensi dell’art. 4 legge cit. deve essere proposto il ricorso decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto. Termine che nel caso di proposizione di revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c., viene differito alla conclusione del giudizio relativo, trattandosi di mezzo di impugnazione ordinario.

Il motivo è infondato, trovando applicazione il principio secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, il dies a quo è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento, nell’ambito del quale la violazione si assume violata, in ordine alla quale occorre aver riguardo al momento del deposito della decisione della Corte di cassazione, che, nel caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) del ricorso, determina il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo lo stesso impedito dalla pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (Cass. n. 21863 del 2012; Cass. n. 4382 del 2013).

Le argomentazioni svolte dal ricorrente, fondate essenzialmente su un “errore scusabile”, sulla falsariga del principio di prospettive overruling, che si riferisce al mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo, qui non sono applicabili, non essendosi in presenza di approdi giurisprudenziali consolidati di segno opposto.

D’altra parte, deve aggiungersi che del termine per la proposizione della revocazione di una sentenza di questa Corte potrebbe tenersi conto nel solo caso in cui l’impugnazione venga poi proposta, mentre la definitività della sentenza di rigetto del ricorso per cassazione deve ritenersi, ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione, non preclusa dalla mera pendenza del termine per la revocazione ordinaria.

Il ricorso deve quindi essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione liquidate in applicazione del principio di soccombenza.

Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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