Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21780 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20167/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Russo Mangimi Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro

Bartolino, con domicilio eletto presso l’Avv. Massimo Martoriello,

in Roma, via Giovanni Gentile n. 8, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 139/15/09, depositata il 8 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva parzialmente annullato l’accertamento nei confronti della società contribuente per l’anno 2003, ai fini Iva, Irpef ed Irap, limitatamente ai rilievi per l’illegittima deduzione di provvigioni e alla sottovalutazione delle rimanenze;

– assume, con due motivi, l’omessa e insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta legittimità delle deduzioni per provvigioni (primo motivo), nonchè la violazione dell’art. 100 c.p.c., per aver annullato l’accertamento dei maggiori ricavi in base a censura inammissibile per carenza di interesse, ossia sul presupposto che la ricostruzione delle giacenze per il 2003 fosse fondata sull’inventario del 10 marzo 2006, in realtà non utilizzato, mentre essa era stata operata in via contabile come differenza tra acquisti dichiarati (più giacenze iniziali) e costo del venduto, nonchè omessa, insufficiente ed illogica motivazione (secondo motivo).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– va rilevato, preliminarmente, che sono infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità formulate dal controricorrente: corretta, in primo luogo, è l’avvenuta notifica in proprio effettuata dall’Avvocatura ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55 e L. n. 53 del 1994, art. 4, non operando la disposizione transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, rispetto alla facoltà estesa all’Avvocatura dello Stato dalla nuova disposizione che si riferisce espressamente alle sole “disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”, sicchè, in assenza di una diversa indicazione, è applicabile a tutti gli atti posti in essere successivamente all’entrata in vigore della norma;

– infondata è anche l’eccezione di tardività atteso che proprio l’invocato L. n. 69 del 2009, art. 58, prevede esplicitamente, al comma 3, che “Le disposizioni di cui dell’art. 155 c.p.c., commi 5 e 6, del si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006”, ed è certa l’instaurazione del presente giudizio dopo tale data per esser stato il pvc redatto in data 5 aprile 2006, sicchè, cadendo la scadenza del termine lungo nella giornata di sabato 24 luglio 2010, tempestiva è la consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario in data 26 luglio 2010;

– va disattesa, infine, l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., risultando i quesiti e i momenti di sintesi posti a conclusione del motivi proposti dall’Agenzia delle Entrate sufficientemente specifici avuto riguardo, quanto al primo motivo, alla riferibilità al contratto di agenzia, alla sua comprensibilità, e al correlato rapporto con le vendite, mentre, quanto al secondo motivo, agli elementi posti dalla CTR a fondamento della decisione in relazione a quelli fondanti l’accertamento;

– passando al ricorso, il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo l’Agenzia trascritto il documento – ossia il contratto di agenzia di cui è censurata la comprensibilità e la riferibilità alle vendite compiute in Grecia e che è stato posto dalla CTR a fondamento della propria decisione – su cui è articolata la censura, sì da consentirne la diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte;

– pure inammissibile è la doglianza per error in procedendo lamentata con il secondo motivo atteso che l’accoglimento da parte del giudice d’appello di un motivo asseritamente inconferente o inammissibile per carenza di interesse è, eventualmente, suscettibile di tradursi in un vizio motivazionale ove si risolva in una incongruenza tra gli elementi posti effettivamente a sostegno dell’accertamento e quelli considerati ai fini della decisione;

– tale ultima doglianza, pure autonomamente dedotta con il secondo motivo, è, invece, fondata essendosi articolata l’intera motivazione della CTR sulla inidoneità delle risultanze delle giacenze delle scorte di cui al documento del 9 marzo 2006, valutato in sè inattendibile ed inidoneo ad attestare, in mancanza di un aggiornamento giornaliero dei dati in ingresso ed uscita, le effettive rimanenze presenti, in quei giorni, in azienda;

– l’accertamento, invece, come emerge dal pvc e dall’avviso riprodotti in osservanza del principio di autosufficienza – ha avuto un contenuto prettamente contabile poichè sono state considerate i soli dati del 2003, ossia gli acquisti nell’anno (incrementati delle rimanenze iniziali), detratti i costi del venduto, con adozione di parametri correttivi;

– la decisione, pertanto, ha illogicamente e incongruamente posto a suo fondamento elementi non apprezzati ai fini dell’accertamento (ritenendo in termini del tutto irrelati che le risultanze del marzo 2006 costituissero, di per sè, il fondamento della ricostruzione induttiva) ed, anzi, espressamente esclusi da ogni considerazione perchè valutati inattendibili, mentre ha inspiegabilmente taciuto in ordine alle circostanze effettivamente considerate, astenendosi dal prendere su di esse ogni opportuna determinazione, in tal modo venendo meno all’obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, esponendo perciò la decisione adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione;

– il ricorso, pertanto, va accolto con cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perchè provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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