Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21780 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/10/2020), n.21780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19600-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUOVO MONDO SRL IN LIQUIDAZIONE;

Nonchè da:

NUOVO MONDO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato ANTONAZZO FRANCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAZZI ROBERTO, giusta procura in calce;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 112/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 15/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto

l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Pesaro – sulla base di un p.v.c. emesso il 25.1.2006 dalla Guardia di Finanza di Pesaro – notificò a Nuovo Mondo s.r.l. due avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni, rispettivamente notificati il 25.5.2006 e il 21.7.2006, in relazione agli anni 2001 e 2002, contestando alla società emissione di fatture per operazioni soggettivamente e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, così chiedendo la restituzione dell’IVA indebitamente rimborsata o compensata, oltre sanzioni ed interessi. Impugnati detti avviso dalla società con separati ricorsi, la C.T.P. di Pesaro li accolse con distinte sentenze del 15.1.2007 e del 5.2.2007, annullando gli atti impositivi. Con successiva sentenza del 15.6.2011, la C.T.R. delle Marche respinse – previa riunione – gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni di prime cure.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso Nuovo Mondo s.r.l. in liquidazione, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto la società controricorrente, in data 19.11.2019, ha depositato la documentazione concernente la definizione agevolata della controversia tributaria pendente, tempestivamente proposta il 21.5.2019 ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, producendo anche la documentazione attestante la comunicazione dell’ente impositore circa la regolarità della definizione stessa, stante l’intervenuto pagamento della prima rata.

1.2 – Occorre pertanto prendere atto della definizione della presente lite tributaria, con conseguente estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46 per essere cessata la materia del contendere; le spese dell’intero giudizio restano conseguentemente a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, cit..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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