Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2178 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2178 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 28841-2012 proposto da:
BANCA CARIGE SPA – CASSA RISPARMIO DI GENOVA E
IMPERIA 03285880104 in persona del Condirettore Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B,
presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati VILLANI GIORGIO,
STERNINI STEFANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO FEDRIGO ALESSANDRO in persona del Curatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CORBO’ FILIPPO
MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 31/01/2014

PUGLISI MARAJA SERGIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controrkorrente avverso la sentenza n. 1851/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maurizio Cecconi che si riporta agli
scritti.

Ric. 2012 n. 28841 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

VENEZIA del 18.7.2012, depositata il 16/08/2012;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 28841/12 proposto dalla Banca
Carige spa —Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia nei confronti
del Fallimento Fedrigo Alessandro, il consigliere relatore ha

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che la Banca Carige spa ha proposto ricorso per
di
Cassazione sulla bas i un motivo avverso la sentenza n.
1851/12 con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato
l’appello proposto da essa ricorrente avverso la sentenza n.
1190/07 con cui il tribunale di Verona aveva revocato, ex art
67 comma 2 I.f., il pagamento di euro 81.276,11 effettuato da
Fedrigo Alessandro condannandola a pagare la predetta
somma.
che il fallimento intimato ha resistito con controricorso.

Osserva

depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc, la relazione che segue.

Con l’unico motivo di ricorso la Banca ricorrente assume che
la sentenza impugnata non si è pronunciata sul motivo di
appello secondo cui l’azione revocatoria non poteva essere

un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e costituente cosa
giudicata.
Il motivo è manifestamente infondato.
Nel caso di specie del tutto irrilevante è la circostanza che la
società poi fallita abbia pagato un proprio debito sulla cui
esistenza si era formato il giudicato.
L’azione revocatoria fallimentare ex art 67 comma 2 trova
applicazione per tutti i pagamenti effettuati nell’ultimo anno
antecedente la dichiarazione di fallimento anche se

accolta perché il pagamento era stato effettuato sulla base di

riguardano crediti esistenti e legittimi ed anche se ,come nel
(x) 52sati
(x)
caso di specie, su titoli giudiziali ormai definitivi.
biAM3Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte
d’appello di Venezia si è pronunciata su tale questione
laddove ha riportato una ampia parte della sentenza n.
7028/06 delle Sezioni Unite di questa Corte ove viene

affermato che nel caso dell’azione revocatoria ex art 67
comma 2 I.f. preme al legislatore “non tanto il rapporto
commutativo del negozio quanto il recupero, comunque, di ciò

situazione di insolvenza, sottragga il beneficiario alla
posizione di creditore concorrente (perché, in tal modo, già
soddisfatto), con automatico vulnus del principio della par
condicio

creditorum.

E spiegandosi pure, quindi, in tale prospettiva perché la
norma sancita nel capoverso dell’art. 67 L. Fall. accomuni,
nella sua eccezionalità, alla sorte dei contraenti a titolo
oneroso quella dei creditori che abbiano (pur legittimamente
secondo le regole civilistiche) ricevuto dall’imprenditore, poi
fallito, il pagamento di propri crediti liquidi ed esigibili.
Dal che la conclusione – coerentemente da tali premesse
desunta dalla giurisprudenza che si condivide (sent.ze nn.
9853/91; 10570/92;11216/95; 9908/96; 1390/99; 403/01;
17189/03 citt.) – che il presupposto oggettivo della revocatoria
degli atti di disposizione compiuti dall’imprenditore nell’anno

che, uscendo dal patrimonio del debitore nell’attualità di una

anteriore alla dichiarazione del suo fallimento si correli non
alla nozione di danno quale emerge dagli istituti ordinari
dell’ordinamento bensì alla specialità del sistema fallimentare,

creditorum, per cui il danno consista nel puro e semplice fatto
della lesione di detto principio, ricollegata, con presunzione
legale assoluta, al compimento dell’atto vietato nel periodo
indicato dal legislatore”.

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’ad 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 19.8.13

Il Cons.relatore”

Vista la memoria della banca ricorrente;

ispirato all’attuazione del principio della par condicio

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni ~elle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che le argomentazioni di cui al punto 3 della memoria investono questioni

che pertanto il ricorso va

rigettato con condanna della ricorrente al

pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
(4)
giudizio liquidate in euro 7;5’0,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge. (44) t A) .F49″ PC4″ “íZl””
Roma 17.12.13
Il Pr sidente

che non sono state poste con il ricorso;

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