Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2178 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17561-2016 proposto da:

UMBRA ACQUE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CALVIERI CARLO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI TERNI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI LUCILII

36, presso lo studio dell’avvocato PITZOLU ANNA MARIA, rappresentata

e difesa dall’avvocato BECECCO PATRIZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2016 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che:

La CTR di Perugia con sentenza nr 38/2016 rigettava l’appello proposto da Umbra Acque s.p.a. avverso la sentenza della CTP nr 271/2014 con cui era stata rigettata l’impugnativa relativa all’avviso di accertamento emesso dalla Provincia di Terni a carico della contribuente avente ad oggetto la tassa di occupazione di suolo pubblico anno 2007 per l’erogazione del servizio inerente le utenze fognarie del Comune di San Venanzo.

Il giudice di appello osservava che il presupposto impositivo della Tosap era ed è rappresentato esclusivamente dall’occupazione di aree pubbliche sicchè non assumerebbe alcun rilievo la gestione unitaria del servizio e neppure l’unicità della tariffa o della relativa utenza servita.

Evidenziava pertanto che poichè diversi erano i servizi offerti (idrico e fognario) diverse erano le occupazioni con conseguente duplice tassazione.

Avverso tale sentenza la società Umbra Acque s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la Provincia di Terni.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 2, n. 2, nonchè della Ris. n. 32 del 2000 dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta infatti che la Provincia di Terni avrebbe fatto mal governo delle vigenti disposizioni di legge operando una commistione di calcolo fra caratteristiche della condotta e diversità della tariffa non più esistente sul piano giuridico.

La ricorrente afferma di gestire per il territorio Umbro il solo servizio idrico integrato,la cui tariffa comprende,nei casi ove tale servizio è effettivamente integrato,anche la quota di fognatura e depurazione.

Con un secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al T.U. ambientale (D.Lgs. n. 152 del 2006) artt. 154 e 155 in relazione all’ulteriore violazione dell’art. 360 nr 3 c.p.c.

Sostiene infatti che l’applicazione della Tosap a due servizi distinti, quello idrico e fognario, comporterebbe l’applicazione di una duplice tariffa in realtà non esistente, essendo quella fognaria compresa nella prima.

Da ultimo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione della Direttiva CE 60/2000 e della Comunicazione CE COMM (2000) 477 sull’uso delle risorse idriche e relativa gestione e sulle politiche di tariffazione

Afferma infatti che in base alla normativa comunitaria sarebbe necessario considerare il servizio e la relativa tariffa applicabile in chiave unitaria non scindendo arbitrariamente i segmenti riguardanti lo stesso servizio e la relativa utenza applicata agli utenti.

I tre motivi del ricorso che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione involgendo la medesima questione giuridica, sono infondati.

Ai fini di un corretto inquadramento del problema occorre muovere dalla considerazione che il presupposto impositivo della Tosap è costituito – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 – dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (cfr. Cass. 2019 nr 18385;Cass. nn. 11553/2003, 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49.

Da tale premessa ne discende che a fronte di due distinte condutture-fognaria e idrica- ad esse non possono che corrispondere due distinte occupazioni di suolo pubblico con conseguente tassazione che non può ritenersi duplicazione per il diverso servizio ma afferente ad una differente occupazione di suolo pubblico.

Tale conclusioni, ben lungi dal porsi in contrasto nella circolare del Ministero delle Finanze (del 28.2.2000 nr 32) trova in essa conferma laddove si legge che ” la società dovrà corrispondere tanti canoni quanti sono i servizi resi, indipendentemente dal fatto che unico sia il soggetto a cui i servizi vengono forniti, poichè diverse sono le occupazioni realizzate dall’azienda in questione per assolvere a detti compiti”.

Correttamente la CTR ha rimarcato la differenza esistente fra la distinzione del servizio, che è unitaria, e l’occupazione dello spazio pubblico degli impianti relativo alle condotte fognarie, distinta da quella delle condotte idriche sicchè non si può parlare di una duplicazione di tassazione.

La società Umbra Acque s.p.a, quale affidataria del servizio idrico integrato, utilizza il suolo pubblico per un uso specifico percependo per l’attività economica resa un introito diverso per l’idrico ed il fognario ed è pertanto legittima la pretesa impositiva avanzata dalla Provincia in relazione alla sottrazione del proprio patrimonio alla generalità dei cittadini.

Non pertinente si pone il richiamo operato dalla ricorrente alla normativa comunitaria in merito alla gestione del servizio integrato delle acque che non assume alcun rilievo giuridico per quanto attiene all’aspetto fiscale.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della Provincia di Terni delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1400,00 oltre ad accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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