Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2178 del 30/01/2018


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 2178 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 2418-2017 proposto da:
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA, in
persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA POMPEO MAGNO

n.

23/A, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ROSSI, che la
e

rappresenta

difende

unitamente

all’avvocato ANDREA BORTOLUZZI;
– ricorrentecontro
DANDANZA

ANGEL,

MIGUEL

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO
N.

69,

studio dell’avvocato

presso

lo

BOER,

rappresentato

2018

ALBERTO

3

dall’avvocato TIZIANA LAMARINA;

e

difeso

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 139/2016 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

24/09/2016.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SO FrOSEZIONE LAVORO
DECRETO
RG 2418/17

Roma.

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea BOR’IDLUZZI del
Foro di Venezia e dall’Avv. Guido ROSSI del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio di
quest’ultimo sito in Roma, via Pompeo Magno n.23/A, giusta procura speciale in calce al ricorso:
RICORREN . FE
contro:
Miguel Angel DANDAZA, rappresentato e difeso dall•Avv. Tiziana LAMARINA del Foro di Vicenza, con
domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Alberto BOER, sito in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, come
da mandato in calce al controricorso:
CONTRORICORRENTE
avverso:
sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 139/2016 depositata in data 24/09/16.

IL PRESIDENTE
letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente alla quale aderisce anche la parte controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come modificato dalla
dl. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16;
ritenuto che le spese devono essere compensate;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio e compensa spese.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
I Pre,sidente Titolare
Pier) Curzio

sul ricorso proposto (la:

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