Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2178 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 01/02/2021), n.2178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25618-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONGINEVRA N.

9, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE CARONE FABIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIA SACCUTI, ANGELO

LANCIONE;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ANNA ROSSI, rappresentato

e difeso dall’avvocato PATRIZIO BALDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1950/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 G.G. convenne dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione di Giulianova, C.M. e la società Casa di cura Villa Serena s.r.l., esponendo che:

-) a partire dal 1997 aveva iniziato ad accusare dolori alla schiena;

-) si rivolse per le cure del caso al dottor C.M., il quale gli prescrisse l’esecuzione di due risonanze magnetiche del tratto lombare della colonna vertebrale e dell’anca sinistra, che vennero eseguite nella clinica gestita dalla società convenuta;

-) nè i sanitari che refertarono i due esami suddetti, nè il Dott. C.M., si avvidero che il paziente era in realtà affetto da un cordoma sacrale, ovvero una malattia tumorale;

-) la reale natura della malattia fu scoperta solo a marzo del 2002 da altri sanitari, e rese necessario un intervento chirurgico demolitore, dalle conseguenze ben più gravi di quelle che avrebbe avuto, se il medesimo intervento fosse stato tempestivamente eseguito, prima che la massa tumorale avesse il tempo di accrescersi.

Chiese pertanto la condanna di ambedue i convenuti al risarcimento del danno.

2. Il Tribunale di Teramo, sezione di Giulianova, con sentenza 25 ottobre 2010 n. 347 rigettò la domanda.

Ritenne il Tribunale che la parte attrice non avesse provato di avere correttamente descritto al sanitario la localizzazione dei sintomi dolorosi, ed in particolare di avere riferito al sanitario di provare dolore nella zona sacrale (quella ove poi venne riscontrato il tumore), invece che nella regione lombare, e che di conseguenza non poteva ritenersi colposa la condotta del sanitario.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 26 ottobre 2017 n. 1950 rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello dimostrata l’assenza di imperizia o negligenza del sanitario: sia perchè la corretta diagnosi era oggettivamente difficile; sia perchè non era affatto certo che i sintomi predittivi della malattia esistessero “da anni”, invece che “da mesi”; sia perchè in ogni caso il medico aveva correttamente suggerito al paziente un approfondimento diagnostico da un reumatologo, approfondimento che poi portò effettivamente alla scoperta della reale natura della malattia.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da G.G. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso C.M..

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c..

Prospetta la “omessa valutazione delle risultanze testimoniali”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che due dei testimoni escussi nel corso dell’istruttoria in primo grado (la moglie dell’attore e il suo medico generico) avevano riferito che il paziente si recava ogni tre mesi a visita dal convenuto.

Il ricorrente ne trae la conclusione che, dinanzi alla prova della suddetta circostanza, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere negligente il Dott. C.M., per aver trascurato per quattro anni (dal 1997 al 2001), nonostante la assidua frequentazione del paziente, di disporre ulteriori accertamenti od approfondimenti diagnostici.

1.1. Il motivo è inammissibile, e lo è per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

Ma le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830) hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerane dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevanti”.

1.2. La seconda ragione d’inammissibilità è che la Corte d’appello ha rigettato la domanda non solo sul presupposto della incertezza dell’esatto momento d’insorgenza dei sintomi, ma anche sul presupposto della difficoltà nell’interpretazione di essi: e tale ratio decidendi, di per sè idonea a sorreggere la decisione d’appello, non è stata censurata nella presente sede: il che ha per conseguenza l’inammissibilità del presente motivo per difetto di decisività, in quanto quand’anche fosse fondato, comunque resterebbe l’altra ratio decidendi a sorreggere la sentenza d’appello.

1.3. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il ricorrente, prendendo posizione sulla proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., afferma di non avere voluto affatto – col motivo in esame – censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. Sostiene di avere voluto, invece, denunciare l’errore della Corte d’appello, consistito nel pretendere che l’esistenza e la frequenza dei rapporti medico-paziente dovessero essere provati documentalmente, e che di conseguenza a nulla rilevassero su questo punto le prove testimoniali.

Questa allegazione non può tuttavia condurre a conclusioni diverse da quelle già esposte, per due ragioni:

-) sia perchè essa di fatto introduce una censura non prospettata nel ricorso (cfr. il ricorso, pp. 29-30, ove non si fa cenno del problema della preferibilità della prova documentale rispetto a quella testimoniale);

-) sia perchè, per quanto detto, la decisione poggia su due diverse rationes decidendi, una soltanto delle quali è stata impugnata.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la sentenza impugnata sarebbe fondata su una “motivazione apparente”, e per di più fondata su circostanze di fatto estranee al thema decidendum.

Nella illustrazione del motivo si deduce che:

-) la sentenza d’appello si fonda su “considerazioni inconferenti ed irrilevanti se rapportate al fatto generatore di danno”;

-) la Corte d’appello non ha preso in esame varie e decisive deposizioni testimoniali;

-) la Corte d’appello ha trascurato di considerare che l’attore ascriveva a titolo di colpa al convenuto non già quello di non essere riuscito a individuare l’esatta natura della malattia, ma gli ascriveva di aver lasciato trascorrere lunghi anni, senza mai disporre o suggerire ulteriori approfondimenti diagnostici o strumentali;

-) la Corte d’appello ha trascurato di considerare che, alla luce della persistenza dei sintomi dolorosi nel tempo, il medico avrebbe dovuto suggerire l’ampliamento dell’indagine strumentale all’intera zona sacrale.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Innanzitutto, nella illustrazione di esso non si prospetta affatto alcun omesso esame d’un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma si prospettano due censure: da un lato, l’avere malamente valutato le prove raccolte; dall’altro avere frainteso il profilo di colpa addebitato dall’attore al convenuto.

Tuttavia la prima censura è inammissibile per le ragioni già indicate con riferimento al primo motivo; la seconda censura è infondata.

La Corte d’appello, infatti, a pagina 5, ottavo ultimo rigo, espressamente prende in esame questo profilo di colpa, affermando che “non si ritiene di poter accogliere la prospettazione dell’appellante, secondo cui il dottor C. debba dirsi responsabile per non aver disposto accertamenti ulteriori nel corso dei quattro anni intercorsi dalla prima alla seconda visita (19972001), non solo perchè non è chiaro se e quante visite siano state effettivamente fatte sul paziente G. da parte del C. tra la prima visita documentalmente certa (1997) e l’ultima visita documentalmente provata (2001), ma anche perchè: i sintomi dolorosi collocati nella zona sacrale si manifestarono solo negli ultimi mesi; il dottor C. comunque nel 2001 suggerì approfondimenti da un reumatologo che successivamente portarono ad un ricovero e quindi, tre mesi dopo, alla diagnosi; (…) sofferenze a livello lombare inferiore dell’anca sinistra costituivano una sintomatologia troppo vaga e specifica per consentire verosimilmente la diagnosi precoce”.

La Corte d’appello dunque ha effettivamente preso in esame il problema della ipotizzabilità d’una colpa del sanitario per avere scelto una strategia “attendista”, e l’ha esclusa. Dopodichè lo stabilire se tale valutazione sia stata corretta o scorretta costituisce un accertamento di puro fatto, non sindacabile in questa sede.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna G.G. alla rifusione in favore di C.M. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

 

 

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