Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21779 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 29/08/2019), n.21779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2993-2017 proposto da:

ANAS SPA, – AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE, (OMISSIS) in persona della

Direzione Legale e Societario P.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANCARLO BOVETTI;

– ricorrente –

contro

SEP SRL, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANEMILIO GENOVESI;

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 53,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RUSSO, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARZIA BALESTRA, VINCENZO MARIA GENTILE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 986/2016 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società ANAS S.p.a., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 986/16 del 15 novembre 2016 del Tribunale di Cuneo che – respingendo il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 132/12 dell’11 ottobre 2012 del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo (e, per quanto qui ancora di interesse, anche quello incidentale della società S.E.P. S.r.l.) – ha confermato la condanna di entrambi tali società a risarcire a R.V., nella misura di Euro 3.670,00, il danno riportato dalla sua autovettura, il (OMISSIS), in conseguenza dell’urto con un muretto spartitraffico posto sulla strada (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla R., che agiva per conseguire il risarcimento del danno cagionatole nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio identificate, essendo stata l’azione intentata nei confronti di ANAS sul presupposto della proprietà della strada e, dunque, della posizione di custode ex art. 2051 c.c.

Nel costituirsi in giudizio, l’odierna ricorrente, oltre a contestare la domanda attorea (e ciò sul presupposto che l’attrice non avesse dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno lamentato, nonchè rilevando che la presenza del cordolo era perfettamente segnalata e visibile, sicchè la verificazione del sinistro avrebbe dovuto ragionevolmente ricondursi ad una non regolare condotta di guida della conducente), chiedeva, ed otteneva, di essere autorizzata a chiamare in causa la società S.E.P., alla quale era stato affidato il lavoro di costruzione del suddetto cordolo in cemento armato, per essere dalla stessa manlevata.

Istruita la causa dall’adito Giudice di pace, lo stesso condannava in solido la società convenuta e quella terza chiamata a risarcire il danno alla R., nella misura sopra indicata.

Proposto dall’odierna ricorrente appello principale, nonchè dalla S.E.P. appello incidentale, il Tribunale di Cuneo rigettava entrambi, confermando “in toto” la statuizione del primo giudice.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ANAS, sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Cuneo, come già il primo giudice, abbia respinto la propria domanda di manleva nei confronti della società terza chiamata, domanda formulata sul rilievo che, in base agli accordi contrattuali conclusi con la società S.E.P., alla quale erano stati appaltati i lavori di costruzione del cordolo di cemento in questione, la medesima aveva assunto l’obbligo di tenere indenne ANAS da ogni pretesa risarcitoria avanzata da terzi, con riferimento a danni verificatisi in dipendenza dall’esecuzione dei predetti lavori.

Orbene, nel respingere il motivo di gravame specificamente formulato sul punto, e ciò sul rilievo che l’odierna ricorrente avrebbe comunque mantenuto gli obblighi di custodia e vigilanza, pur in forza del contratto concluso con S.E.P., il giudice di appello avrebbe del tutto omesso di valutare il contenuto della summenzionata previsione contrattuale. Di qui, pertanto, il dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

3.2. Con il secondo motivo – sempre proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – si deduce, nuovamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ci si duole, in questo caso, del rigetto del secondo motivo di gravame, con il quale l’odierna ricorrente aveva censurato l’ordinanza istruttoria adottata dal primo giudice, che aveva escluso, per incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., l’escussione del teste A.S.G., dipendente di ANAS, e ciò sul rilievo che il medesimo rivestisse la qualità di “capocantiere”, risultando, pertanto, direttamente coinvolto nella realizzazione del manufatto all’origine del sinistro.

Lamenta, per contro, la ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare che l’esatta qualifica rivestita dal teste era di “sorvegliante e capocantoniere”, e non certamente di “capocantiere”, ciò che escludeva che lo stesso si trovasse in una posizione di incapacità a testimoniare.

Peraltro, la ricorrente rileva che, anche in questo caso, assumerebbe rilievo decisivo la mancata considerazione della clausola negoziale di manleva di cui sopra, visto che la stessa escludeva, altresì, ANAS da responsabilità eventualmente gravante sul personale preposto alla direzione e alla sorveglianza.

4. La R. ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

Quanto, in particolare, al primo motivo di ricorso, la controricorrente sottolinea di essere priva di interesse a contraddire su di esso, considerato che il ricorrente non contesta il pacifico principio di diritto – richiamato nella sentenza impugnata – secondo cui, riconosciuta fondata la domanda attorea in punto “an”, l’ANAS è chiamata rispondere verso il danneggiato quale soggetto su cui incombe l’obbligo di custodia e vigilanza sul tratto dove si è verificato il sinistro, a prescindere dal rapporto d’appalto e dalle pattuizioni intercorsi con la società S.E.P.

In ordine, invece al secondo motivo di ricorso, se ne deduce, preliminarmente, l’inammissibilità, in quanto l’odierna ricorrente avrebbe omesso, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, di insistere per l’escussione del teste A., del quale era stata dichiarata, da primo giudice, l’incapacità a testimoniare. In ogni caso, il motivo risulterebbe non fondato, visto che la qualifica di “capocantoniere”, piuttosto che quella di “capocantiere”, non escluderebbe il suo interesse all’esito del giudizio, e con esso la sua incapacità a testimoniare.

5. Anche la società S.E.P. ha proposto controricorso, per resistere all’avversaria impugnazione.

Preliminarmente, essa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, giacchè i due motivi, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), risulterebbero preclusi, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.

In ogni caso, si assume l’inammissibilità anche sotto un diverso profilo, ovvero in quanto, ai sensi della norma richiamata dallo stesso ricorrente, la sentenza di merito risulterebbe scrutinabile da questa Corte soltanto in presenza di un vizio motivazionale suscettibile di assumere i caratteri – nella specie, da escludere – di una vera e propria “motivazione apparente”.

6. Hanno presentato memoria la ricorrente ANAS e la resistente S.E.P., insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando, la prima, a talune delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla seconda.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1. Entrambi i motivi, infatti, sono formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), essendo, però, la loro proposizione preclusa dall’art. 348-ter c.p.c., u.c., ricorrendo, nel caso di specie, l’ipotesi della cd. pronuncia “doppia conforme” di merito (come eccepito dalla società S.E.P.).

Essendo stato il gravame – esperito dall’odierno ricorrente contro la decisione del giudice di prime cure – indirizzato avverso sentenza resa in data 11 ottobre 2012, l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

7.2. Oltre che per tale ragione i motivi sono, comunque, inammissibili.

7.2.1. Il primo, giacchè consiste nella deduzione dell’asserita mancata valutazione del contenuto di una clausola contrattuale, doglianza che, però, fuoriesce dal paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), visto che “in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20718, Rv. 650016-02).

7.2.2. Il secondo, in applicazione – innanzitutto – del principio secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poichè, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2016, n. 16290, Rv. 642097-01), essendosi, pure precisato che tale onere “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte” (Cass. Sez. 3, ord. 3 agosto 2017, n. 19352, Rv. 645492-01).

In relazione, in particolare, a tale puntualizzazione non colgono nel segno le osservazioni formulate dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis c.p.c., n. 1 e che pretendono di attribuire rilievo alla reiterazione della richiesta di escussione del teste formulata dalla società terza chiamata S.E.P.

Il tutto, infine, non senza considerare che il motivo non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè chi “denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 agosto 2017, n. 19985, Rv. 645357-01).

8. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

9. A carico della ricorrente, attesa l’inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società ANAS S.p.a. a rifondere a R.V. e alla società S.E.P. S.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida, per la prima, in Euro 1.700,00, nonchè, per la seconda, in Euro 1.400,00, più, per entrambe, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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