Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21779 del 27/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 27/10/2016), n.21779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10008/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

e contro

E.G., E.A., E.M., M.A.;

– intimati –

avverso il decreto della COMIT v D’APPELLO di ROMA del 04/11/2013,

depositato il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 07.10.2014 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta da M.A., E.G., A. e M. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un procedimento civile, promosso dai medesimi ricorrenti nei confronti di D.C.P., B.A. e la FIRS Assicurazioni s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni conseguente a sinistro stradale, processo instaurato innanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 12.11.1991, definito con sentenza depositata il 13.05.2004, avverso la quale era stata proposta impugnazione avanti alla Corte di appello di Napoli, con citazione notificata il 22.06.2005, conclusasi con sentenza pubblicata il 21.03.2008, durato complessivamente sedici anni e due mesi, commisurato l’indennizzo in Euro 9.250,00 per ciascun ricorrente (pari ad Euro 750,00 peri primi tre anni ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo), per il periodo di dieci anni di durata irragionevole del giudizio presupposto.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Non sono state svolte difese dagli intimati.

In prossimità della pubblica udienza l’Amministrazione ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, per avere la corte di merito ritenuto di fare applicazione in materia di equa riparazione della sospensione dei termini per il periodo feriale al termine decadenziale ivi previsto per la proposizione della domanda, trattandosi di termine sostanziale e non già processuale.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire che poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, e ciò in applicazione dei dicta della Corte delle leggi (sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n. 49 del 1990 e n. 380 del 1992), detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5895 del 2009; conforme, Cass. n. 2153 del 2010; di recente, Cass. n. 5423 del 2016).

Nè giova sul punto la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 16783 del 2012, invocata dall’Amministrazione ricorrente, la quale ha affrontato la diversa questione della soggezione del diritto all’equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c..

Con il secondo mezzo, formulato “in via alternativa e subordinata”, l’Amministrazione deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 75 c.p.c., nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte d’appello tenuto in alcun conto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in comparsa di costituzione con riferimento agli E. per il periodo di durata antecedente al 15.05.1997, essendo gli stessi intervenuti nel giudizio presupposto solo a far tempo da tale data.

La censura è fondata.

Pur avendo questa Corte riconosciuto la legittimazione a far valere il diritto alla ragionevole durata del processo a norma della L. 29 marzo 2001, n. 89, di tutti i soggetti che siano stati parti nel giudizio in cui si assume essere avvenuta la violazione e, quindi, anche le parti intervenute, in quanto anche l’interesse giuridico posto alla base dell’intervento, ancorchè adesivo e sebbene riflesso, assume spesso sotto vari profili (patrimoniale, personale) una valenza quanto meno pari a quello sotteso alla controversia pendente fra le parti principali del processo presupposto (cfr. Cass. 23173 del 2012), ma poichè in tale ambito appare imprescindibile la partecipazione a tale causa per maturare il diritto all’indennizzo, il computo della durata complessiva del giudizio deve tenere necessariamente conto quale dies a quo della data in cui l’intervento è stato effettuato, momento nel quale la parte interveniente dimostra che la sua posizione è sorretta da un interesse non di mero fatto.

Nella specie sono gli stessi E. ad avere esposto nel ricorso introduttivo della domanda di equa riparazione di essere intervenuti nel giudizio presupposto il 15 maggio 1997 e pertanto solo da detta data va computato il loro diritto.

In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso, attienente alla posizione di tutti gli intimati, accolto il secondo, relativo alla sola posizione degli E.; conseguentemente il decreto impugnato va cassato in relazione alle statuizioni pronunciate in ordine ai soli predetti intimati, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà al riesame del diritto degli E. alla luce dei principi sopra affermati, nonchè alle spese del giudizio di legittimità quanto ai medesimi.

Per quanto attiene alla posizione della M., definita con il rigetto del primo motivo di ricorso, non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese in mancanza di difese.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accolto il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia – limitatamente alla posizione degli E. – alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA