Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21779 del 09/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/10/2020), n.21779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18966-2012 proposto da:
NUOVO MONDO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 4,
presso lo studio dell’avvocato ANTONAZZO FRANCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAZZI ROBERTO, giusta procura in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESARO E URBINO;
– intimati –
Nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
NUOVO MONDO SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 113/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,
depositata il 15/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/11/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
udito per il ricorrente incidentale l’Avvocato VALENZANO che ha
chiesto l’estinzione del giudizio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Ufficio di Pesaro – sulla base di un p.v.c. emesso il 9.9.2005, nonchè di un diverso p.v.c. emesso il 25.1.2006 dalla Guardia di Finanza di Pesaro – notificò a Nuovo Mondo s.r.l. un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni in data 10.10.2007, in relazione agli anni 2003 e 2004, contestando alla società, tra l’altro, indebita deduzione di spese e costi, nonchè contestando alla società emissione di fatture per operazioni soggettivamente e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, così recuperando a tassazione maggiore imponibile ai fini IRPEG e negando la detraibilità dell’IVA relativa e la legittimità dei rimborsi per crediti IVA richiesti o utilizzati in compensazione, con conseguenti sanzioni ed interessi. Impugnato detto avviso dalla società, la C.T.P. di Pesaro lo accolse con sentenza del 7.4.2008, annullando l’atto impositivo. Con successiva sentenza del 15.6.2011, la C.T.R. delle Marche accolse però parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformando la prima decisione in relazione alla indebita deduzione dei costi per fideiussione, degli abbuoni passivi e dei costi relativi a sconti su vendite, confermandola nel resto e compensando le spese.
Nuovo Mondo s.r.l. in liquidazione ricorre ora per cassazione, sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha pure proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto la società ricorrente, in data 19.11.2019, ha depositato la documentazione concernente la definizione agevolata della controversia tributaria pendente, tempestivamente proposta il 21.5.2019 ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, producendo anche la documentazione attestante la comunicazione dell’ente impositore circa la regolarità della definizione stessa, stante l’intervenuto pagamento della prima rata.
1.2 – Occorre pertanto prendere atto della definizione della presente lite tributaria, con conseguente estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46 per essere cessata la materia del contendere; le spese dell’intero giudizio restano conseguentemente a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, cit..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020