Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21778 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31044/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.U. IN PROPRIO E QUALE SOCIO ACC.RIO, O.F.

G.E., P.L. IN PROPRIO E QUALI SOCI ACCOMANDANTI,

CARBONI DI CARBONI UMBERTO & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

BRITANNIA 36, presso lo studio dell’avvocato TREZZA GAETANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato VALLESI Giuseppe, giusta delega

a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 86/2006 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 18/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che si riporta al ricorso

e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato TREZZA, per delega Avvocato

VALLESI, che si riporta al controricorso e chiede il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18.7.2006 n. 86 la CTR delle Marche, in accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti (Carboni s.a.s.

di Carboni Umberto & C; C.U., O.F. G., P.L.) ed in totale riforma della decisione di primo grado definita con pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, riduceva al minimo edittale la sanzione pecuniaria di Euro 71.837,70 irrogata nell’anno 2002 dall’Ufficio di San Benedetto del Trento della Agenzia delle Entrate sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2002, per impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione.

I Giudici territoriali, dopo aver richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 144/2005 dichiarativa della illegittimità del meccanismo punitivo previsto dalla norma sanzionatoria (laddove non contemplava il diritto del datore di lavoro di fornire la prova contraria in ordine alla presunzione legale di durata del rapporto di lavoro irregolare dall’inizio dell’anno di accertamento dell’illecito), hanno rilevato che nel corso dell’accesso effettuato il giorno 5.10.2002 era stata rilevata la presenza di tre lavoratori impegnati in attività di servizio alle dipendenze della società e non registrati nel libro matricola, con la conseguenza che, non essendo stati accertati nel verbale “altri periodi e/o lavoratori irregolari”, l’illecito doveva essere limitato “alla sola giornata 5.10.2002 per n. 3 lavoratori”.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della Economia e Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi di censura corredati dai questi ex art. 366 bis c.p.c..

Hanno resistito con controricorso la società ed i soci, illustrando le proprie difese anche con memoria ex art. 378 c.p.c., e rilevando la inefficacia della pronuncia del Giudice delle leggi, sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2) attributiva della giurisdizione al Giudice tributario in materia di sanzioni amministrative non tributane irrogate dalla Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni pregiudiziali.

1.1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 14.5.2008 n. 130, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria, (cfr. Corte Cass. SU 7.7.2009 n. 15486).

I resistenti nella memoria illustrativa ritengono tuttavia che la pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta dopo il deposito della sentenza di appello, pur travolgendo con efficacia ex tunc la norma attributiva della potestas judicandi al Giudice tributario, non spiegherebbe effetti sul giudizio pendente avanti questa Corte essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.

L’assunto è fondato in quanto è conforme all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la efficacia abolitiva fin dall’origine della norma dichiarata illegittima per contrasto con i parametri della Carta fondamentale (art. 136 Cost.; L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 1) trova limite nelle situazioni e nei rapporti quesiti per tali dovendo riconoscersi quelli sui quali si è formato il giudicato ovvero si è verificata la estinzione del diritto controverso per decadenza o per prescrizione o comunque si è verificato ogni altro evento a cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto (cfr. Corte Cass. SU 21.12.2004 n. 23645;

id 3^ sez. 31.5.2005 n. 11604; id. 16.3.2006 n. 5853; id. SU 13.2.2007 n. 3046; id. SU 16.7.2008 n. 19495; id. 3^ sez. 20.4.2010 n. 9329).

Alla applicazione dei limiti indicati (compatibili con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost., e conformi alle esigenze del “giusto processo” ex art. 111 Cost., che impongono di privilegiare soluzioni di economia processuale impeditive di inutili “sprechi” di attività giurisdizionale che ridondano a sfavore del diritto delle parti ad ottenere una decisione sul merito: SU n. 19495/2008 cit.) non osta la diversa modalità di formazione del giudicato (esplicito od implicito) trattandosi, come è stato opportunamente evidenziato nella sentenza resa dalle SSUU. in data 9.10.2008 n. 24883, di “qualificazione che attiene alla fenomenologia del giudicato e non ai suoi effetti”.

Conseguentemente – come ribadito nella sentenza SS.UU. in data 2.12.2008 n. 28545, richiamata dai resistenti ed alla quale il Collegio intende uniformarsi – la questione di giurisdizione, costituendo necessario antecedente logico di qualunque pronuncia sul merito che richiede la previa verifica della esistenza della potestas judicandi, non può non ritenersi implicitamente decisa unitamente alla statuizione sul merito in quanto “se il giudice ha deciso il merito, inforza del combinato disposto dell’art. 276 c.p.c., comma 2, e art. 37 c.p.c. (che impongono la verifica d’ufficio della potestas iudicandi) si deve ritenere che abbia già deciso in senso positivo la questione pregiudiziale della giurisdizione. In definitiva………la decisione sul merito implica la decisione sulla giurisdizione e, quindi, se le parti non impugnano la sentenza o la impugnano ma non eccepiscono il difetto di giurisdizione, pongono in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire tale difetto e, quindi, si verifica il fenomeno dell’acquiescenza per incompatibilità con le conseguenti preclusioni sancite dall’art. 329 c.p.c., comma 2, e dall’art. 324 c.p.c.”.

Tanto premesso nella specie la sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, è stata pubblicata successivamente al deposito in segreteria della sentenza della CTR anconetana la quale, in accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti ha pronunciato statuendo sul merito ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56 e 59, implicitamente riconoscendo la giurisdizione del Giudice tributario (che al tempo non era in discussione, attesa la inequivoca formulazione della norma – successivamente dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 102 Cost. e della 6^ disp. trans. della Carta, e che non aveva pertanto costituito questione pregiudiziale oggetto di esame da parte dei giudici di merito), rimanendo in conseguenza precluso a questa Corte il rilievo ex officio del sopravvenuto difetto di potestas judicandi del Giudice tributario.

1.2. Deve dichiararsi ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svoltosi avanti la CTR delle Marche e definito con sentenza 18.7.2006 n. 86, essendo stata proposta la impugnazione soltanto dalla Agenzia delle Entrate-Ufficio di San Benedetto del Trento, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e n. 3118).

Non avendo il ricorso proposto dal Ministero comportato aggravio di attività difensiva si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

2. I motivi di ricorso.

La Agenzia censura la sentenza di appello per vizio di violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, nonchè per vizio di contraddittoria ed, in ogni caso, di insufficiente motivazione.

La Commissione tributaria regionale, nonostante la mancanza di prova contraria da parte della società – sulla quale gravava il relativo onere giusta la pronuncia della Corte Cost. n. 144/2005 – in ordine all’effettivo inizio della prestazione lavorativa irregolare, invece di applicare il criterio di determinazione della sanzione fondato sulla presunzione legale di durata “per il periodo ricompreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”, ha ritenuto che i verbalizzanti si erano limitati ad accertare il giorno 5.10.2002 la presenza nei locali della società dei tre lavoratori irregolari e che pertanto la irregolarità doveva essere riferita soltanto a tale giornata. Pertanto alla corretta enunciazione della astratta regola di diritto applicabile al caso concreto i Giudici di merito facevano seguire una decisione fondata su una motivazione che contraddiceva alla predetta regola, omettendo di rilevare il mancato assolvimento dell’onere probatorio del datore di lavoro.

3. Il controricorso.

I resistenti controdeducono ai motivi di riscorso rilevando la correttezza della pronuncia della CTR delle Marche in quanto i Giudici avrebbero deciso in base alle risultanze probatorie acquisite al giudizio (PVC in data 5.10.2002 con allegati i verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti) ritenendo di desumere dagli stessi elementi rilevati dal verbale di constatazione che fosse stata data piena prova della diversa durata del rapporto irregolare, con conscguente elisione della presunzione legale stabilita dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3.

Ritengono inoltre che la ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione intenda piuttosto richiedere un nuovo inammissibile esame del materiale probatorio.

4. Esame delle censure.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi essendo il secondo meramente esplicativo del primo.

Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l’applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata.

in relazione al primo momento il vizio (violazione di legge) investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata.

Con riferimento al secondo momento il vizio (falsa applicazione di legge) consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perche la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Estranea a questo secondo momento è la censura di vizio di motivazione, che concerne l’erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa (cfr. Corte cass. 3 sez. 26.9.2005 n. 18782).

Ed infatti il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni. Da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perchè la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr. Corte cass. 3 sez. 7.5.2007 n. 10295).

Ne consegue che avendo la ricorrente dedotto il vizio motivazionale della sentenza – illustrando il fatto controverso e la inidoneità del criterio logico ex art. 366 bis c.p.c. – esclusivamente sotto il profilo della comparazione della corretta premessa in diritto – con il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 144/2005 e dunque alla esatta portata precettiva del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, come delineata dalla sentenza interpretativa di accoglimento della questione di legittimità costituzionale – alla errata conseguenza tratta dalla decisione dei Giudici territoriali (“in modo totalmente difforme da principio enunciato dal Giudice delle Leggi”: cfr. ricorso), appare “ictu oculi” come anche nel secondo motivo di ricorso il modello di verifica di legittimità dell’attività svolta dai Giudici di merito non sia quello inerente la errata rilevazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ma quello della erronea applicazione della fattispecie normativa astratta che implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (cfr. Corte cass. SU 5.5.2006 n. 10313), venendo quindi interamente a risolversi il secondo motivo, a dispetto della qualificazione operata dal parte in rubrica, nella esposizione di ulteriori argomenti a sostegno del vizio di violazione falsa applicazione di norma di diritto già dedotto con il primo motivo di ricorso.

Tanto premesso il ricorso trova accoglimento.

La norma di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2002, nel testo vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 23, art. 36 bis, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248), non pone, infatti, alcun onere alla Amministrazione di ricercare e dimostrare la effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente per la irrogazione della sanzione il mero accertamento della esecuzione di prestazione di lavoro dipendente svolta da un soggetto a favore del datore di lavoro e che non risulti da scritture od altra documentazione obbligatoria, atteso che, come rilevato dalla Corte costituzionale, il Legislatore nella fattispecie “ha inteso determinare un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio” e rispondere alla esigenza di “garantire la effettività della sanzione senza porre a carico della Amministrazione l’onere di fornire tutte le volte la prova della reale durata del rapporto irregolare” (Corte Cost. n. 144/2005).

La Commissione tributaria regionale, pertanto, attribuendo rilevanza alla circostanza di fatto della presenza nei locali della società dei tre lavoratori irregolari riscontrata il giorno dell’accesso ispettivo, e che dal verbale di constatazione non risultavano svolti altri accertamenti in ordine “ad altri periodi” (id est: la Amministrazione non aveva accertato che le prestazioni di lavoro irregolari si erano svolte anche in giorni diversi da quello dell’accesso ispettivo), ha ritenuto di rideterminare la entità della sanzione “ragguagliandola alle effettive prestazioni lavorative dei tre dipendenti accertati dall’INPS per il solo giorno 5.10.02”, così violando la norma di cui al D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73 che, ponendo espressamente una presunzione legale (praesumptio “iuris tantum”, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale in data 12.4.2005 n. 144, pubblicata in GU 20.4.2005), commisura la entità della sanzione alla durata della prestazione irregolare determinata ex lege “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”, qualora il datore di lavoro non sia stato in grado di fornire la prova della effettiva durata della prestazione lavorativa (ipotesi che ricorre nel caso di specie, avendo deciso il Giudici di appello esclusivamente in base all’elemento cronologico dell’accesso eseguito dagli ispettori).

In conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata. Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, non occorre disporre la remissione della causa al Giudice di rinvio e la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigettando il ricorso proposto in primo grado.

Le spese di lite del presente giudizio e dei gradi di merito seguono o la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Suprema Corte di Cassazione:

– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze, compensando interamente tra le parti le spese del presente giudizio;

– accoglie il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado;

– condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della Agenzia delle Entrate che liquida, per il presente giudizio, in Euro 3.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito, e per i gradi di merito, in Euro 1.510,00 per onorari ed Euro 518,00 per diritti – quanto al primo grado, ed in Euro 2.195,00 per onorari ed Euro 518,00 – per il grado di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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