Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21777 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 29/08/2019), n.21777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13539-2017 proposto da:

F.L., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA AGUGLIA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTAOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. a. R.L. in persona del

procuratore, elettivamente domicilia in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA COLETTI;

C.F., C.L., domiciliati ex lege u. 18/01/2019/ in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato ILARIA MARZO;

– controricorrenti –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, C.S., F.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 549/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/5/2016 la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. L. e C.F. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Lecce n. 913/2010, ha ascritto alla concorrente paritaria responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2 dei conducenti dei veicoli coinvolti sig. F.G. e C.S. il sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) all’esito del quale decedeva la sig.ra S.R., terza trasportata sulla autovettura (Fiat Panda) guidata da quest’ultimo.

Ha conseguentemente accolto la domanda proposta dalla società Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. e dai sigg. L. e C.F. di risarcimento dei danni sofferti (liquidati in Euro 103.291,37 cadauno) in conseguenza del decesso della S., madre di questi ultimi.

In accoglimento del gravame in via incidentale spiegato dalla suindicata Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. ha altresì condannato i sigg. F.L., V.M. – quale legale rappresentante del figlio minore F.D., erede del padre G. – alla rifusione in favore della suindicata compagnia assicuratrice del 50% delle somme che la medesima è stata dal giudice di prime cure (che aveva ascritto il sinistro alla esclusiva responsabilità del F.G., conducente dell’autovettura Seat Toledo) condannata a pagare ai sigg. L. e C.F..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la sig. F.L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la Cattolica di Assicurazione s.c.a.r.l. (avente causa dalla società Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. – già denominata Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. – a seguito della scissione parziale di tale società) e i sigg. L. e C.F., i quali ultimi hanno presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. dei controricorrenti L. e C.F., inviata a mezzo posta e pervenuta alla Cancelleria di questa Corte solo in data 11/1/2019, e pertanto in violazione del termine di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di giudizio di cassazione, ai fini della tempestività della memoria ex art. 380 bis c.p.c. inviata a mezzo posta rileva la data della relativa ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5 il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso e al controricorso (v. Cass., 27/11/2018, n. 30592).

Si è al riguardo precisato che l’art. 134 disp. att. c.p.c., COMMA 5 a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (v. Cass., 10/4/2018, n. 8835; Cass., 19/4/2016, n. 7704; Cass., 4/1/2011, n. 182. E già Cass., 26/7/1997, n. 6996).

Ne consegue l’inammissibilità della memoria che, quand’anche anteriormente spedita a mezzo del servizio postale, sia come nella specie pervenuta alla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione oltre il termine ultimo di dieci giorni dalla data dell’adunanza in camera di consiglio fissata ex dell’art. 380 bis 1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016) (v. Cass., 27/11/2018, n. 30592).

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 182,82,88,101 e 116 c.p.c., L. n. 69 del 2009, art. 46, art. 11 preleggi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 75 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5, D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “citazione del 22/04/1998 (doc. b)”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, al proprio “appello incidentale”, all'”ordinanza del 3/10 luglio 2015″) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l'”ordinanza del 3/10 luglio 2015″), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777).

sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Con particolare riferimento al 1 motivo, va ulteriormente posto in rilievo che come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto più volte modo di affermare, l’art. 182 c.p.c., comma 2 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio), deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass., 30/10/2018, n. 27481; Cass., 14/11/2017, n. 26948; Cass., Sez. Un., 22/12/2011, n. 28337).

Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Dopo avere preliminarmente osservato, “quanto al conflitto di interessi evidenziato dalla F., che “il giudizio n. 1376/98 venne iniziato da F.L. contro la Uniass e C.S. per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla autovettura di sua proprietà Seat Toledo”, e che ” C.S. si costituì a mezzo dell’avv. Terragno, deducendo che la responsabilità del sinistro era del conducente della Seat, F.G.”; e dopo avere per altro verso posto in rilievo che il “giudizio n. 2691/00, poi riunito al primo, venne iniziato da C.L. e C.F., difesi dall’avv. Terragno, contro la Uniass e C.S., per la condanna in solido di costoro al risarcimento dei danni subiti a causa della morte della genitrice S.R., trasportata sulla Fiat Panda”, la corte di merito ha sottolineato come nella specie, dopo l’ordinanza del 3/10.7.2015 con cui veniva segnalata alle parti la possibile esistenza di un conflitto di interessi tra C.L. e C.F., da un lato, e C.S., dall’altro, detto conflitto è venuto in realtà meno a seguito della costituzione del nuovo difensore di C.L. e C.F., avv. Ilaria Marzo, che nominata in sostituzione dell’avv. Terragno, ha ratificato le conclusioni proposte nell’atto di appello (“mentre C.S., che in primo grado non aveva avanzato domanda alcuna, è rimasto contumace in appello, non avanzando alcuna domanda”).

Correttamente è pertanto pervenuta a concludere che, “per quanto complessivamente osservato”, la situazione di conflitto è stata nella specie in realtà “superata”.

A tale stregua il motivo si appalesa inammissibile altresì ex art. 360 bis c.p.c.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore rispettivamente della controricorrente Cattolica di Assicurazione s.c.a.r.l. (avente causa dalla società Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. – già denominata Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. – a seguito della scissione parziale di tale società) e dei sigg. L. e C.F., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Cattolica di Assicurazione s.c.a.r.l. (avente causa dalla società Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a. – già denominata Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. – a seguito della scissione parziale di tale società); e in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrente sigg. L. e C.F..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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