Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21777 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 27/10/2016), n.21777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2979/2015 proposto da:

P.L., R.G., PA.GI.,

C.G., RI.CO., F.A., G.C.,

T.V., elettivamente domiciliati presso la CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato

OLINDO DI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 666/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 29/05/2014, depositato il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 18.06.2014 la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto la domanda proposta da C.G., B.L., RI.Co., F.A., G.C., R.G., T.V. e PA.Gi., intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare a carico della (OMISSIS) s.r.l., nell’ambito della quale erano intervenuti per il recupero di altrettanti crediti, avviata dinanzi al Tribunale di Agrigento nel 1999, procedura che si era chiusa con decreto depositato il 2.12.2010 e pubblicato il successivo 18.1.2011, in quanto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, la domanda di indennizzo, depositato il relativo ricorso il 7.9.2012, era da ritenere tardiva, non rilevando la mancata comunicazione o notificazione del suddetto provvedimento.

Per la cassazione di tale decreto gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito il Ministero intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2969 c.c., per avere la corte territoriale dichiarato d’ufficio la tardività della domanda, eccezione di decadenza non dedotta dall’Amministrazione.

La censura è infondata.

Questa Corte, in tema di equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo, ha già avuto occasione di affermare che, quando si produca la causa di decadenza per il mancato rispetto del termina semestrale per la proposizione della relativa domanda, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, il giudice è tenuto a rilevarla, anche d’ufficio ed in sede di legittimità, ed a dichiarare, di conseguenza, l’improponibilità dell’azione (in termini, Cass. n. 13287 del 2006; ma anche Cass. n. 11231 del 2003).

Il Collegio intende dare continuità a detto orientamento, giacchè l’art. 4 cit. subordina la proposizione del giudizio alla sussistenza di uno specifico presupposto, costituito da un termine finale, ossia la scadenza del semestre decorrente dalla data in cui la decisione che lo conclude è divenuta definitiva, espressamente qualificandolo di decadenza e, dunque, precludendo in ogni caso la proponibilità della domanda dopo il SUO inutile spirare. Questa disciplina comporta necessariamente che la avvenuta definizione entro il semestre del giudizio presupposto costituisca componente indefettibile di qualsiasi giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’equa riparazione per la sua irragionevole durata, acquistando al riguardo una duplice valenza. Per la prima, non consentono di addivenire ad una statuizione sul fondamento del diritto dell’istante se non in presenza di detto presupposto: mancando il quale, dunque, viene meno la proponibilità della relativa pretesa, e la domanda resta soggetta alla conseguente declaratoria di inammissibilità. Per la seconda, introduce il corollario per cui, per converso, pendente detto giudizio e fino a quando lo stesso venga definito nell’ambito) di un periodo non superiore a sei mesi, sorge contestualmente ed è per ciò stesso azionabile, il diritto di colui che è parte del giudizio presupposto a percepire l’equa riparazione: perciò collegandosi la vicenda inerente al relativo diritto anche per il profilo degli effetti favorevoli all’istante con la pendenza del processo di cui si assume l’irragionevole durata.

In altri termini, atteso l’indissolubile collegamento esistente tra il diritto suddetto ed il suo presupposto, non si può richiedere l’equa riparazione in difetto di quest’ultimo, costituendo la prima e fondamentale condizione di proponibilità della relativa domanda.

Al pari di qualsiasi altra condizione di proponibilità dell’azione, deve essere documentata dalla parte interessata a trarne gli effetti favorevoli, la quale ne deve fornire la prova. Con la conseguenza che il giudice deve porsi di ufficio la relativa questione (anche in sede di legittimità) e verificare che detta prova sia stata fornita a prescindere dal comportamento processuale tenuto dalle parti al riguardo.

In applicazione di detti principi, del tutto correttamente la Corte territoriale ha esaminato di ufficio se detta prova era stata raggiunta, a nulla rilevando che il Ministero della Giustizia non avesse formulato eccezione al riguardo.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, nonchè della L. Fall., artt. 26 e 119, per avere la corte nissena escluso la necessità della comunicazione del decreto di chiusura per accertarne la sua definitività. Del resto ai creditori nulla era mai pervenuto e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità della L. Fall., art. 119, comma 2, laddove faceva decorrere il termine per il reclamo) avverso il decreto dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il motivo è fondato.

Nelle procedure fallimentari giunte a compimento, il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello, data che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2010, per il fallito e gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, coincide con il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (Principio affermato in relazione a fattispecie ratione temporis disciplinata dalla L. Fall., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) (Cass. n. 15251 del 2011).

Tale conclusione deve, ad avviso del Collegio, essere ribadita anche nella vigenza delle modificazioni introdotte dai decreti legislativi da ultimo citati, in quanto il procedimento fallimentare continua a prevedere l’istituto della chiusura, disciplinato dagli artt. 118 – 120, e, segnatamente, il decreto di chiusura cui si riferisce l’art. 119, il quale cosi dispone: “La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17 (comma 1). Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 4), prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito (comma 2). Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’art. 26. Contro il decreto della corte d’appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento. Dal compimento della pubblicità di cui all’art. 17, per ogni altro interessato (comma 3). Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato (comma 4)”.

Dunque, anche nella procedura fallimentare è identificabile un provvedimento dalla cui adozione può considerarsi definita la procedura stessa e l’approvazione del conto finale, di cui al medesimo R.D. n. 267 del 1042, art. 117, come sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006.

Da tale principio la Corte d’appello si è discostata, avendo ritenuto non necessaria la comunicazione del decreto di chiusura per la sua definitività.

Il terzo mezzo ed il quarto motivo, con i quali i ricorrenti lamentano la mancata liquidazione dell’indennizzo pur a fronte di un giudizio durato oltre undici anni, rimangono assorbiti dall’accoglimento della seconda censura.

Dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo, assorbiti i restanti, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, assorbiti il terzo ed il quarto;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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