Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21777 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/10/2020), n.21777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3357-2011 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE

FLAMINIO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MARTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ACCORDINO, giusta procura

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

PALERMO, depositata il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito per il ricorrente l’Avvocato MASTROENI per delega scritta

dell’Avvocato ACCORDINO che ha chiesto l’estinzione del giudizio;

udito per il controricorrente l’Avvocato VALENZANO che ha chiesto

l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.C., Sez. di Palermo, con sentenza del 16.3.2010, accolse il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Messina emessa il 17.4.1993, conseguentemente rigettando le impugnazioni separatamente proposte da S.A. – e proseguite, a seguito del suo decesso, da S.A. – avverso gli avvisi di irrogazione sanzioni per l’anno 1976, di accertamento per gli anni 1977 e 1978 e di rettifica per l’anno 1979, nonchè avverso i relativi avvisi di ingiunzione; con gli atti impugnati, l’Ufficio IVA di Messina aveva richiesto il pagamento di complessive Lire 247.277.000, essendosi accertata a carico della ditta individuale S.A. – con p.v.c. del 12.9.1984 – l’omessa tenuta della contabilità per gli anni dal 1976 al 1978 e l’omessa contabilizzazione dei lavori eseguiti negli anni 1977-1979 per conto del Comune di Messina e di Acquedolci.

S.A. ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., con cui ha allegato le domande da lui proposte per la definizione della lite fiscale pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, e ciò in relazione a tutte le annualità in contestazione (all. 1, 2 e 3 alla memoria). Lo S. ha peraltro dichiarato di allegare a detta memoria le note di trasmissione all’Avvocatura Generale dello Stato da parte dell’Agenzia delle Entrate di Messina in data 18.9.2012, ma in realtà dagli atti sono risultate le sole ricevute di presentazione della domanda di condono. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 21.9.2018, si è pertanto disposto il necessario approfondimento istruttorio, ma tale ordinanza è rimasta inevasa; finalmente, in adempimento di quanto disposto con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 12.6.2019, il ricorrente ha depositato nota dell’Agenzia delle Entrate – D.P. di Messina, prot. 2019/121374 del 6.11.2019, con cui si attesta la regolarità della definizione della lite pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011.

1.2 – Alla luce della attestazione dell’Agenzia delle Entrate, può quindi darsi atto della regolare definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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