Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21776 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 29/08/2019), n.21776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18486-2017 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAGLIARI N 14,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO CALIENDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO PALUMBO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso per cassazione di P.D.;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 18/7/2017 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riassunzione proposta dal sig. P.D. all’esito della declaratoria di non luogo a provvedere, emessa nel procedimento promosso nei confronti del Ministero della Giustizia L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, comma 3, in ragione della mancata comparizione ad una sola udienza.

Avverso il suindicato provvedimento il P. propone ora ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato ad unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta del 19/12/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 181 c.p.c., della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole non essersi considerato che il provvedimento impugnato è assimilabile a provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., sicchè è ammissibile la riassunzione del procedimento ove avvenga nei termini ex art. 3o 7 c.p.c.

Lamenta non essersi considerato che il provvedimento impugnato preclude l’accertamento nel merito, e non può considerarsi privo di decisività laddove come nella specie sussistano termini di decadenza per far valere diritti soggettivi.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modi di affermare, in tema di procedimento camerale per equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ed in particolare nel procedimento attualmente regolato dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter nel quale la corte d’appello provvede ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e ss., in caso di mancata comparizione delle parti (ipotesi in alcun modo contemplata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio), il conseguente provvedimento collegiale con il quale la Corte d’appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari “non luogo a provvedere” sulla domanda non comporta l’estinzione del giudizio ma è riconducibile -sia pure in via di mera assimilazione – al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., comma 1, che ha natura meramente ordinatoria, imponendo piuttosto la tempestiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., la quale determina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’originario ricorso (v. Cass., 9/2/2015, n. 2415; Cass., 29/3/2010, n. 7549).

La parte ha pertanto la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, laddove, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, il provvedimento di “non luogo a provvedere” non è impugnabile con il ricorso per cassazione (Cass., 25/10/2011, n. 22154; Cass., 20/02/2004, n. 3388).

E’ viceversa ammissibile, e deve essere accolto, il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del Presidente della corte d’appello che neghi la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 181 c.p.c. proposto a seguito di provvedimento di “non luogo a provvedere”.

Pur non avendo (anche) quest’ultimo provvedimento natura decisoria, esso conclude infatti in modo abnorme un processo contenzioso su diritti soggettivi, nè potendo invocarsi la riproponibilità della domanda ai sensi dell’art. 310 c.p.c., ostandovi il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 insuscettibile d’interruzione (v. Cass., 14/05/2012, n. 7437, e conformemente, da ultimo, Cass., 21/1/2019, n. 1525. Contra, nel senso che il provvedimento di rigetto dell’istanza di riassunzione ex art. 303 c.p.c. formulata sull’assunto che il giudizio si era precedentemente interrotto “ope legis” per il verificarsi di un evento interruttivo e che, pertanto, non poteva essere cancellato dal ruolo, ha natura meramente interlocutoria, sicchè, essendo privo dei requisiti di decisività e definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, v. peraltro Cass., 19/10/2017, n. 24633).

Orbene, là dove ha affermato che “trattandosi di procedimento soggetto alle forme degli artt. 737 c.p.c. e segg. (cfr., all’uopo, l’art. 35-ter o.p., comma 3) non può trovare applicazione l’istituto della riassunzione, ferma restando, naturalmente, la facoltà di riproporre la domanda”, il Tribunale di Napoli ha nell’impugnato provvedimento invero disatteso il suindicato principio.

Del medesimo s’impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata provvedimento e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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