Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21776 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 27/10/2016), n.21776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da;

SANDEI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. V.V.

R., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Berengario n. 10,

presso l’avv. PAOLA CECCHETTI, dalla quale, unitamente all’avv.

LORENZO BIGLIA del foro di Milano, è rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EUREGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 24,

presso l’avv. CARLO CONTALDI LA GROTTERIA, unitamente all’avv.

FILIPPO FEDRIZZI del foro di Trento, dal quale è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine della memoria di

costituzione;

– resistente –

e

FF MEDIA GMBII S.R.L., in persona del presidente del consiglio di

amministrazione p.t. W.S., elettivamente domiciliata in

Roma, alla piazza di Priscilla n. 4, presso l’avv. STEFANO COEN, dal

quale, unitamente all’avv. ALEXANDER GASSER del foro di Bolzano, è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine della

memoria di costituzione;

– resistente –

e

OP.IM. – OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t. D.D., elettivamente domiciliata in

Roma, alla via M. Mercati n. 51, presso l’avv. GIUSEPPE ANTONINI,

unitamente all’avv. MARISTELLA PAIAR del foro di Trento, dalla quale

è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine

della memoria di costituzione;0

– resistente –

e

ATHESIA DRUCK GMBH e ROSENGARTEN S.R.L.

– intimate –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari depositata l’11 dicembre

2015, nel giudizio civile iscritto al n. 9239/2013 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

luglio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

1. La Sandei S.r.l., aggiudicataria del servizio di rassegna stampa e media monitoring per conto del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia d’impresa, l’Euregio S.r.l.. l’Athesia Druck Gmbh, la FF Media Gmbh, l’Op.Im. – Operazioni imprenditoriali S.r.l. e la Rosengarten S.r.l., chiedendo a) la dichiarazione della liceità della prestazione del predetto servizio anche attraverso il monitoraggio delle testate e dei programmi editi dalle convenute, b) l’accertamento della concorrenza sleale per boicottaggio e per denigrazione da queste ultime posta in essere a vantaggio dell’Euregio, mediante l’invio di diffide, con c) l’inibitoria della prosecuzione di tali comportamenti, d) la condanna delle convenute al risarcimento dei danni e e) la pubblicazione della sentenza.

Si sono costituite le convenute, ed hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Giudice adito, affermando la competenza del Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia d’impresa.

Con ordinanza dell’11 dicembre 2015, il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia d’impresa. ha dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Trento. Sezione specializzata in materia d’impresa.

Premesso che l’eccezione d’incompetenza è stata ritualmente sollevata mediante l’indicazione di tutti i fori concorrenti, il Tribunale ha ritenuto non rilevante, ai fini della decisione, la circostanza che l’attrice fosse stata precedentemente convenuta in via cautelare da una delle convenute dinanzi al Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia d’impresa, essendosi concluso il relativo procedimento e non essendo stata provata la pendenza del giudizio di merito. Ciò posto, e rilevato che le convenute hanno sede in Trento o Bolzano, ha affermato che il Giudice competente dev’essere individuato in base al foro generale delle persone, escludendo la possibilità di fare riferimento al forum commissi delicli o al forum destinatae solutionis, in relazione al luogo di notificazione delle diffide contestate: precisato infatti che il luogo di commissione dell’illecito non è identificabile con quello in cui ha sede il danneggiato, ma in quello nel quale si sono materialmente verificati gli atti asseritamente lesivi ed i relativi effetti, ha rilevato che l’attività di concorrenza sleale lamentata dall’attrice si è svolta nel territorio di competenza del Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia d’impresa, trae origine dalla particolare situazione esistente in Alto Adige ed ha avuto ad oggetto l’attività svolta dall’attrice in esecuzione di un appalto aggiudicato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

3. – Avverso la predetta ordinanza la Sandei ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. L’Euregio, la FF Media e l’Opim. hanno resistito con memorie. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c., sostenendo che, nell’affermare la competenza del Tribunale di Trento, quale foro generale delle persone, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del carattere non esclusivo della competenza prevista dall’art. 19 c.p.c. e dei fori alternativi previsti dall’art. 20 cit., in particolare del forum destinatae solutionis, da determinarsi con riferimento al domicilio del creditore, e quindi, ove si tratti di una società, alla sua sede legale. Premesso che nella specie le obbligazioni poste a fondamento della domanda, aventi natura extracontrattuale, devono essere adempiute presso la sede legale di essa attrice, sita in (OMISSIS), afferma che presso la predetta sede si sono verificate anche le conseguenze dannose della condotta illecita, con la con-seL.&uenza che la stessa coincide anche con il locus commissi delicti. Precisa al riguardo che, ai fini della valutazione delle predette conseguenze, occorre tener conto non solo del danno economico, ma anche di quello non patrimoniale derivante dalla lesione della sua immagine, il cui luogo di verificazione coincide con il domicilio dell’offeso. Aggiunge che, anche a voler individuare in Trentino Alto Adige il luogo in cui si è svolta l’attività anticoncorrenziale e quello in cui si sono verificati gli effetti nocivi, la competenza spetterebbe ugualmente al Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., avuto riguardo alla contestuale proposizione della domanda di risarcimento.

1.1. – Il ricorso è infondato.

Il giudizio promosso dalla ricorrente ha infatti ad oggetto l’accertamento da un lato della liceità, in riferimento alle norme che disciplinano il diritto d’autore ed il marchio, del servizio di rassegna stampa e media monitoring svolto dall’attrice in favore del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano anche attraverso il monitoraggio delle testate e dei programmi editi dalle convenute, dall’altro della concorrenza sleale per boicottaggio e denigrazione da queste ultime attuata, mediante l’invio di diffide concertate, al fine di escludere dal mercato l’attrice a vantaggio di una società concorrente, nonchè, in via consequenziale, l’inibizione della prosecuzione o della ripetizione di tali comportamenti e la condanna al risarcimento dei danni.

In quanto concernente la violazione di diritti di proprietà industriale, la prima domanda, devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 1, lett. a), è assoggettata alla speciale competenza prevista dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 120 implicitamente richiamato dal D.Lgs. n. 168 cit., art. 4, comma 1 ed applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, il quale individua, quale foro generale, quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza, il domicilio o la dimora (comma 2, primo periodo), ovvero quello del luogo in cui è situato il domicilio eletto nella domanda di registrazione (comma 4), prevedendo, quali fori successivamente concorrenti, quello del luogo di residenza o domicilio dell’attore (comma 2, secondo periodo), ed in via ancor più gradata quello di Roma (comma 2, terzo periodo), nonchè, per le azioni fondate su fatti lesivi del diritto dell’attore, quello del luogo in cui i fatti sono stati commessi (comma 6). La medesima disciplina deve ritenersi peraltro applicabile anche alla seconda domanda, in quanto, anche a voler ravvisare nella fattispecie dedotta in giudizio un’ipotesi di concorrenza sleale c.d. pura, nella quale cioè l’accertamento della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione di diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell’illecito, con la conseguente esclusione dell’operatività dell’art. 120 cit. (cfr. Cass., Sez. 6, 4 novembre 2015, n. 22584; 23 settembre 2013, n. 21762; Cass. Sez. 1, 18 maggio 2010, n. 12153), la proposizione cumulativa della predetta domanda con quella di accertamento negativo della violazione rende applicabile il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3 che attribuisce alle sezioni specializzate in materia d’impresa la competenza per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai primi due commi, tra cui sono incluse appunto le controversie previste dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134.

Non può pertanto condividersi il richiamo della ricorrente alla disciplina dettata dagli artt. 19 e 20 c.p.c., la cui applicabilità, astrattamente giustificabile in relazione alla domanda di accertamento della concorrenza sleale, dev’essere esclusa in concreto per effetto della predetta connessione, che comporta l’attrazione di entrambe le domande alla competenza dei fori indicati dall’art. 120 del D.Lgs. n. 30 del 2005. Tra questi ultimi, non è previsto il forum destinatae solutionis, ma solo il foro generale del convenuto, rispetto al quale quello dell’attore ha carattere successivamente concorrente, trovando applicazione soltanto nell’ipotesi, nella specie non ravvisabile, in cui il convenuto non abbia residenza, domicilio o dimora nel territorio dello Stato. Non merita conseguentemente censura l’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha affermato la competenza per territorio della Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Trento, nella cui circoscrizione sono situate le sedi legali delle società convenute, reputando invece irrilevante l’inclusione della sede dell’attrice nella circoscrizione della Sezione specializzata del Tribunale di Bari. la cui competenza non può essere riconosciuta nè ai sensi dell’art. 20 c.p.c., nè ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 120.

Quanto invece al fumus commissi delicti, previsto dall’art. 120, comma 6 come foro alternativamente concorrente con quello del convenuto, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui il riconoscimento della competenza della Sezione specializzata del Tribunale di Bari troverebbe giustificazione nella natura delle conseguenze dannose derivanti dalla condotta anticoncorrenziale, la cui portata non meramente economica, ma estesa anche alla sfera non patrimoniale, consentirebbe d’individuarne il luogo di verificazione nella località in cui è situata la sua sede legale. In tema di concorrenza sleale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che il luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello in cui si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 c.c., sia i conseguenti effetti sul mercato dell’attività concorrenziale vietata (cfr. Cass., Sez. 1, 13 luglio 2004, n. 12974; 20 marzo 1998, n. 2932). L’incidenza di tali effetti non può essere quindi valutata in relazione a qualsiasi possibile ambito di esplicazione dell’attività imprenditoriale del danneggiato, dovendosi altrimenti riconoscere a quest’ultimo un’ampia discrezionalità nella scelta del giudice, incompatibile con le esigenze di certezza cui rispondono le norme che disciplinano la ripartizione della competenza tra gli uffici giudiziari, in attuazione della garanzia costituzionale del giudice naturale: ai fini dell’individuazione del giudice competente, occorre invece procedere alla delimitazione in concreto della sfera territoriale d’incidenza dell’illecito, avendo riguardo alla località in cui è stato commesso ed all’area di naturale espansione delle sue conseguenze materiali, da apprezzarsi anche in base alle caratteristiche specifiche dell’attività che ne è risultata pregiudicata. La relativa valutazione, da compiersi in base alle risultanze degli atti, conferma nella specie la competenza della Sezione specializzata del Tribunale di Trento, nella cui circoscrizione, come risulta dall’atto di citazione, è localizzato l’ambito economico di produzione delle conseguenze degli atti asseritamente lesivi della lealtà concorrenziale: a fondamento della domanda, la società attrice ha infatti denunciato l’attività di boicottaggio e denigrazione posta in essere ai suoi danni dalle società convenute mediante la concertata comunicazione di una serie di diffide, la cui finalità consiste, a suo avviso, nell’impedirle lo svolgimento dell’attività di rassegna stampa e media monitoring specificamente prestata in favore del Consiglio provinciale di Bolzano, in modo tale da riservare tale attività ad un’altra società avente sede nella medesima Provincia.

La natura dei mezzi adottati per la realizzazione del predetto intento, circoscrivendo l’effetto denigratorio della condotta lesiva all’area interessata dallo svolgimento del predetto servizio, impedisce infine di attribuire alla stessa una portata espansiva tale da estendersi all’immagine stessa ed alla reputazione commerciale della società attrice, indipendentemente dall’ambito in cui quest’ultima si trovi ad operare: non può trovare pertanto applicazione, nella specie, l’orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità per lesione dei diritti della personalità arrecata mediante l’utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa, invocato dalla difesa della ricorrente, secondo cui in tale ipotesi il fumus commissi delicti dev’essere individuato nel luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio (ovvero, qualora si tratti di una persona giuridica, la propria sede), la cui corrispondenza con il luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione trova conferma nella concezione del danno risarcibile come danno-evento, anzichè come danno-conseguenza, risultando inoltre favorevole al danneggiato, che in tali controversie costituisce solitamente il soggetto più debole, e consentendo altresì di evitare fenomeni di ambulatorietà nella determinazione della competenza, incompatibili con il principio costituzionale della precostituzione del giudice (cfr. Cass., Sez. 3, 10 ottobre 2014, n. 21424; Cass., Sez. 6, 26 giugno 2012, n. 10594; Cass., Sez. L 13 ottobre 2009, n. 21661).

2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia d’impresa, al quale la causa va rimessa anche per la liquidazione delle spese relative alla presente fase.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e dichiara la competenza del Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia d’impresa, al quale rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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