Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21776 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 05/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30216/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Wang s.a.s. di L.L. & C. s.a.s.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 109/15/09, depositata il 26 ottobre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 giugno 2017

dal Consigliere ott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr), che ha accolto l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado, che, in relazione a una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 2002, aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo;

che, per quanto ancora interessi in questa fase, la cartella fu emessa in quanto la contribuente aveva riportato nella dichiarazione dell’anno 2002, un credito Iva derivante dall’annualità precedente, per la quale tuttavia non era stata presentata la dichiarazione;

che la Ctr ha argomentato in senso favorevole per la contribuente sulla base del duplice rilievo:

a) che la mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 2001, non escludeva la sussistenza del diritto alla detrazione d’imposta nell’anno successivo, sempre riconoscibile sulla base delle risultanze contabili e delle dichiarazioni presentate dalla società;

b) conseguentemente, il disconoscimento del credito non può avvenire mediante diretta iscrizione a ruolo ma implica un avviso di rettifica;

che il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi, il primo dei quali deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57;

che si sostiene che la censura riguardante l’Iva fu proposta solo in grado d’appello, mentre in primo grado il contribuente aveva impugnato la cartella solo per difetto di motivazione;

che il motivo, suffragato dalla trascrizione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva identificato i motivi di impugnazione e il le richieste, è fondato;

che, infatti, come risulta dall’esame del ricorso introduttivo, consentito alla Corte in ragione della natura del vizio denunciato (error in procedendo), il contribuente, nell’impugnare la cartella di pagamento, aveva basato l’impugnativa esclusivamente sul difetto di motivazione della cartella di pagamento;

che conseguentemente la ulteriore deduzione in grado d’appello con cui ha fatto valere il proprio diritto di utilizzare in detrazione il credito Iva dell’anno 2001, pur essendo stata omessa per tale annualità, la relativa dichiarazione – si fonda su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado e perciò tali da comportare ampliamento della materia del contendere, traducendosi, pertanto, in un motivo aggiunto, e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57 (Cass. 13742/2015);

che gli altri motivi sono assorbiti;

che si giustifica in relazione al motivo accolto la cassazione della sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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