Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21776 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 09/10/2020), n.21776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10600/2017 R.G. proposto da:

D.B.N., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro

n. 26, presso lo studio dell’avv. Nuri Venturelli, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 1280/38/16, depositata il 20 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2019

dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Udito l’avv. Nuri Venturelli per il ricorrente e l’avv. Gianna

Galluzzo per la controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1280/38/16 del 20/10/2016, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da D.B.N. avverso la sentenza n. 199/05/15 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di due avvisi di pagamento relativi al mancato versamento dell’accisa sugli alcoolici relativa agli anni 2011 e 2012 e dei conseguenti atti di contestazione sanzioni.

1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, D.B.N. era stato ritenuto obbligato solidale nel pagamento delle accise in ragione della sua partecipazione, in qualità di dipendente dell’Ufficio delle dogane, ad una frode organizzata da Cascina Della Valle s.r.l., concernente l’esportazione fittizia di alcolici in Albania, alcolici poi messi in commercio nel mercato interno.

1.2. La CTR rigettava l’appello del contribuente evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la perpetrazione della frode all’esportazione aveva comportato lo svincolo irregolare dal sistema sospensivo delle accise, con conseguente esigibilità dell’imposta; b) D.B.N. aveva partecipato allo svincolo irregolare e, pertanto, era responsabile solidale della obbligazione tributaria ai sensi del (Testo unico accise – TUA) D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 2, comma 4, e art. 7, comma 1, lett. a); c) in ragione della responsabilità solidale per l’obbligazione tributaria e della responsabilità anche penale di D.B., erano dovute anche le sanzioni.

2. D.B.N. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso D.B.N. deduce la violazione e la falsa applicazione del art. 2 TUA, comma 2, lett. a), e comma 4, lett. a), art. 6 TUA, comma 4, e art. 7 TUA, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che: a) non rientrerebbe tra i soggetti obbligati al pagamento delle accise; b) in ogni caso, art. 2 TUA, comma 2, lett. a), e art. 7 TUA, comma 1, lett. a), si riferirebbero unicamente ai soggetti tenuti a prestare la garanzia di cui all’art. 6 TUA, comma 4.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.

2.1.1. Secondo l’art. 7 della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, “1. L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. 2. Ai fini della presente direttiva, per “immissione in consumo” si intende: a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa; (…)”.

2.1.2. Ai sensi dell’art. 8 della predetta direttiva, poi, “1. Il debitore dell’accisa divenuta esigibile è: a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa di cui all’art. 7, paragrafo 2, lett. a): i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall’accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall’accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo; ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, di cui all’art. 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all’art. 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo”.

2.2. Le menzionate disposizioni trovano pieno riscontro nel Testo unico accise, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, chiarisce all’art. 2, comma 2, che “L’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; (…)”. L’art. 2, comma 4, stabilisce, poi, che “E’ obbligato al pagamento dell’accisa: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8; c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione”.

2.2.1. L’art. 7, comma 1, afferma, inoltre, che “In caso di irregolarità o di infrazione (…) verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l’esercizio dell’azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l’accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all’art. 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo”.

2.3. Nel caso di specie, come accertato dalla CTR, la frode nella circolazione degli alcolici in regime di sospensione d’imposta, realizzata attraverso la falsa esportazione attestata dal funzionario doganale D.B., ha determinato lo svincolo dal regime sospensivo di accise, con conseguente esigibilità di queste ultime. L’imposta è, dunque, dovuta, in solido con gli altri obbligati indicati nelle superiori disposizioni, anche dal D.B., il quale ha partecipato allo svincolo irregolare ed è chiaramente a conoscenza della irregolarità dallo stesso perpetrata.

2.4. Vale ancora la pena di sottolineare che: a) il chiaro tenore letterale dell’art. 7 TUA, comma 1, lett. a), , anche alla luce del testo della direttiva n. 2008/118/CE, esclude che la disposizione si riferisca esclusivamente al soggetto che ha prestato cauzione, ma a chiunque abbia partecipato allo svincolo irregolare; b) la salvezza dell’azione penale evidenzia che la responsabilità tributaria per l’irregolarità dello svincolo si cumula a quella penale, laddove lo svincolo irregolare costituisca anche reato.

2.5. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “Il funzionario doganale infedele che abbia in qualunque modo concorso allo svincolo irregolare di prodotti alcolici dal regime di sospensione di accise, così rendendo esigibile l’imposta, risponde del suo pagamento in solido con gli altri soggetti obbligati per legge”.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2,3,6,7 e 50 TUA e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che il ricorrente non avrebbe compiuto alcun illecito fiscale sanzionabile.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Come chiarito in precedenza, D.B.N. ha concorso allo svincolo irregolare dei prodotti alcolici, con ciò partecipando alla violazione delle disposizioni in materia di accise e, quindi, soggiacendo alle relative sanzioni ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 TUA, comma 1, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, indipendentemente da qualsiasi responsabilità penale configurabile nei suoi confronti.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di una valore di lite dichiarato di Euro 463.959,40.

5.1. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Si dà atto che la presente sentenza è sottoscritta unicamente dal Presidente del Collegio per impedimento del Consigliere estensore a recarsi nella città di Roma in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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