Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21775 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 17510-2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RANUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FIMMANO’ giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAIVANO, FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE SRL;

– intimati –

sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO che chiede che la CORTE DI CASSAZIONE, decidendo in camera di

consiglio con ordinanza sul ricorso in epigrafe indicato, annulli il

provvedimento impugnato; dichiari che la prima causa è contenuta

nella seconda, fissando un termine per la sua riassunzione davanti

alla Sezione specializzata in materia di impresa, condanni il comune

di Caivano al pagamento delle spese;

avverso l’ordinanza n. 1089/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del

03/06/2015, depositata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, adita dal fallimento (OMISSIS) s.p.a. con azione di danni nei confronti del Comune di Caivano, asserito responsabile del dissesto della società, ha dichiarato la litispendenza in relazione a precedente giudizio, iniziato dalla società in bonis e riassunto dal fallimento, pendente davanti alla ex Sezione distaccata di Afragola del medesimo Tribunale, ritenendo l’identità delle domande per soggetti, causa petendi e petitum.

La Sezione ha osservato, in particolare, per quanto specialmente qui rileva, che la causa petendi dell’azione proposta davanti a sè consiste nell’abuso dell’attività di direzione e coordinamento, anche ai sensi dell’art. 2497 c.c., da parte del Comune nei confronti della società, cui il primo aveva affidato l’appalto per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e lo spazzamento delle strade e dei marciapiedi. I fatti, tuttavia, integranti tale abuso, ossia i comportamenti illeciti del Comune, erano i medesimi già posti a fondamento della precedente azione di responsabilità iniziata davanti alla ex Sezione distaccata di Afragola, e cioè (in estrema sintesi): non aver proceduto all’aggiornamento del canone mensile; avere commissionato alla (OMISSIS) ulteriori servizi (bonifica di siti, servizi di raccolta rifiuti cimiteriali, ulteriori rifiuti speciali), puntualmente eseguiti dalla società, senza corrispondere i compensi dovuti; avere operato arbitrariamente una decurtazione del 15% del canone mensile pattuito. Sicchè ciò che differenziava le due domande era soltanto la qualificazione giuridica dei medesimi fatti, che notoriamente spetta al giudice e dunque non vale ad individuare la domanda di parte sotto il profilo della causa petendi.

Ha aggiunto che i rapporti tra sezione specializzata in materia di impresa (c.d. tribunale delle imprese) e altre sezioni del medesimo tribunale non integra un rapporto interno al medesimo ufficio, come avviene per le sezioni ordinarie, bensì un rapporto tra uffici diversi – onde può porsi un problema di litispendenza, piuttosto che di semplice riunione, tra cause identiche pendenti davanti ad essi – alla stessa stregua delle sezioni specializzate agrarie.

Avverso l’ordinanza con cui è stata dichiarata la litispendenza il fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata.

Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato e dichiararsi, altresì, la continenza della causa pendente davanti alla ex Sezione distaccata di Afragola in quella pendente davanti al tribunale delle imprese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pur ritenendosi di dare continuità al più recente orientamento di questa Corte, secondo cui, come affermato dal giudice a quo, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale, di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, successivamente denominate sezioni specializzate in materia di impresa (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), e le altre sezioni del medesimo tribunale implica l’insorgere di una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari (Cass. 15619/2015), nondimeno il provvedimento impugnato va cassato, essendo il ricorso fondato sotto il profilo della insussistenza della identità delle due domande proposte, rispettivamente, davanti alla ex Sezione distaccata di Afragola del Tribunale di Napoli e la Sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale.

La tesi del giudice a quo, secondo cui i fatti costituitivi delle due azioni sarebbero i medesimi, talchè si porrebbe soltanto un problema di qualificazione giuridica, non rilevante ai fini della determinazione della causa petendi, è errata. Se è vero, infatti, che in entrambe le domande si fa leva sui comportamenti del Comune sopra elencati, è tuttavia anche vero che soltanto nella seconda si assegna un ruolo centrale, ossia costitutivo, all’abuso dell’attività di direzione e coordinamento sulla (OMISSIS) s.p.a. Nella prima domanda, invece, la posizione societaria dominante del Comune – presupposto fattuale indispensabile dell’azione di cui all’art. 2497 c.c. – resta, per così dire, sullo sfondo: ad essa è dedicato soltanto un cenno, radicandosi invece l’azione sulla violazione degli obblighi contrattuali da parte del Comune committente.

Nell’ordinanza impugnata si dà rilievo, a sostegno della tesi della identità delle causae petendi, ai seguenti passi della comparsa di costituzione in riassunzione della prima domanda da parte del fallimento: “L'(OMISSIS) Sp.a., seppur in stato di liquidazione, continuava a garantire l’espletamento di un servizio pubblico essenziale e il Comune di Caivano – che nella qualità di socio (sottolineatura del Tribunale) aveva appunto deliberato la messa in liquidaione della società – continuava – nella qualità, questa volta, di Ente committente (sottolineatura del Tribunale) – a disporre ripetute proroghe del servizio di igiene urbana alle stesse condizioni dei contratti originari, già ampiamente scaduti e, pertanto, come rilevato, non prorogabili oltre il mese di marzo 2010″ (pag. 2 della comparsa, righe 15-20); il Comune di Caivano, infatti, del tutto illegittimamente, per un verso, ha applicato sin dal mese di aprile 2009 e fino al mese di dicembre 2010, in via del tutto arbitraria (sottolineatura del Tribunale) una decurtazione del 15% sul canone mensile previsto, così trattenendo, sine titulo, ben 43.365,25 IVA compresa” (pag. 2 della comparsa, righe 40-43).

Tali passaggi, però, non sono affatto decisivi nel senso voluto dal Tribunale: nel primo di essi, infatti, il riferimento, a proposito del Comune di Caivano, alla qualità di socio che aveva messo in liquidazione la società appare meramente incidentale e di contorno, ad esso non viene espressamente attribuito un particolare ruolo, comunque non quello di radicare, addirittura, una responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c.; nel secondo passaggio, poi, c’è soltanto il riferimento all’arbitrarietà di una condotta, senza ulteriori qualificazioni, riferimento ampiamente riconducibile alla logica della domanda, basata sull’inadempimento contrattuale da parte del committente.

L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, ordinandosi la prosecuzione del processo davanti alla Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli.

La richiesta di declaratoria, altresì, della continenza della prima causa nella seconda, con conseguente attrazione dell’una davanti alla Sezione competente per l’altra, formulata nelle conclusioni del P.M. e proposta, in via subordinata, con il ricorso, è invece inammissibile.

Oggetto del ricorso in esame, infatti, è esclusivamente il provvedimento pronunciato nel secondo dei due processi, e questa Corte non ha il potere di disporre in proposito, in questa sede, più di quanto potesse disporre il giudice a quo: al pari di questo, dunque, non può ordinare l’attrazione davanti al medesimo della causa asseritamente contenuta e pendente davanti ad altro giudice, spettando semmai a quest’ultimo assumere un siffatto provvedimento nel relativo giudizio, pendente davanti a lui.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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