Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21774 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A., in persona dell’amministratore unico

p.t. C.V., elettivamente domiciliata in Roma, alla

via G. Giolitti n. 202, presso il prof. avv. DOMENICO CIAVARELLA,

unitamente all’avv. FRANCESCO RACANELLI, dal quale è rappresentata

e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODUGNO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Portuense n. 104, presso ANTONIA DE

ANGELIS, unitamente all’avv. VITO AURELIO PAPPALEPORE, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine della

memoria di costituzione;

– resistente –

e

MODUGNO SOC. COOP. AR.L.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, depositata il 22 ottobre

2015, nel giudizio civile iscritto al n. 12592/2014 R.G.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 giugno 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale

ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza.

Fatto

1. – Con decreto n. 2717/14, il Tribunale di Bari ha ingiunto al Comune di Modugno ed alla Modugno Soc. Coop. a r.l. il pagamento della somma di Euro 2.217.327,00, oltre interessi, dovuta all’Azienda Servizi Vari S.p.a. per la lavorazione dei rifiuti solidi urbani effettuata presso l’impianto di tritovagliatura sito in (OMISSIS) nel periodo compreso tra il mese di (OMISSIS).

1.1. Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto separatamente opposizione la Modugno ed il Comune, quest’ultimo eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza del tribunale ordinario, per essere la controversia devoluta alla competenza del tribunale delle imprese.

2. – Le due cause, rimesse al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 274 c.p.c. sono state chiamate dinanzi al medesimo Giudice, che con ordinanza del 22 ottobre 2015 ha nuovamente rimesso al Presidente del Tribunale gli atti relativi alla sola opposizione proposta dal Comune, per l’assegnazione alla Sezione competente, rilevando che, in base ai criteri tabellari, la controversia rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa. ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, commi 2 e 3, come novellato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

3. Avverso la predetta ordinanza l’Azienda ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in due motivi. Il Comune ha resistito con memorie.

Diritto

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa del Comune ai sensi degli artt. 47 e 83 c.p.c., per difetto di procura, in virtù del rilievo che, in quanto priva di data e recante una pluralità di sottoscrizioni, nessuna delle quali riferibile alla persona del legale rappresentante della società ricorrente indicata nell’intestazione del ricorso, quella rilasciata in calce al ricorso risulta inidonea a legittimare la proposizione del regolamento di competenza.

L’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo. giustifica infatti la presunzione che il mandato così conferito attenga effettivamente al grado o alla fase del giudizio cui si riferisce l’atto che lo contiene: pertanto, la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, facendo corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso (cfr. Cass., Sez. 2, 23 luglio 2015, n. 15538; 2 dicembre 2005, n. 26233; Cass., Sez. 3, 5 dicembre 2014, n. 25725). Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che nella specie la data apposta in calce al ricorso (7 novembre 2015) risulti successiva a quella della notificazione dell’atto (6 novembre 2015), in quanto, essendo certo che quest’ultimo è stato redatto anteriormente alla consegna all’ufficiale giudiziario, risulta evidente che tale indicazione costituisce il frutto di un mero errore materiale. Palesemente errata è anche l’indicazione del nome del legale rappresentante dell’Azienda riportata nell’intestazione del ricorso (” C.V.”), la cui assonanza con il nome dell’amministratore unico (” C.V.”), contenuto nel timbro apposto in calce alla procura, unitamente alla modificazione a penna del nome riportato a fianco del timbro (” Ca.Lu.”), fa apparire verosimile che tale correzione abbia avuto luogo al momento della sottoscrizione e non sia stata accompagnata da una corrispondente rettifica dell’intestazione: la difformità del nominativo menzionato in quest’ultima da quello riportato nella procura non determina tuttavia alcuna incertezza nell’identificazione della persona che ha sottoscritto l’atto, chiaramente individuabile in base all’indicazione contenuta nel timbro.

2. Premesso che a seguito dell’ordinanza impugnata il Comune ha chiesto al Presidente del Tribunale di dichiarare caducato il decreto ingiuntivo e di disporre la cancellazione delle cause dal ruolo, affermando l’idoneità del provvedimento a definire in rito i due giudizi di opposizione, la ricorrente sostiene che l’ordinanza non è qualificabile come provvedimento sulla competenza, ma riguarda la mera ripartizione degli affari all’interno del Tribunale; osserva infatti che il Giudice non ha affermato la competenza funzionale e per materia della Sezione specializzata, ma si è limitato a rimettere la causa a quest’ultima per ragioni di opportunità, rigettando poi per ben due volte l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

3. – Ciò posto, con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 c.p.c. e del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 affermando che, in quanto avente ad oggetto il rimborso dei costi di tritovagliatura e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovuto in virtù dei provvedimenti della Regione Puglia, della Provincia di Bari e del Consorzio ATO che imponevano la prestazione di tale servizio, la domanda è qualificabile come ripetizione d’indebito, e spetta pertanto alla competenza del tribunale ordinario.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 e 645 c.p.c. e del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 ribadendo che la competenza spetta al tribunale ordinario, in qualità di giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi eventualmente disporre soltanto il mutamento del rito, dal momento che le sezioni specializzate in materia d’impresa sono semplici articolazioni del medesimo tribunale.

5. -Il ricorso è inammissibile.

Com’è noto, infatti, le sezioni specializzate in materia d’impresa non costituiscono uffici giudiziari distinti dai tribunali nell’ambito dei quali sono istituite, ma mere articolazioni interne del medesimo tribunale, composte da magistrati scelti secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2 ed aventi competenza nelle materie indicate dall’art. 3 del medesimo decreto; pertanto, al di fuori dell’ipotesi in cui, per effetto della particolare distribuzione territoriale prevista dall’art. 4, l’errata individuazione del giudice competente per materia a conoscere della controversia comporti l’instaurazione del giudizio dinanzi ad un tribunale diverso da quello in cui è istituita la sezione specializzata territorialmente competente, la ripartizione della competenza tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza in senso tecnico, attenendo piuttosto alla mera distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario, con la conseguenza che le decisioni adottate al riguardo non sono impugnabili con il regolamento di competenza (cfr. Cass. Sez. 1, 10 giugno 2014, n. 13025; Cass., Sez. 6, 20 settembre 2013, n. 21668).

Nella specie, d’altronde, l’ordinanza impugnata non è qualificabile neppure come una vera e propria decisione sulla competenza, configurandosi piuttosto come un provvedimento di tipo ordinatorio a valenza meramente amministrativa, in quanto non è stato preceduto da un invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, ai sensi dell’art. 189 o 281 – quinquies c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 6, 28 febbraio 2011, n. 4986; 16 giugno 2011, n. 13287), si limita nel dispositivo a rimettere gli atti al Presidente del Tribunale e reca in motivazione un mero richiamo ai criteri di ripartizione degli affari previsti dalle vigenti tabelle di organizzazione interna dell’ufficio (cfr. Cass., Sez. 3, 13 agosto 2010, n. 18673; Cass. Sez. 2, 14 luglio 2005. n. 14933). Esso, inoltre, pur essendo stato pronunciato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non risulta accompagnato dalla dichiarazione di nullità del decreto opposto, che avrebbe dovuto necessariamente far seguito alla dichiarazione d’incompetenza (cfr. Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass., Sez. 6, 22 maggio 2015, n. 10563; 21 agosto 2012, n. 14594), e comunque, pur recando l’espressione di un’opinione negativa in ordine alla competenza del Giudice adito, non ha comportato la definizione del giudizio pendente dinanzi a quest’ultimo: come riferiscono le parti, infatti, il Presidente del Tribunale, al quale sono stati rimessi gli atti, ne ha disposto nuovamente la trasmissione al Giudice istruttore, per la valutazione di un’istanza proposta dal Comune di Modugno, a seguito della quale è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

6. – La peculiarità della questione trattata giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale. Nei rapporti con l’intimata, che non ha svolto attività difensiva, non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ed interamente compensate le spese processuali tra l’Azienda Servizi Vari S.p.a. ed il Comune di Modugno.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli della Sezione Sesta Civile, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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