Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21774 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 05/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23595/2010 R.G. proposto da:

GEST s.a.s., rappresentata a difesa dall’avv. Giancarla Branda, con

domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11, presso lo

studio del difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 118/06/09, depositata il 10 luglio 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Gest s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha riformato la sentenza di primo grado favorevole per la contribuente, in relazione a due avvisi accertamento emessi per gli anni 2002 e 2003, nonchè a una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 2002;

che più precisamente, per l’anno 2001, veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, pur avendo la ricorrente presentato la dichiarazione integrativa semplice di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8, che l’Ufficio riteneva non idonea a sanare l’omissione; mentre, quanto agli anni 2002 e 2003, veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione annuale (le relative dichiarazioni erano state trasmesse oltre i termini);

che da ciò n’era seguito, per gli anni 2002 e 2003, un accertamento induttivo, in esito al quale l’ufficio, per l’anno 2002, aveva riconosciuto solo il credito Iva relativo all’anno in corso, disconoscendo quello rinveniente dal periodo di imposta precedente;

che analogamente, per l’anno 2003, fu riconosciuto solo il credito dell’anno in corso, senza tenere conto del credito Iva derivante dagli anni precedenti;

che per gli anni 2002 e 2003, posto che la contribuente aveva utilizzato il credito Iva in compensazione con l’Irap dovuta per le medesime annualità, l’Ufficio recuperava anche quanto dovuto al suddetto titolo;

che infine era emessa cartella di pagamento di pagamento a seguito della iscrizione a ruolo del credito Iva rinveniente dall’anno di imposta 2001 e non recuperato con l’avviso di accertamento per l’anno 2002;

che il ricorso per cassazione, cui l’Agenzia delle Entrate ha reagito con controricorso, è proposto sulla base di quattro motivi;

che la presente fattispecie, incontrovertibilmente caratterizzata da un accertamento tributario emesso nei confronti di società di persone, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci (salvo che prospettino questioni personali), i quali devono essere perciò parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 5150/2016; n. 17176/2015): ne consegue che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016);

che il litisconsorzio necessario, nei termini e con le conseguenze sopra indicate in caso di violazione, sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012);

che è stato inoltre chiarito che, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);

che sotto questo profilo, per ovvie esigenze di non contraddizione, l’esigenza del simultaneus processus è ravvisabile nel caso di specie anche in ordine all’iscrizione a ruolo del credito Iva, rinveniente dall’anno 2001 (cfr. Cass. n. 1225/2007);

che l’esigenza del litisconsorzio ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice (Cass. n. 27337/2014);

che conseguentemente, poichè l’impugnativa fu proposta dalla società, nei cui confronti si svolsero il giudizio di primo grado e il giudizio d’appello, si impongono la cassazione della sentenza e la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.

PQM

 

cassa la sentenza; dichiara la nullità del giudizio; rinvia la causa per l’integrazione del contraddittorio Commissione tributaria provinciale di Rieti, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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