Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21773 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, alla via della

Bella Villa n. 66/d, presso l’avv. TATIANA TARLI, unitamente

all’avv. ANGELO SPENA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA DI SALUTE S. LUCIA S.R.L., in persona dell’amministratore unico

p.t. M.A., elettivamente domiciliata in Roma, al

Lungotevere Flaminio n. 44, presso l’avv. MARTA LETTIERI, unitamente

all’avv. FRANCESCO VITOBELLO, dal quale è rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, depositata il 14 maggio

2015, nel giudizio civile iscritto al n. 21055/2013 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 giugno 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. DE RENZIS Luisa, la quale ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. M.L. ha convenuto in giudizio la Casa di Salute Santa Lucia S.r.l. per sentir dichiarare la nullità della deliberazione di approvazione della situazione economica e patrimoniale al (OMISSIS), approvata dall’assemblea della società il 21 dicembre 2012, unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa, nonchè la nullità delle deliberazioni di ripianamento delle perdite e di aumento del capitale adottate nella medesima data, con il conseguente accertamento dell’avvenuto scioglimento della società ai sensi dello art. 2484 c.c., n. 4.

Si è costituita la convenuta, ed ha eccepito l’inammissibilità ed improcedibilità della domanda, chiedendone il rigetto anche nel merito.

2. – Con ordinanza del 14 maggio 2015, il Tribunale di Napoli ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e art. 337 c.p.c., comma 2, in attesa della definizione dei giudizi d’impugnazione dei bilanci relativi agli esercizi (OMISSIS), pendenti dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, rilevando che l’invalidità della delibera di aumento del capitale dipende da una situazione patrimoniale asseritamente irregolare e non corretta per invalidità dei bilanci precedenti, in ordine ai quali non è ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.

3. – Avverso la predetta ordinanza la M. ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in tre motivi. La Casa di Salute ha resistito con memoria.

Diritto

1. – Preliminarmente, si rileva che il ricorso si conclude con l’elenco degli atti e dei documenti depositati, il cui richiamo a corredo delle singole argomentazioni svolte a sostegno dell’impugnazione, accompagnato dall’indicazione del fascicolo in cui sono inseriti, consente di ritenere soddisfatti gli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con la conseguente infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa della resistente: il principio di strumentalità delle forme processuali comporta infatti che l’onere d’indicazione deve ritenersi assolto mediante la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondano le singole censure, nonchè dei dati necessari al reperimento degli stessi, mentre l’onere di produzione può essere adempiuto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti, e quanto a quelli contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto (cfr. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011. n. 22726; Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 195).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., osservando che, nel disporre la sospensione del giudizi, l’ordinanza impugnata non ha considerato che essa ricorrente ha dedotto una serie di vizi della situazione economica e patrimoniale del tutto autonomi ed indipendenti rispetto a quelli dei bilanci impugnati. Precisa infatti di aver censurato l’arbitrario abbattimento delle aliquote di ammortamento dei fabbricati da un esercizio all’altro, la mancanza di consistenzialità dell’importo iscritto alla voce immobilizzazioni immateriali ed il carattere fittizio dell’utile di esercizio, incidenti sulle riserve utilizzate per ripianare le perdite ed aumentare gratuitamente il capitale, affermando che la relativa verifica può aver luogo indipendentemente dall’esito dei giudizi d’impugnazione dei bilanci precedenti, così come quello della mancanza di consistenzialità dell’incremento delle immobilizzazioni materiali, la cui incidenza sul patrimonio netto integra la causa di scioglimento di cui è stato chiesto l’accertamento.

3. – Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che l’esito delle controversie pendenti dinanzi alla Corte d’Appello non costituisce l’antecedente logico-giuridico indispensabile per la risoluzione di quella in esame: quest’ultima riguarda infatti la validità delle delibe-re di ripianamento delle perdite e di aumento del capitale mediante l’utilizzazione delle riserve disponibili, mentre le prime hanno ad oggetto la falsità dei bilanci precedenti, per vizi autonomi e non sovrapponibili a quelli fatti valere nel presente giudizio; diverso è poi il fatto storico denunciato in questa sede, consistente nella natura fittizia non già delle poste iscritte nei precedenti bilanci, ma delle poste disponibili del patrimonio netto e nella sottovalutazione delle perdite iscritte nella situazione infrannuale, il cui accertamento può aver luogo tanto in via autonoma quanto mediante l’utilizzazione degli elementi acquisiti negli altri giudizi.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, osservando che, nel ritenere sussistenti i presupposti per l’applicabilità di tale disposizione, l’ordinanza impugnata non ha considerato che essa ricorrente non aveva affatto invocato l’autorità delle sentenze pronunciate negli altri giudizi, non necessaria ai fini dell’accertamento della natura fittizia delle poste utilizzate per il ripianamento delle perdite e l’aumento del capitale, al quale il Tribunale può procedere anche in via autonoma.

5. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riflettenti questioni intimamente connesse, sono fondati.

Com’è noto, infatti, la sospensione del processo può essere disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione dello stesso dipenda dall’esito di un’altra causa, pendente dinanzi al medesimo giudice o a un giudice diverso, nel senso che la decisione di quest’ultima sia destinata ad assumere portata vincolante, con efficacia di giudicato, nell’ambito della causa pregiudicata; a tal fine, non è peraltro sufficiente un nesso di mera consequenzialità logica tra le decisioni, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico, che ricorre allorquando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento fondante di un’altra situazione sostanziale, sicchè il relativo accertamento risulti idoneo a definire, in tutto o in parte. il thema decidendum del primo giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 16 marzo 2016, n. 5229; Cass., Sez. 6, 6 novembre 2015, n. 22784; 24 settembre 2013, n. 21794).

Tale rapporto nella specie non può ritenersi sussistente, avuto riguardo alla diversità dei petita e delle causae petendi delle domande che costituiscono oggetto del presente giudizio e di quelli ritenuti pregiudicanti, la cui attinenza a delibere societarie distinte da quella impugnata esclude la possibilità di attribuire a detti procedimenti una portata condizionante rispetto a quello in esame: quest’ultimo ha infatti ad oggetto la dichiarazione di nullità della delibera di approvazione della situazione economico-patrimoniale della società resistente al (OMISSIS) e delle conseguenti delibere di approvazione del ripianamento delle perdite e dello aumento di capitale, contestualmente adottate, nonchè l’accertamento dell’avvenuto scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; gli altri giudizi riguardano invece l’impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi (OMISSIS), per vizi parzialmente diversi da quelli fatti valere nel presente giudizio. La mera identità delle parti, nonchè la circostanza che i risultati dei bilanci relativi agli esercizi precedenti costituiscano la premessa della situazione patrimoniale posta a fondamento delle delibere impugnate. pur determinando indubbiamente un collegamento fattuale tra le controversie, accentuato dalla parziale identità delle questioni da risolvere, non è di per sè sufficiente a giustificare l’affermazione dell’esistenza di un rapporto di pregiudizialità, il quale, come si è detto, postula l’identità o comunque un legame tra gli elementi costitutivi delle domande, indispensabile affinchè la decisione della causa principale possa spiegare efficacia di giudicato nell’ambito di quella pregiudicata.

Nella specie, d’altronde, almeno per alcune delle cause ritenute pregiudiziali, la mera constatazione della portata condizionante della relativa decisione rispetto a quella da assumere nel presente giudizio non può considerarsi sufficiente ai fini della sospensione, in quanto, trattandosi di controversie già decise in primo grado, con sentenze in ordine alle quali era stato proposto appello, ancora pendente, il provvedimento avrebbe richiesto la puntuale indicazione delle ragioni per cui il Tribunale non intendeva riconoscerne l’autorità. Questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza passata in giudicato, la sospensione di quello pregiudicato non può essere disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma solo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in tal senso deponendo un’interpretazione sistematica della disciplina del processo, ed in particolare il ruolo decisivo spettante all’art. 282 c.p.c., alla stregua del quale la decisione pronunciata dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027; Cass., Sez. 6, 18 marzo 2014, n. 6207; 19 settembre 2013, n. 21505). La natura discrezionale della sospensione prevista dall’art. 337, c 2omma, comporta peraltro che, a differenza del caso in cui il provvedimento sia adottato ai sensi dell’art. 295, l’esercizio del relativo potere richiede un’espressa valutazione in ordine alla plausibile controvertibilità della decisione di cui viene invocata l’autorità, da condursi mediante il confronto tra le ragioni poste a fondamento della stessa e le critiche che le sono state mosse (cfr. Cass., Sez. 6, 30 luglio 2015, n. 16142; 12 novembre 2014, n. 24046). Tale apprezzamento risulta completamente assente nell’ordinanza impugnata, la quale, pur richiamando correttamente l’art. 337, comma 2, in unione all’art. 295, non reca alcuna menzione delle ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto di non poter condividere gli accertamenti risultanti dalle sentenze invocate o le motivazioni addotte a fondamento delle stesse.

4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Napoli, per la prosecuzione del giudizio, anche ai fini della liquidazione delle spese relative alla presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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