Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21773 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 06/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRASPORTI E COSTRUZIONI di Russo Antonio s.a.s.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 114/02/05, depositata il 29

settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della Trasporti e Costruzioni di Russo Antonio s.a.s. per IVA relativa agli anni 1995 e 1996.

Il giudice d’appello ha ritenuto, in relazione alla contestata validità della notificazione dei prodromici avvisi di rettifica, che “l’efficacia della notifica deriva non dalla conoscenza effettiva che il destinatario ha dell’atto ma dalla consegna della copia dello stesso secondo quanto prescrive la normativa vigente”.

2. La società contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 145 e 149 cod. proc. civ. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo omesso di pronunciarsi, o, comunque, omesso di motivare adeguatamente, in ordine alle ragioni in base alle quali, avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione della notificazione degli avvisi di rettifica e alle doglianze proposte dall’Ufficio nell’atto di appello, tale procedimento notificatorio dovesse considerarsi invalido.

2. Il ricorso è fondato.

Come risulta dalla sentenza di primo grado, testualmente riprodotta in parte qua nel ricorso, il ricorso introduttivo venne accolto sulla base della considerazione che i detti avvisi di rettifica (prodromici alla cartella di pagamento oggetto di controversia) erano stati “consegnati nelle mani della figlia del ricorrente” – R. A., legale rappresentante della società contribuente – “presso il domicilio di quest’ultimo, non nella sede della società”. Tale statuizione venne contestata dall’Ufficio nel ricorso in appello, sulla base del rilievo secondo cui, in base alle risultanze dell’Anagrafe tributaria, la sede della società coincideva con il domicilio del detto amministratore.

A fronte di tale thema decidendum, la motivazione della sentenza impugnata, sopra testualmente riportata, si rivela del tutto generica ed inidonea a dar conto dell’iter logico seguito in ordine ad un fatto avente rilievo potenzialmente decisivo, alla luce del principio secondo il quale la notificazione alle persone giuridiche si realizza, secondo l’ipotesi di cui all’art. 145 cod. proc. civ., mediante la consegna dell’atto a una persona fisica che si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente, ma in virtù di un rapporto qualificato, che non deve essere necessariamente di prestazione lavorativa, essendo sufficiente che derivi da un incarico, pur se solo provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica stessa (Cass. nn. 642 del 1998, 13935 del 1999, 11702 del 2002, 12754 del 2005).

3. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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