Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21773 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 05/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21905/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Euroforatura s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 78/5/10, depositata il 29 aprile 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Ctr), la quale, riformando la sentenza di quella regionale, ha dato ragione alla società contribuente in relazione a una cartella di pagamento emessa per l’anno 2003, in quanto la società aveva portato in detrazione credito Iva maturato nell’anno precedente, non essendo stata tuttavia presentata la dichiarazione relativa a tale annualità;

che la Ctr ha ritenuto che l’omissione in cui era incorsa la società, non costituiva “motivo di annullamento del credito che sia fondato sulle rilevazioni contabili e documenti probatori”, fermo il potere del Fisco di procedere all’accertamento induttivo e irrogare le sanzioni;

che il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo, il quale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,28,30 e 55;

che il ricorso – fondato sul principio che l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo di imposta attraverso la detrazione nel periodo di imposta successivo, a tale riguardo restando al contribuente solo la possibilità di chiedere il rimborso – è infondato;

che la possibilità del recupero dell’imposta a credito, in caso di dichiarazione omessa o di presentazione della stessa oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine, ha creato parecchi problemi per le diverse interpretazioni fornite da prassi e giurisprudenza fino a tutto il 2016. I dubbi e le perplessità si riferivano sia alla legittimità e modalità di recupero dell’IVA da parte del contribuente (“indebito oggettivo” o “ripresa del credito” in una dichiarazione successiva a quella omessa), sia all’azione che poteva esperire l’Amministrazione finanziaria (“avviso di accertamento” o “procedura automatizzata” conseguente a controllo formale). Le questioni possono dirsi in parte risolte dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con due sentenze “gemelle” hanno posto i seguenti principi:

– è possibile riportare a nuovo un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, se e nella misura in cui sia dimostrata l’effettività dello stesso credito;

– è consentito chiedere il rimborso con la procedura prevista per l’indebito oggettivo come, peraltro, già ammesso dall’Amministrazione finanziaria;

– l’Ufficio può disconoscere il credito IVA riportato a nuovo con la procedura automatizzata dell’iscrizione a ruolo, senza che sia necessario procedere alla notifica di un avviso di accertamento, fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passio d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Cass., S.U. n. 17757 e 17758 del 2016);

che, ciò posto, la sentenza ha fatto corretta applicazione di tali principi, perchè non si è fermata al dato formale che l’omissione in cui era incorsa la contribuente, a causa della mancata presentazione della dichiarazione annuale non pregiudicava, per ciò solo, l’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza Iva nell’anno successivo, ma ha positivamente riscontrato, sulla base degli elementi offerti dalla interessata nel procedimento contenzioso, l’esistenza dei presupposti sostanziali per l’esercizio di quel diritto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite sul tema dell’omessa o tardiva dichiarazione IVA del credito maturato nell’anno;

che tale statuizione in punto di fatto non è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate, il cui ricorso va, pertanto, rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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