Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21773 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 09/10/2020), n.21773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 10864/2014, promosso da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino G.

Distefano, presso lo studio del quale, in Catania, piazza Abramo

Lincoln, n. 3, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania n. 27/18/13 del 29

gennaio 2013 e n. 234/17/11 del 19 settembre 2011;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 luglio 2019

dal Consigliere Bruno Gilotta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udita per il ricorrente l’avv. Antonino G. Distefano, che ha delegato

l’avv. Angelica Lampò.

 

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Risulta in atti che l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, impugnato dal M., era scaturito dall’inattendibilità delle sue scritture contabili, dove – secondo quanto emerso da verifiche di polizia tributaria eseguite presso terzi – il contribuente per l’anno 1996 aveva contabilizzato costi per operazioni soggettivamente inesistenti e aveva esposto nel mod. 740 un costo del venduto superiore ai ricavi.

L’accertamento fu confermato sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania che dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che pronunciò la sentenza 234/17/11.

Contro questa sentenza il contribuente propose domanda di revocazione “ex art. 395 c.p.c., n. 5 aut. 4”, “in subordine per la sospensione ex art. 398 c.p.c., comma 4 del termine per il ricorso per cassazione”, deducendo che la sentenza confliggeva con i giudicati formatisi per gli anni di imposta 1995, 1996 e 1997 e portati dalla sentenza n. 140/2005 della C.T.P. di Catania, confermata dalla sentenza n. 132/2008 della Commissione Tributaria Regionale, nonchè dalle sentenze nn. 141 e 587/2006 della C.T.P. di Catania; e che comunque non aveva tenuto conto del fatto notorio secondo cui nel 1996 la diffusa psicosi per il c.d. morbo della mucca pazza aveva causato una contrazione delle vendite tale da giustificare ricavi inferiori ai costi.

Con la sentenza n. 27/18/13 la Commissione Tributaria Regionale dichiarò la domanda di revocazione inammissibile, ritenendo le doglianze denunciate altrettanti omesse pronunce e pertanto vizi emendabili con ricorso per cassazione “ai sensi dell’art. 360 c.p.c. giusta consolidato orientamento”. Quanto alla domanda subordinata, riteneva che “il grave errore di grammatica giuridica del M. comprova la più che manifesta infondatezza della revocazione, che osta all’accoglimento della domanda subordinata di rito”.

M.M. ha impugnato la sentenza: a) per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, avendo erroneamente ritenuto dedotto come motivo d’appello il giudicato formatosi sugli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997; b) per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, avendo ignorato il fatto notorio delle perdite nel commercio delle carni bovine a causa del diffondersi del morbo della “mucca pazza”; c) per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per avere ritenuto manifestamente infondato il ricorso e perciò ignorato il giudicato formatosi sulle tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale e sulla sentenza 132/18/08 della Commissione Tributaria Regionale; d) per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere negato la sospensione del termine per promuovere ricorso per cassazione della predetta sentenza in ragione della ritenuta palese infondatezza del giudizio per revocazione.

Con lo stesso ricorso il contribuente ha impugnato anche la sentenza 234/11 deducendo a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, non avendo rilevato il giudicato formatosi sulla sentenza 132/18/08 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez. stacc. di Catania, relativa alle medesime annualità e tributi; e per non aver rilevato il giudicato formatosi sulle sentenze 141/2005 e 507/2006 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania aventi ad oggetto i medesimi accertamenti in fatto e diritto relativamente alle annualità 1995/1997; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5, non avendo la sentenza tenuto conto, ai fini della valutazione sulla attendibilità della contabilità del contribuente, del fatto notorio sulle perdite commerciali subite dal settore in esito all’estendersi del c.d. morbo della mucca pazza; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 166 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la sentenza tenuto conto, riguardo ai rapporti con le società cartiere Taurus di B.R. & c. s.a.s. e B.O.S. Import s.r.l., della legittimità degli stessi, documentalmente provata e riconosciuta dagli altri giudici nelle sentenze sopra indicate, passate in giudicato.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la prima impugnazione, dove le questioni poste assumono carattere pregiudiziale (Cass., 1 aprile 2014, n. 7568), il ricorrente ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 395, n. 5 e art. 64, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il giudice investito del giudizio di revocazione aveva erroneamente ritenuto che l’eccezione di giudicato, derivante da altre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, fosse stata dedotta come motivo d’appello alla Commissione Tributaria Regionale, laddove la circostanza era impossibile in quanto dette sentenze erano passate in giudicato dopo la proposizione dell’appello; “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 395, n. 4, art. 64, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avendo la sentenza disconosciuto il fatto notorio delle perdite subite dai commercianti al dettaglio di carni bovine in seguito al diffondersi delle notizie sul c.d. morbo della mucca pazza; “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” avendo la sentenza rigettato la domanda di revocazione sulla base della sua palese infondatezza e perciò rigettato l’istanza di acquisizione degli atti del fascicolo dal quale era derivato il giudicato invocato dal contribuente; “violazione e falsa applicazione dell’art. 398 c.p.c., comma 4, in relazione agli artt. 3 e 4 c.p.c.”, avendo il giudice della revocazione negato per gli stessi errati motivi l’istanza di sospensione dei termini per proporre il ricorso per cassazione.

Il primo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto concernono entrambi la rilevanza dell’asserito giudicato formatosi sulle sentenze sopra citate.

Entrambi i motivi si fondano sul fatto che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto insussistente l’ipotesi revocatoria di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5, nell’erroneo presupposto che la questione del giudicato esterno nelle more formatosi fosse stato oggetto di motivi d’appello non delibati e che quindi la sentenza fosse impugnabile solo per ricorso per cassazione.

La C.t.r. ha effettivamente ritenuto che la questione del passaggio in giudicato delle sentenze fosse stata devoluta come motivo di appello davanti alla Sezione che aveva emesso la sentenza 234/2011, impugnata per revocazione. Il ricorrente sostiene l’erroneità dell’assunto in quanto, al momento della proposizione dell’atto di appello, depositato il 9 gennaio 2008, il giudicato sulla sentenza 132/18/08 non si era ancora formato, essendosi formato solo in data 19.9.2009.

Ammesso l’errore in fatto della Commissione Tributaria Regionale, l’aver questa negato l’acquisizione del fascicolo chiuso con la sentenza 132/18/08 non tocca la correttezza sostanziale della decisione assunta, essendo consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la prova del contrasto fra giudicati deve essere data dall’attore in revocazione e che essa non può essere data se non con la produzione della sentenza in contrasto, dotata dell’attestato del suo passaggio in giudicato (Cass., 23 agosto 2018, n. 20974; Cass., 18 aprile 2017, n. 9746). Il ricorrente, dolendosi della mancata acquisizione del fascicolo, invoca denuncia la mancata assunzione un mezzo istruttorio che non avrebbe potuto comunque essere assunto, in quanto l’effetto estensivo del giudicato non avrebbe dovuto farsi valere solo con la produzione della sentenza – correlata della relativa attestazione del suo passaggio in giudicato – e non con un’istanza istruttoria.

Il primo motivo è quindi inammissibile e le ragioni della sua inammissibilità si estendono anche al terzo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ritenendo fatto notorio la perdita nel commercio delle carni bovine per la diffusione del c.d. morbo della mucca pazza e quindi errata la sua pretermissione sia in sede di appello che in sede di revocazione.

Il motivo è palesemente inammissibile dovendosi ribadire: “Per questa Corte (…) l’art. 115 c.p.c., comma 2 configura solo una mera facoltà per il giudice di avvalersi del notorio (potere discrezionale), con la conseguenza che il vizio può configurarsi solo nel caso in cui il giudice abbia fatto positivamente ricorso al notorio (Cass., 18 maggio 2007, n. 11643; Cass., 18 aprile 2007, n. 9244; Cass., 20 dicembre 1996, n. 11400; Cass., 9 ottobre 1995, n. 10555, per le quali la sussistenza del fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio; in termini anche Cass., 3 marzo 2017, n. 5438; Cass., 15 marzo 2016, n. 5089; Cass., 10 settembre 2015, n. 17906; Cass., 26 settembre 2018, n. 23026), mentre in caso contrario – ove il giudice non abbia ritenuto necessario, ai fini della decisione, avvalersi della nozione di comune esperienza – non è configurabile alcun vizio, tanto meno di motivazione, e dunque non può essere censurato in sede di legittimità il mancato ricorso al notorio, venendo la pronuncia ad impingere in una valutazione di merito, non sindacabile da questa Corte (Cass., sez. 6-3, 20 marzo 2019, n. 7726)”.

Ne consegue che la pretermissione di un asserito fatto notorio – come ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale – può da dar luogo in ogni caso ad error in judicando e non ad errore revocatorio.

Con il quarto motivo denuncia l’errata applicazione dell’art. 398 c.p.c., avendo la Commissione Tributaria Regionale negato la sospensione del termine per ricorrere per cassazione in esito alla declaratoria d’inammissibilità della domanda di revocazione.

Il motivo è inammissibile.

In tema di giudizio di revocazione, il mancato accoglimento della domanda di sospensione del termine per ricorrere in cassazione, a norma dell’art. 398 c.p.c., u.c., costituisce esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità; esso, non influenzando la legittimità del giudizio di revocazione e della sentenza pronunciata all’esito di questo, non è configurabile come vizio di legittimità, attesa la natura discrezionale dell’eventuale provvedimento (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30398 in motivazione).

L’atto d’impugnazione, notificato il 17 marzo 2014, è tempestivo rispetto alla sentenza 27/2013, ma è ampiamente tardivo rispetto alla sentenza 234/2011, che è stata depositata il 19.9.2011, il che rende inammissibili i relativi motivi di ricorso per cassazione.

Non rileva il fatto che il giudice della revocazione si sia pronunciato sull’istanza di sospensione solo con la sentenza con la quale ha definito il giudizio.

L’art. 398 c.p.c., comma 4, prevede che il giudice della revocazione debba decidere prima di emettere la sentenza (“qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione propostà). La disciplina del concorso fra i due rimedi, a seguito dalla modifica introdotta dalla L. n. 353 del 1990, art. 68, è caratterizzata, in linea generale, dall’insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all’istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione (Cass., 30 maggio 2007, n. 12703; Cass., 19 maggio 2006, n. 22395). Ai fini della decorrenza di detto periodo di sospensione, ove il giudice al quale sia stata proposta la relativa domanda, ritenendola non manifestamente infondata, l’abbia disposta, il termine iniziale coincide con l’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4, (Cass., 22 marzo 2013, n. 7261, in motivazione; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1196). E’ stato già rilevato, peraltro, che detta soluzione non contrasta con il diritto di difesa, la cui garanzia costituzionale si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall’ordinamento processuale, salva l’esigenza della effettività della tutela del medesimo diritto, che nella specie appare pienamente rispettata, atteso che la parte dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere il provvedimento del giudice sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere (Cass., 5 giugno 2014, n. 12701). Ne deriva che, in caso accoglimento dell’istanza, ai fini della tempestività del successivo ricorso per cassazione si deve tener conto del tempo trascorso prima del provvedimento di sospensione, trattandosi di effetto sospensivo e non interruttivo (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3680). Nel caso invece in cui la sospensione non sia stata concessa, ai fini della tempestività del ricorso per cassazione la proposizione dell’istanza di sospensione all’interno del giudizio di revocazione è tamquam non esset, e il ricorrente dovrà imputare a sè stesso di aver lasciato decorrere il termine per l’impugnazione, che la disciplina vigente non prevede venga automaticamente sospeso.

Le spese seguono la soccombenza.

Il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

Ciononostante, si reputa la necessità di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato, trattandosi di un caso in cui quest’ultimo non è stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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