Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21772 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 06/05/2011, dep. 20/10/2011), n.21772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

QUATTRO G s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Antonio D’Agostino, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 4/08/06, depositata il 2 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

maggio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Antonio D’Agostino per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Quattro G s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di rettifica dell’IVA emesso nei suoi confronti, per l’anno 1995, per aver effettuato acquisti in sospensione d’imposta in qualità di esportatore abituale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, senza averne i prescritti requisiti, avendo utilizzato un plafond di cui la società non aveva la disponibilità.

In particolare, il giudice a quo, in relazione al contratto di affitto di azienda che la contribuente aveva stipulato con altra società, ha ritenuto: che il citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, in tema di cessioni all’esportazione, dispone che, in caso di affitto d’azienda, il trasferimento del plafond a favore dell’affittuario “è subordinato alla condizione che tale circostanza sia menzionata nel contratto d’affitto e che ne venga data comunicazione all’Ufficio IVA entro trenta giorni con lettera raccomandata”; che “a norma dell’art. 2556 c.c., i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata”;

infine, che la contribuente “non ha ottemperato alle citate, chiare e tassative, disposizioni di legge”.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la “nullità” della sentenza impugnata “per omessa o quantomeno insufficiente motivazione”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero, in subordine, per omessa pronuncia sui motivi di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ed all’art. 112 c.p.c..

Lamenta, in sintesi, che il giudice a quo non abbia fornito alcuna (o, comunque, una adeguata) motivazione in ordine a varie questioni concernenti fatti controversi decisivi, oppure, in via subordinata, abbia omesso di pronunciare sui motivi di appello che tali questioni avevano sottoposto al suo esame. In particolare, dette questioni riguardano: la validità ed efficacia del contratto scritto di affitto di azienda stipulato il 18 novembre 1994 tra la Cluana s.a.s.

di Marinangeli Giampalma & C. e la Quattro G s.r.l.; la validità ed efficacia dell’atto di ratifica concluso il 13 gennaio 1995, con il quale era stata attribuita la forma della scrittura privata autenticata al predetto contratto, al fine della sua iscrizione nel registro delle imprese; la validità ed efficacia della scrittura privata autenticata del 18 febbraio 1995, con la quale, ad integrazione della precedente scrittura, era stato trasferito alla Quattro G anche il beneficio del diritto di utilizzazione del “plafond”, al fine di effettuare operazioni in sospensione d’imposta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8; l’irrilevanza della mancanza della sottoscrizione di quest’ultima scrittura da parte della rappresentante della cessionaria (peraltro la stessa M. G.), in quanto questa, in data 21 febbraio 1995, aveva trasmesso all’Ufficio IVA la “comunicazione di utilizzo del plafond”, così manifestando la volontà di avvalersi di tale facoltà; la natura di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente di detta scrittura integrativa, con la conseguenza che l’atto doveva intendersi perfezionato con la sola sottoscrizione dell’affittante, qualificandosi come proposta irrevocabile appena giunta a conoscenza dell’affittuario, ai sensi dell’art. 1333 c.c.; l’erroneità della tesi del primo giudice circa l’inutilizzabilità del “plafond” per il periodo dal 18 novembre 1994 al 18 febbraio 1995, per cui la società avrebbe dovuto richiedere un proprio “plafond”, non potendo utilizzare quello della Cluana s.a.s. in quanto riferibile ad anno solare diverso da quello in cui si sarebbe sanata la situazione.

Con il secondo motivo, la contribuente denuncia la violazione dell’art. 2556 c.c., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, tale norma non impone, per i contratti di affitto di azienda, la prova “per iscritto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata”, bensì la sola forma scritta ad probationem, in quanto l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata sono richiesti, dal secondo comma del medesimo articolo, solo quale presupposto per l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese; e l’art. 2193 c.c., precisa che la mancata iscrizione nel registro delle imprese rende l’atto inopponibile ai terzi, salvo che questi ne abbiano avuto comunque conoscenza aliunde (come avvenuto nella specie, con la citata comunicazione all’Ufficio del 21 febbraio 1995).

Con il terzo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2556, 2193, 1325, 1321, 1326 e 1333 c.c., nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, insistendo nelle argomentazioni già espresse nei precedenti motivi.

2.1. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente per stretta connessione, non è fondato, anche se a tale conclusione occorre pervenire previa (parziale) correzione ed integrazione della motivazione della sentenza impugnata, risultandone il dispositivo conforme a diritto (art. 384 c.p.c., u.c.).

2.2. Dall’esame della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso possono ritenersi pacifiche in causa le seguenti circostanze di fatto: a) con scrittura privata del 18 novembre 1994, la Cluana s.a.s. di Marinangeli Giampalma & C. ha ceduto in affitto la propria azienda alla Quattro G s.r.l.; b) in data 13 gennaio 1995 tale contratto è stato ratificato in forma di scrittura privata autenticata ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese; c) in data 18 febbraio 1995, con nuova scrittura privata autenticata, le parti hanno integrato il contratto, aggiungendovi la clausola di trasferimento del diritto di utilizzazione, da parte dell’affittuario, del “plafond” previsto per l’acquisto di beni e servizi per cessioni all’esportazione senza pagamento dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, commi 3 e 4; d) tale scrittura integrativa conteneva la sottoscrizione autenticata della sola rappresentante della società affittante; e) il 21 febbraio 1995 l’affittuaria Quattro G ha sottoscritto e trasmesso all’Ufficio IVA la comunicazione di utilizzo del “plafond” prescritta dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 4; e) infine, in data 10 gennaio 2001 è intervenuta la sottoscrizione autenticata della scrittura del 18 febbraio 1995 da parte della rappresentante della predetta società Quattro G. 2.3. Dalla descritta complessa vicenda contrattuale derivano, sul piano giuridico, le seguenti conseguenze:

a) il trasferimento alla ricorrente del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione senza pagamento dell’imposta è stato espressamente previsto, come prescritto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 4, solo con la scrittura autenticata del 18 febbraio 1995, integrativa dell’originario contratto di affitto di azienda;

b) il perfezionamento di tale clausola negoziale integrativa è, tuttavia, avvenuto solo al momento della sottoscrizione della stessa da parte della società affittuaria, e cioè in data 10 gennaio 2001, poichè solo allora deve ritenersi, in assenza di prova contraria, che sia intervenuto l’accordo delle parti, cioè il reciproco consenso in ordine alla costituzione di tale particolare rapporto giuridico;

c) l’invio all’Ufficio IVA competente, da parte dell’affittuaria, della comunicazione del trasferimento a suo favore del detto beneficio non può ritenersi atto idoneo a tener luogo della mancata sottoscrizione del contratto ai fini del suo perfezionamento, quale inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi degli effetti del negozio incompleto, poichè un tale effetto sostitutivo può verificarsi solo allorchè il detto comportamento abbia come destinatario la controparte, non già, come nella specie, un terzo;

d) infine, nemmeno può ritenersi applicabile la particolare disciplina dettata dall’art. 1333 c.c., concernente i contratti con obbligazioni per il solo proponente, poichè nella specie trattasi di una clausola integrativa ed accessoria ad un negozio a prestazioni corrispettive e non di un contratto autonomo (peraltro, ed in ogni caso, non è dimostrato, attraverso la riproduzione del suo contenuto integrale, che tale scrittura integrativa prevedesse effettivamente obbligazioni a carico della sola parte affittante).

Ne deriva, in conclusione (restando assorbita ogni altra questione), che la ricorrente, non possedendone i requisiti, non aveva il diritto nel 1995 di effettuare operazioni in sospensione d’imposta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 3000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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